CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49596/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i due motivi di ricorso con cui si rivolgono critiche alla qualificata condotta ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono riproduttivi di identiche censure rispetto alle quali la Corte di appello: 1) ha apprezzato la consistenza della condotta di spaccio che, portata avanti in vari territori, per più anni ed in favore di numerosi clienti, costituiva manifestazione di una più ampia capacità di diffusione stupefacente tramite contatti con organizzazioni che provvedevano al costante approvvigionamento di elevati quantitativi di stupefacente; ha valorizzato l'abitualità della condotta posta in essere per anni connotata da capillarità e frequenza, al contempo osservando che gli elementi evidenziati nei motivi di gravame fossero stati già valorizzati ai fini della dosimetria della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il