CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12536/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che conclude peril rigetto del ricorso, riportandosi alla requisitoria già depositata. [OSCURATO:PERSONA],preliminarmente, deposita motivi nuovi e conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione diriesame, ha rigettato l’istanza formulata ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. nell’interesse diCosimo [OSCURATO:PERSONA], avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari con cui è stataapplicata nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reatodi cui 416-bis, comma dal primo al sesto cod. pen. (capo A1 delle imputazioni provvisorie).2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], difeso difiducia dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di ricorso, diseguito enunciati, in conformità al disposto di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto vizi motivazionali e vizio di violazione dilegge in punto di motivazione in ordine alla gravità indiziaria in riferimento al delittocontestato.Secondo il ricorrente, l’ordinanza del Tribunale, non considerando gli elementi indiziarinella loro individualità, ma secondo una lettura di insieme, è pervenuta ad una valutazionetravisante del risultato complessivo, avendo reso una motivazione costituita da una assolutaprevalenza della copiatura dell’ordinanza genetica contraddittoria e illogica, nonché fondatasu congetture.In particolare, si rappresenta che il materiale probatorio è consistito in alcuneintercettazioni ambientali e veicolari nonché in generiche dichiarazioni del collaboratore digiustizia [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], del quale si è omessa la verifica oggettiva e soggettiva dellasua attendibilità, pur alla luce delle produzioni documentali della difesa che ne attestavanol’inattendibilità; è stata poi valutata qualche precedente condanna, in epoca risalente, per ildelitto di associazione mafiosa, con conseguente improprio utilizzo del vissuto giudiziario delricorrente e con evidente ricorso agli illegittimi criteri riconducibili alla cd. colpa d’autore.Inoltre, si è eccepito che l’ordinanza non avrebbe risposto alle specifiche censure difensive,avanzate con i motivi di riesame.Più specificamente, il ricorrente ha eccepito la valutazione meramente congetturaledella conversazione tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], intercettata il 4 novembre 2021 equelle successive dell’8 e del 13 novembre 2021 intercorse tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; colloqui che il Tribunale, ad avviso della difesa, hautilizzato per rivestire di contenuto il dialogo intercorso tra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA] il 4novembre 2021, dandone una lettura del tutto incongrua.Rileva ancora il ricorrente che l’ordinanza del Tribunale sarebbe priva di una autonomavalutazione del compendio indiziario limitandosi a riportare quanto affermato dal Gip e atrattare le censure in sole 11 righe affermando che le dichiarazioni del collaboratoreappaiono credibili ed aggiungendo che, anche a non volerle prendere in considerazione, visarebbe una mole enorme di altri elementi a carico del ricorrente giungendo poi aconcludere di condividere l’autonoma valutazione operata dal Giudice che poi vieneriportata, operando un improprio richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 17 del 2000 inordine la legittimità del rinvio ad altro provvedimento.Con il ricorso si è eccepito che difetta l’accertamento di rapporti illeciti e di conoscenzatre il ricorrente e la [OSCURATO:SOCIETA] - aggiudicataria dell’appalto per il rifacimento di unastrada che avrebbe dovuto collegare la città di Locri con quella di Gerace - e che si assumeessere stata vittima di un tentativo di estorsione da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale, esulandodalla propria sfera di competenza territoriale, avrebbe coinvolto il [OSCURATO:PERSONA] in quanto verticedella cosca di Locri.Si eccepisce, poi, la mancata valutazione da parte dell’ordinanza della carenzainvestigativa in ordine ai rapporti del [OSCURATO:PERSONA] con detta società, non essendo stata monitoratal’attività della società, né escusso il titolare, il geometra o la segretaria al fine di accertare ilcoinvolgimento del ricorrente, a prescindere dalla obiettiva esistenza del tentativo estorsivoda parte del [OSCURATO:PERSONA]. Tale approfondimento sarebbe stato necessario per dimostrare che ilCordì era stato officiato dalla [OSCURATO:SOCIETA] per essere rappresentata nell’incontro inLocri del 4 novembre 2021 con il [OSCURATO:PERSONA] e con il [OSCURATO:PERSONA], al fine di chiedere loro di nonsottoporre a estorsione la società.L’ordinanza, secondo la difesa, avrebbe fondato su mere congetture l’argomentazioneper cui nell’incontro del 4 novembre il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] abbiano parlato di accordi estorsivi,peraltro smentiti dalla relazione di servizio dei carabinieri riportata alla pag. 320dell’ordinanza applicativa, in cui