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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 1945

Cassazione n. 48923/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/04/1945 avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] cig= avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Genova ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta semplice documentale, commesso nella qualità di liquidatore della Unico s.r.I., fallita nel dicembre 2019;

2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia l'erronea applicazione dell'art. 99 c.p., è manifestamente infondato in quanto rappresenta vizi non emergenti dal provvedimento impugnato ove, nell'affermare che il delitto in oggetto sarebbe presumibilmente stato ascritto all'imputato a titolo di colpa, non tiene conto della motivazione adottata dalla Corte d'appello, la quale ha invece riscontrato la sussistenza, nel caso di specie, della coscienza e volontà del Baiardi nel porre in essere la condotta omissiva ascrittagli.

Non solo, del tutto irrilevanti si mostrano le censure inerenti all'erronea valutazione del casellario giudiziario dovendosi invero rilevare che la Corte territoriale, nel considerare la presenza di precedenti penali in capo all'imputato non ha tenuto conto esclusivamente del delitto di cui al punto 20) del casellario - come invece sembra sostenere il ricorrente - ma altresì dell'annotazione sub 22), rispetto alla quale il presente ricorso non prende posizione.

Infine, nemmeno è condivisibile la critica relativa all'apoditticità della sentenza per aver tenuto conto, nell'affermare la sussistenza dell'aggravante, esclusivamente dei precedenti gravanti sull'imputato, dovendosi al contrario rilevare che questa ha operato un giudizio complessivo sulla capacità della condotta in contestazione di dimostrare una maggiore pericolosità sociale del soggetto.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 8 n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/04/1945 avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] cig= avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Genova ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta semplice documentale, commesso nella qualità di liquidatore della Unico s.r.I., fallita nel dicembre 2019; 2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia l'erronea applicazione dell'art. 99 c.p., è manifestamente infondato in quanto rappresenta vizi non emergenti dal provvedimento impugnato ove, nell'affermare che il delitto in oggetto sarebbe presumibilmente stato ascritto all'imputato a titolo di colpa, non tiene conto della motivazione adottata dalla Corte d'appello, la quale ha invece riscontrato la sussistenza, nel caso di specie, della coscienza e volontà del Baiardi nel porre in essere la condotta omissiva ascrittagli. Non solo, del tutto irrilevanti si mostrano le censure inerenti all'erronea valutazione del casellario giudiziario dovendosi invero rilevare che la Corte territoriale, nel considerare la presenza di precedenti penali in capo all'imputato non ha tenuto conto esclusivamente del delitto di cui al punto 20) del casellario - come invece sembra sostenere il ricorrente - ma altresì dell'annotazione sub 22), rispetto alla quale il presente ricorso non prende posizione. Infine, nemmeno è condivisibile la critica relativa all'apoditticità della sentenza per aver tenuto conto, nell'affermare la sussistenza dell'aggravante, esclusivamente dei precedenti gravanti sull'imputato, dovendosi al contrario rilevare che questa ha operato un giudizio complessivo sulla capacità della condotta in contestazione di dimostrare una maggiore pericolosità sociale del soggetto. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 n
Sentenza Cassazione n. 48923/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris