CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2022
Cassazione n. 34073/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo di ricorso con il quale si eccepisce l'omesso esame da parte della Corte di appello dell'istanza di rinvio del procedimento per astensione dalle udienze del difensore - è manifestamente infondato. Il procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] è stato, infatti, celebrato in camera di consiglio ove è esclusa la presenza del difensore. Da ciò consegue che, essendo il contraddittorio meramente cartolare, al difensore non è consentito chiedere il rinvio dell'udienza per adesione all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione Camere penali. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere estensore lIl Presidente [OSCURATO:PERSONA]S.abina [OSCURATO:PERSONA] i zellis