si esclude che in quel fugace incontro si sia parlato di affariilleciti.Tale accordo illecito sarebbe stato ritenuto sulla base di tre intercettazioni (progr. n.6288, n. 8906 e 9149) che ad avviso della difesa sarebbero relative a dialoghi frammentariintercorsi tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] e ancora tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]:esse, e lungi dal dimostrare accordi collusivi tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], rappresentano invece lareazione verso l’approccio con finalità collusive poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA]; prova nesarebbero i frammenti delle videoriprese che raffigurano il ricorrente contrariato che precedenel percorso il [OSCURATO:PERSONA], ponendo in essere un comportamento che il Barbarosuccessivamente riporterà come irriguardoso ai suoi interlocutori. Ad avviso della difesa daisuddetti dialoghi emergerebbe unicamente la volontà del [OSCURATO:PERSONA] di identificare meglio laprovenienza del [OSCURATO:PERSONA], il risentimento nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per il comportamentoirriguardoso e di affermare la propria autorevolezza criminale. Si tratterebbe di elementitotalmente privi di gravità indiziaria, dai quali il riesame ha tratto conclusioni travisanti.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto vizi motivazionali e vizio di violazionedi legge in punto di motivazione in ordine alla gravità indiziaria in riferimento all’art. 416-biscod. pen.Quanto alla imputazione per associazione mafiosa, la difesa ha rilevato che l’ordinanzanon ha fornito le ragioni della gravità indiziaria in quanto - ancorché il ricorrente sia statocondannato due volte per il reato di partecipazione all’associazione mafiosa (con sentenzairrevocabile il 3 dicembre 2002 alla pena di 5 anni di reclusione; e con sentenza irrevocabileil 26 giugno 2013, alla pena di anni 8 di reclusione, venendo definitivamente scarcerato nel2014) - in ogni caso, ai fini del perdurare della partecipazione all’associazione, occorronocomunque elementi indiziari di un contributo a favore del gruppo organizzato di stampomafioso.A tal riguardo la difesa ha evidenziato che le condanne indicate hanno accertato laintraneità del [OSCURATO:PERSONA] alla consorteria mafiosa fino al 2010 e che la partecipazione oggetto diBarbaro la idoneità a rappresentare la permanenza della intraneità, peraltro con ruolodirettivo.Infine, quale ulteriore profilo di illogicità, nel ricorso si rappresenta che il [OSCURATO:PERSONA] vieneritenuto partecipe nel fatto associativo con una serie di persone con le quali, comedimostrato in relazione al capo A 6) delle imputazioni provvisorie, vi sono interessicontrastanti, dal momento che secondo l’interpretazione fatta propria dal Tribunale l’indagatosi sarebbe presentato all’incontro con il [OSCURATO:PERSONA] per impedire l’estorsione da parte del primoe imporre il controllo della propria cosca.Infine, il ricorrente rileva anche che alcuna motivazione sussiste in ordine al ruolo dipromotore ed organizzatore della cosca [OSCURATO:PERSONA], non essendo individuati i soggetti che ilricorrente avrebbe diretto o comandato nella propria articolazione mafiosa.2.2. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto vizi motivazionali e vizio di violazione dinorme processuali stabilite a pena di nullità in punto di motivazione in ordine alla ricorrenzadelle esigenze cautelari.In particolare, la difesa ha eccepito non soltanto la insufficienza della motivazione sullasussistenza delle esigenze cautelari attraverso il richiamo per relationem all’ordinanzagenetica, ma ha rappresentato che il Tribunale non ha tenuto in alcun conto gli elementi disegno positivo che avrebbero consentito di superare la doppia presunzione, quali il fatto chel’ultimo precedente penale del [OSCURATO:PERSONA] risale al 2010, che ora risiede nel Lazio, ove si èspostato per motivi di lavoro, con la finalità di evitare contatti con soggetti ritenuti di interesseinvestigativo.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto delricorso, depositando una memoria.4. In data 19 dicembre 2025, i difensori di fiducia, all’udienza di discussione, hannodepositato una memoria ai sensi dell’art. 311, comma 4, cod. proc., ribadendo i motivi diricorso, con particolare riguardo al motivo attinente alla violazione di legge in punto di gravitàindiziaria rispetto al reato associativo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.2. Deve in primo luogo ritenersi priva di pregio la doglianza difensiva con la quale sideduce la mancanza di una autonoma motivazione da parte dei Giudici del riesame, i quali sisarebbero limitati a copiare l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari.Occorre premettere che, secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte,l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità,l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quantotale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla soladecisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionalea garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organogiudicante (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Galletta, Rv. 280603 - 01).Ad ogni modo, giova al riguardo ribadire che la motivazione "per relationem" di unprovvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) - faccia riferimento, recettizioo di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congruarispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) - forniscala dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragionidel provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;3) - l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento damotivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento incui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, digravame e, conseguentemente, di control lo del l 'organo del la valutazione odell'impugnazione (secondo una puntualizzazione risalente a Sez. U, n. 17 del 21/06/2000,Primavera, Rv. 216664 - 01). Pur riferendosi a un caso concernente provvedimenti diautorizzazione e di proroga delle intercettazioni, in tale arresto si è specificato che, ai finidell'assolvimento dell'obbligo di motivazione, è sufficiente che dalla lettura delprovvedimento si possa dedurre l'iter cognitivo e valutativo seguito dal giudice e se nepossano conoscere i risultati, che devono essere conformi alle prescrizioni di legge.A tali criteri l’ordinanza del riesame si è attenuta, in quanto il provvedimento impugnatoha riportato brani dell’ordinanza del gip, indicandone le pagine, e ha effettuato unavalutazione critica delle argomentazioni in essa contenute, esaminando le critiche formulatedalla difesa in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato di cui all’art.416-bis cod. pen. a carico del ricorrente.2. Il secondo motivo ed il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamenteprestandosi ad analoghe considerazioni, non sono fondati.2.1. Giova evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che «in temadi misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio dimotivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenzadei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, inrelazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, seil giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto adaffermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenzadella motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni dellalogica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» ((Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828: in motivazione, la S.C., premesso che larichiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico,di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formalienumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità delprovvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione deltribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modellodelineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gliadattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondatasu prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di unaqualificata probabilità di colpevolezza). Tale orientamento, ha trovato continuità in numerosepronunce di questa Corte Suprema (ex multis: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv.255460) nelle quali si è precisato che «l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile incassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od inmancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimentoimpugnato» (Sez. F, n. 3 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400: in motivazione, laS.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, nél'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza econcludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendoformalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione dicircostanze già esaminate dal giudice di merito; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv.248698; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01).Pertanto è alla luce di tali principi che l’ordinanza del Tribunale del riesame deveessere vagliata in sede di legittimità.2.2. Tanto precisato, posto che la misura della custodia cautelare in carcere concerne ilreato di partecipazione all’associazione mafiosa di ‘ndrangheta, cosca [OSCURATO:PERSONA], va rilevato chel’ordinanza ha correttamente dato conto del grave quadro indiziario a carico del ricorrenteche lo individua quale promotore, dirigente e organizzatore della cosca omonima,articolazione della ‘ndrangheta, in quanto gestore delle attività estorsive in danno delleimprese operanti sul territorio, sottolineando la protezione offerta in caso di richiesteestorsive provenienti da altre articolazioni di ‘ndrangheta.A sostegno del quadro indiziario, il Tribunale del riesame valorizza l’ampio brano dellaordinanza del Gup, di cui alle pagine 1178 – 1180, circa il ruolo di capo cosca del ricorrente,mostrando di recepire i risultati delle intercettazioni compiute nei confronti di BarbaroGiuseppe e degli altri soggetti intranei alla cosca [OSCURATO:PERSONA] “Castani”, valorizzando leprecedenti condanne riportate dal [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di associazione mafiosa, attribuendodecisivo rilievo all’episodio di tentata estorsione in danno della B.L. Costruzioni, e fornendo,con ragionamento esente da criticità logiche, la spiegazione del coinvolgimento delricorrente.Va in primo luogo rilevato che il Tribunale del riesame - in conformità al principiosecondo il quale l'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per un altrodelitto di partecipazione mafiosa può rilevare solo quale elemento significativo di un piùampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimento unitamente ad altrielementi di prova dimostrativi della permanenza all'interno della associazione criminale (Sez.1, n. 19703 del 14/11/2023, dep. 2024, Salto, Rv. 286395 – 01; Sez. 6, n. 3508 del24/10/2019, dep. 2020, Ammendola, Rv. 278221 – 01; Sez. 2, n. 43094 del 26/06/2013 P.CRv. 257427 - 01) – ha rilevato che le due precedenti condanne per l’analogo delitto (la primadichiarata con la sentenza irrevocabile del 3 dicembre 2002, la seconda con la sentenzairrevocabile del 26 giugno 2013) costituiscono un quadro significativo per valorizzare glielementi indicativi della gravità indiziaria della partecipazione del ricorrente al reatoassociativo oggetto della misura restrittiva, in quanto illuminano la continuità dell’adesione almedesimo sodalizio criminoso.Del resto, come evidenziato nell’ordinanza impugnata e come rilevabile anche daimotivi di ricorso, le precedenti condanne a carico del [OSCURATO:PERSONA] attestanti il ruolo di rilievo dellostesso non risultano oggetto di contestazione, sicché del tutto correttamente il Tribunale delriesame ha potuto considerarle quale cornice di riferimento dell’ambito criminale alla luce delquale valutare la provvista indiziaria della nuova imputazione associativa.Ciò posto, con lineare ragionamento logico, i Giudici del riesame passano a valutare lavalenza indiziaria del perdurante ruolo direttivo del ricorrente attraverso ulteriori elementirisultanti dai fatti concernenti la tentata estorsione in danno della società B.L. Costruzionis.r.l.Significativa valenza indiziaria viene attribuita alle dichiarazioni rese dal Marino, lì doveindica che il [OSCURATO:PERSONA] all’interno della cosca riveste il grado di “santista”, rilevandospecificamente il collegamento tra quanto riferito dal Marino in ordine al possesso di taleveste e quanto indicato da [OSCURATO:PERSONA], che nel corso di una conversazioneintercettata, parlando con [OSCURATO:PERSONA], pone in luce l’affiliazione del [OSCURATO:PERSONA] allacosca, rimarcando che il [OSCURATO:PERSONA] può vantare la dote della “Santa”.Evidenziando tale collegamento, la decisione impugnata dà ulteriore conto dellarisposta alla doglianza difensiva, rilevando come l’incontro del 4 novembre 2021 tra il Cordìe il [OSCURATO:PERSONA] non fosse affatto casuale, rimarcando altresì la parte della conversazione – nonconsiderata dalla difesa - nella quale il [OSCURATO:PERSONA] parlando con il [OSCURATO:PERSONA] affermachiaramente che il paese Gerace appartiene al ricorrente e che glielo devono lasciare,perché non possono litigare, trattandosi di dialoghi oggetto di captazione nell’ambito delleindagini indirizzate nei confronti del sodalizio criminale [OSCURATO:PERSONA] in relazione a illeciteinfiltrazioni nelle attività di manutenzione delle strade della città di Gerace.Risulta, dunque, supportato da logiche argomentazioni il coinvolgimento del Cordi neltentativo di estorsione in danno della predetta società, del cui accadimento l’ordinanzaimpugnata dà conto attraverso il rinvio alle pagine 317 – 327 dell’ordinanza genetica edevidenziando che a partire dal 2 luglio 2021 venivano captate plurime conversazioni tra ilBarbaro, capo dell’omonima cosca, e [OSCURATO:PERSONA] volte a pianificare l’attivitàestorsiva in danno della società suddetta la quale stava svolgendo i lavori di manutenzione.L’ordinanza impugnata, con razionale valutazione dei fatti indicati nel provvedimentogenetico ed in particolare degli incontri verificatisi nel mese di luglio e novembre 2021, anchecon il Folino quale rappresentante della società, ha evidenziato gli elementi alla luce deiquali ha ritenuto che l’estorsione non fosse giunta a compimento per l’intervento del [OSCURATO:PERSONA],che quale organo di vertice della cosa, era interessato alla commissione dell’attività illecita.Con argomentazioni non suscettibili di censura in tale sede, perché vertenti sullaricostruzione fattuale della vicenda, non connotata da profili di manifesta illogicità ocontraddittorietà, l’ordinanza impugnata dà conto della partecipazione del ricorrenteall’estorsione, evidenziando che al nuovo incontro del 4 novembre 2021 con il Folino,ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA], vi è anche il [OSCURATO:PERSONA].I Giudici del riesame non omettono di considerare la tesi difensiva secondo la quale ilCordì fosse presente sul luogo per mera casualità, ma