CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22543/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15795/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con gli Avv.ti. [OSCURATO:PERSONA] e, giusta atto di costituzione di nuovi difensori, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dei quali ultimi a Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 70, è elettivamente domiciliato –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 –resistente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio-Sezione Distaccata di Latina n. 7619/39/2014, depositata il 16 dicembre 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La sentenza in epigrafe confermava quella con cui la [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone aveva respinto l’impugnazione spiegata da ISOLA Domenico avverso l’avviso di accertamento notificatogli il 17 dicembre 2009 con cui, conclusosi negativamente il sub-procedimento di accertamento con adesione, in applicazione dello studio di settore TD01U relativo all’attività di produzione di gelati e di pasticceria fresca, erano state determinate, per l’anno d’imposta 2004, maggiori IRPEF, addizionali, IRAP ed IVA ed irrogate le conseguenti sanzioni. L’Isola proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; l’Agenzia delle entrate si costituisce ai soli fine dell’eventuale partecipazione all’udienza. L’Isola, con memoria datata 10 maggio 2022 dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], formulava istanza di estinzione del processo, con compensazione delle spese di lite, in conseguenza della definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla l.n. 225 del 2016, delle pretese tributarie sul fondamento delle quali “medio tempore” l’agente per la riscossione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. aveva notificato le cartelle di pagamento n. 04720120011521510000 e n. 04720100023654509000. All’udienza del 10 giugno 2022, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo, onde consentire alle parti di fornire informazioni in ordine al positivo esito del procedimento di definiz ione agevolata, con specifico riferimento alle riprese a tassazione oggetto dell’avvisodi accertamento impugnato nel presente giudizio. L’Isola, con memoria datata 10 maggio 2023dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in vista dell’odierna udienza, reitera istanza di estinzione del processocon correlativo deposito di documenti. [OSCURATO:PERSONA] Dalle istanze di estinzione del giudizio datat e 10 maggio 2022 e 10 maggio 2023 a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] emerge che, nelle more del giudizio, l’allora Agente per la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. aveva notificato al ricorrente le cartelledi pagamento n. 04720120011521510000 e n. 04720100023654509000, con cui aveva domandato le somme dovute, sulla base dell’avviso di accertamento n. RC2010100356/2009, a seguito della pronuncia sfavorevole della [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone. In allegato, segnatamente, a lla prima istanza (sub n. 1), figurano stralci di tali cartelle: in particolare, dalla prima (p. 2 di 12), risulta la menzione sia dell’avviso che della sentenza della CTP; figurano altresì (sub nn. 2, 3 e 4) l’istanza di adesione alla definizione agevolata con richiesta di reteizzazione, il provvedimento ammissivo ed i cinque bollettini di versamento delle rate in favore dell’agente della riscossione. Quanto precede, in ragione del tempo ormai trascorso dalla comunicazione dell’ordinanza interlocutoria anche all’Agenzia delle entrate, senza che la medesima (costituita, seppur senza assumere difese) abbia opposto alcunché né in generale all’istanza di estinzione né in particolare alla corrispondenza delle somme riportate nelle cartelle con il credito scaturito dall’avviso oggetto del presente giudizio ed al pagamento delle rate in conseguenza dell’ammissione alla definizione agevolata, consente di accogliere l’istanza medesima e, pertanto, di dichiarare estinto il giudizio, con spese a carico di chi le ha anticipate. P.Q.M. Dichiara e