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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 luglio 2021

Cassazione n. 27704/2021

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 548-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 197, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I\4EZZETTI, che la rappresenta e difende; -con troricorrente e ricorrente incidentale - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controlicorrente all'incidentale - avverso la sentenza n. 3023/9/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 00548 sez.

MT - ud. 14-07-2021 -2- n. 548/2020 (14481 RILEVATO che l'Agenzia delle entrate riscossione propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Lazio, di rigetto dell'appello da essa proposto avverso una sentenza CTP Roma, che aveva accolto il ricorso della contribuente GENTILI Gabriella avverso un preavviso di fermo amministrativo; la CTR, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto che l'Agenzia delle entrate avesse omesso di notificare la cartella di pagamento n. 09720130332135363000, posta a fondamento dell'impugnato preavviso, non avendo provato che, dopo il deposito della copia dell'atto nella casa comunale, avesse inviato alla contribuente l'ulteriore raccomandata contenente la notizia del deposito; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l'Agenzia delle entrate riscossione lamenta violazione artt. 115 comma 1, 116 comma 1 cod. proc. civ., 1 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché nullità della motivazione della sentenza ai sensi del comb. disp. artt. 111 comma 6 della Costituzione, 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36 comma 2 n. 4 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ., in quanto erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto invalida ed inefficace la notificazione della cartella di pagamento sopra descritta, in quanto sarebbe mancata la spedizione della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito del plico notificando presso la casa comunale, così come chiesto dall'art. 140 cod. proc. civ.; invero essa Agenzia aveva prodotto in giudizio copia della busta e dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, la quale era stata restituita al mittente per compiuta giacenza; e tali documenti erano stati altresì allegati al presente ricorso in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione; la sentenza impugnata neppure aveva fatto menzione di tale documentazione, svolgendo unicamente argomentazioni circa il prospetto riepilogativo delle raccomandate accettate dall'ufficio postale; la CTR aveva dunque omesso di esaminare i due documenti prodotti in atti, il che assurgeva a vizio di legittimità e comportava altresì la nullità della motivazione, per violazione del c.d.

"minimo costituzionale" di giustificazione della decisione assunta, sancito dall'art. 111 comma 6 della Costituzione; che l'intimata, oltre a costituirsi con controricorso, ha altresì proposto ricorso incidentale, lamentando violazione art. 77 cod. proc. civ., per essersi la s.p.a.

"[OSCURATO:PERSONA]", ente economico di natura pubblicistica, irritualmente costituita nel giudizio di primo grado tramite un avvocato del libero foro, senza il contestuale conferimento al medesimo della rappresentanza sostanziale; che l'Agenzia delle entrate ha altresì presentato controricorso al ricorso incidentale proposto dalla contribuente GENTILI Gabriella; che appare opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, per nuova formulazione di proposta, essendo quella contenuta nel fascicolo incompleta, siccome priva di alcun riferimento al motivo di ricorso proposto dall'intimata nel suo ricorso incidentale; P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo per nuova formulazione di proposta.Così deciso in Roma il 14 luglio 2021.

IL P [OSCURATO:PERSONA] dr.MuroM. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 548-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 197, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I\4EZZETTI, che la rappresenta e difende; -con troricorrente e ricorrente incidentale - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controlicorrente all'incidentale - avverso la sentenza n. 3023/9/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 00548 sez. MT - ud. 14-07-2021 -2- n. 548/2020 (14481 RILEVATO che l'Agenzia delle entrate riscossione propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Lazio, di rigetto dell'appello da essa proposto avverso una sentenza CTP Roma, che aveva accolto il ricorso della contribuente GENTILI Gabriella avverso un preavviso di fermo amministrativo; la CTR, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto che l'Agenzia delle entrate avesse omesso di notificare la cartella di pagamento n. 09720130332135363000, posta a fondamento dell'impugnato preavviso, non avendo provato che, dopo il deposito della copia dell'atto nella casa comunale, avesse inviato alla contribuente l'ulteriore raccomandata contenente la notizia del deposito; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l'Agenzia delle entrate riscossione lamenta violazione artt. 115 comma 1, 116 comma 1 cod. proc. civ., 1 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché nullità della motivazione della sentenza ai sensi del comb. disp. artt. 111 comma 6 della Costituzione, 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36 comma 2 n. 4 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ., in quanto erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto invalida ed inefficace la notificazione della cartella di pagamento sopra descritta, in quanto sarebbe mancata la spedizione della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito del plico notificando presso la casa comunale, così come chiesto dall'art. 140 cod. proc. civ.; invero essa Agenzia aveva prodotto in giudizio copia della busta e dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, la quale era stata restituita al mittente per compiuta giacenza; e tali documenti erano stati altresì allegati al presente ricorso in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione; la sentenza impugnata neppure aveva fatto menzione di tale documentazione, svolgendo unicamente argomentazioni circa il prospetto riepilogativo delle raccomandate accettate dall'ufficio postale; la CTR aveva dunque omesso di esaminare i due documenti prodotti in atti, il che assurgeva a vizio di legittimità e comportava altresì la nullità della motivazione, per violazione del c.d. "minimo costituzionale" di giustificazione della decisione assunta, sancito dall'art. 111 comma 6 della Costituzione; che l'intimata, oltre a costituirsi con controricorso, ha altresì proposto ricorso incidentale, lamentando violazione art. 77 cod. proc. civ., per essersi la s.p.a. "[OSCURATO:PERSONA]", ente economico di natura pubblicistica, irritualmente costituita nel giudizio di primo grado tramite un avvocato del libero foro, senza il contestuale conferimento al medesimo della rappresentanza sostanziale; che l'Agenzia delle entrate ha altresì presentato controricorso al ricorso incidentale proposto dalla contribuente GENTILI Gabriella; che appare opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, per nuova formulazione di proposta, essendo quella contenuta nel fascicolo incompleta, siccome priva di alcun riferimento al motivo di ricorso proposto dall'intimata nel suo ricorso incidentale; P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo per nuova formulazione di proposta.Così deciso in Roma il 14 luglio 2021. IL P [OSCURATO:PERSONA] dr.MuroM. [OSCURATO:PERSONA]
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