anzi la valutano ritenendola smentitanon soltanto da quanto finora evidenziato, ma anche alla luce di successivi incontri cuiprendevano parte esponenti del clan [OSCURATO:PERSONA] (l’incontro dell’8 novembre 2021, del 13novembre 2021, nonché la conversazione del 22 novembre 2021) ai quali l’ordinanzaimpugnata riconduce la valenza dimostrativa della presenza non casuale del [OSCURATO:PERSONA] almomento della richiesta estorsiva effettuata dal [OSCURATO:PERSONA], evidenziando come il [OSCURATO:PERSONA] intantopuò intervenire in quanto è ancora partecipe e vertice del sodalizio.Deve sul punto rilevarsi che la differente interpretazione delle conversazioni intercettatededotta dalla difesa, peralto presa in considerazione dall’ordinanza, non evidenziandoalcuna manifesta illogicità del ragionamento condotto nel provvedimento impugnato non èidonea a scardinare, allo stato e in considerazione della fluidità della fase cautelare, lamotivazione di giudici del riesame.Giova su tale profilo ribadire che in sede di legittimità è possibile prospettareun'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudicedi merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice dimerito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risultidecisiva ed incontestabile. (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di, Rv. 272558 - 01)e si è altresì affermato che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione difatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e lavalutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può esseresindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezzadella motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv.282337 – 01, sulla scia di Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01).Infine, la doglianza sulla inadeguatezza della valutazione dell’attendibilità delcollaboratore [OSCURATO:PERSONA] è inconferente giacché di essa non si dimostra il carattere didecisività ai fini della insussistenza della gravità indiziaria affermata nell’ordinanzaimpugnata e, in ogni caso, come rilevato nel provvedimento medesimo, si tratta didichiarazioni sulle quali non si è fondata la conferma dell’ordinanza applicativa.3. Il terzo motivo, con il quale si deduce la carenza e la contraddittorietà dellamotivazione in punto di esigenze cautelari, non è fondato.Con motivazione adeguata, i Giudici del riesame hanno evidenziato che dalla gravitàindiziaria della partecipazione all’associazione mafiosa deriva l’operatività della disposizionedi cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il quale prevede una presunzione assoluta diadeguatezza della sola misura del carcere, ove sussistano esigenze cautelari, anch’essepresunte, salvo che siano acquisiti elementi concreti e specifici dai quali emergal’insussistenza delle stesse.A conforto della attualità delle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame haevidenziato la capacità del ricorrente di intrattenere molteplici e continue relazioni con gliambienti della criminalità organizzata calabrese e con quella stanziata in altre parti delterritorio italiano, godendo di sicura considerazione, circostanze che nell’ordinanza sonovalutate congiuntamente ai numerosi altri gravi reati, in materia di armi e con violenza allepersone per i quali è stato condannato, significative di una effettiva pericolosità delricorrente, controllabile con la sola misura carceraria idonea a recidere i contatti criminali.A fronte di tale puntuale motivazione, si ripete da leggere alla luce dell’intera storiacriminale del ricorrente, perdono di rilievo le argomentazioni difensive secondo le qualisarebbe insussistente il pericolo di reiterazione di reati analoghi per la risalenza nel tempodelle precedenti condanne e in considerazione della circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] attualmentepresta attività lavorativa nel Lazio, non configurandosi tali elementi utili al superamento dellapresunzione.Il Tribunale del riesame ha, dunque, fatto corretta applicazione del principio secondo ilquale in tema di sostituzione o revoca di misure cautelari applicate per il reato di cui all'art.416-bis cod. pen., ove la condotta sia riconducibile alla partecipazione ad una associazionemafiosa "storica", caratterizzata da un risalente radicamento e da una riconosciuta stabilità,grava sul giudice un onere motivazionale attenuato in ordine alla persistenza del pericolocautelare, anche nei casi in cui sussista una significativa distanza temporale tral'applicazione della misura e la richiesta di sostituzione della stessa, posto che l'attualitàdelle esigenze è immanente a tale tipo di reato, potendo essere esclusa solo in presenza diprove della rescissione di ogni rapporto dell'accusato con il sodalizio. (Sez. 2, n. 12197 del14/12/2022, dep. 2023, Bella, Rv. 284474 - 01).4. Alla luce delle esposte argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato. Allapronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, il 19 dicembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteTeresa [OSCURATO:PERSONA]