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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13207/2023

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o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero n. 3851del ruolo generale dell’anno 2018 proposto [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC) del difensore [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] -operazioni esenti- Calcolo pro-rata Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagnan. 1914/09/17depositata in data 12 giugno 201 7 , non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera.

Rilevato che -[OSCURATO:PERSONA], esercente la professione di odontoiatra, presentò all’Agenzia delle entrate, Ufficio di Parma, in relazione all’anno di imposta 2008, istanza di rimborso dell’Iva assolta sugli acquisti strumentali da essa compiuti, ma non detratta in considerazione dell’inserimento delle operazioni esenti, quali le prestazioni sanitarie, nel calcolo del pro-rata di indetraibilità ai sensi dell’art. 19, quinto comma, deld.P.R. n. 633/1972; -avverso il silenzio- rifiuto, la contribuente propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Parma deducendo che l’indetraibilità dell’Iva in relazione ad operazioni esenti, quali quelle sanitarie, comportava un vulnus del principio di neutralità di detta imposta, una violazione del principio di uguaglianza tra gli appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea e un indebito aiuto di Stato alle strutture sanitarie pubbliche; la CTP di Parma, con sentenza 85/06/2013, rigettò il ricorso;-la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con la sentenza n. 1914/09/2017 depositata in data 12 giugno 2017, ha rigettato l’appello della contribuente, affermando, nel richiamare la motivazione della sentenza della Corte di cassazione n. 17169 del 2015 (nella quale veniva ribadito il principio di diritto secondo cui “in tema di IVA, l'esenzione prevista dall'art. 13, parte B), lett. c), della VI direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, secondo l'interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia CE con ordinanza del 6 luglio 2006, in cause C-18/05 e C-155/05, si applica esclusivamente alla rivendita di beni acquistati per l'esercizio di un'attività esente,ove gli stessi non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione, e non giustifica pertanto il rimborso dell'imposta versata per l'acquisto di beni o servizi destinati in modo esclusivo all'esercizio di un'attività esentata, ancorché esclusi dal diritto a detrazione, non essendo il diritto al rimborso desumibile neppure dalla sentenza 25 giugno 1997, in causa C-45/95, con cui la Corte si è limitata ad accertare l'inadempimento della Repubblica Italiana agli obblighi derivanti dalla medesima disposizione, senza avallare un'interpretazione diversa da quella successivamente fornita con la predetta ordinanza" ), il mancato contrasto della normativa nazionale con quella unionale e la non contrarietà della stessa coni principi di cui artt. 3,10,23,35 e 53 Cost.; - avverso la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate; Considerato che - con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 5, e 19-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in riferimento all'art. 10, comma 1, del medesimo decreto, rimarcando che il regime di esenzione implicherebbe l'applicazione di un'Iva occulta a spese del cliente finale delle prestazioni, perché il prestatore, in ragione dell'indetraibilità dell'imposta,sarebbe costretto ad elevare i propri onorari; -il motivo è infondato; - v a ribadito che « Con ordinanza (adottata perché la soluzione delle questioni sottoposte al suo esame non dà adito ad alcun ragionevole dubbio) resa il 6 luglio 2006 nelle cause riunite C-18/05 e C-155/05 - aventi ad oggetto domande di pronuncia pregiudiziale proposte ..., ai sensi dell'art. 234 CE, dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli (C-18/05) e dalla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze (C-155/05)-, invero, la Corte di Giustizia CE ha (testualmente) statuito che la prima parte dell'art. 13, parte B,lett. c), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977,77/388/CEE (in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme) dev'essere interpretatanel senso che l'esenzione da essa prevista –specificamente inv ocata dalla società e riconosciuta dal giudice a quo nella sentenza impugnata - "si applica unicamente alla rivendita di beni preliminarmenteacquistati da un soggetto passivo per le esigenze di un'attività esentata in forza del detto articolo, in quanto l'imposta sul valore aggiuntoversata in occasione dell'acquisto iniziale dei detti beni non abbia formato oggetto di un diritto a detrazione" .

In conseguenza e per effetto di tale vincolante interpretazione delle afferenti norme comunitarie, direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale, la sentenza impugnata deve essere cassata per avere la stessa erroneamente affermato la spettanza alla società intimata del chiesto rimborso dell'imposta sul valore aggiunto dalla stessa corrisposto per lacessione dei beni e/o per la prestazione di servizi non soggette a quell'imposta e la causa (siccome non bisognevole di nessun ulterioreaccertamento fattuale), ai sensi dell'art. 384 c.p.c., deve essere decisa nel merito da questa Corte con il rigetto (in conformità, peraltro, a precedenti statuizioni sulla medesima questione: cfr. Cass. un.: 31 luglio 2008 n. 20752 in controversia in cui "la Commissione TributariaRegionale ... confermava il diritto della Casa di cura ...ad ottenere il rimborso delle somma versate a titolo di IVA sugli acquisti necessariper l'esercizio di attività esenti da IVA"; 30 luglio 2008 n. 20595 in controversia avente ad oggetto il silenzio rifiuto formatosi sull'"istanza" con cui una società esercente "attività di ricovero e di cura ospeda liera" aveva chiesto il "rimborso della somma ... versata ...a titolo di IVA per l'acquisto di beni indispensabili per l'esercizio della sua attività") della domanda di primo grado della società stessa.» (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4813 del 27/2/2009; conformi, tra le altre,Cass.

Sez.

U, Sentenza n. 4814 del 27/2/2009 Sez. 5, Ordinanza n. 11507 del 11/05/2018 - Rv. 648025 –01; Cass., sez. 6-5-, n. 16443 del 2019); -va poi ribadito che «In tema di IVA, la prima parte dell'art. 13, parte B, lett. c), della VI direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari-Sistema comune di impostasul valore aggiunto va interpretato, secondo la Corte Europea (Ord. del 6 luglio 2006, cause riunite C-18/05 e C-155/05), nel senso che l'esenzione da essa prevista si applica unicamente alla rivenditadi beni preliminarmente acquistati da un soggetto passivo per leesigenze di un'attività esentata in forza del detto articolo, in quanto l'imposta sul valore aggiunto versata in occasione dell'acquisto iniziale di detti beni non abbia formato oggetto di un diritto a detrazione.»(Cass. Sez.

U, Sentenza n. 20752 del 31/07/2008; Cass., sez. 6-5-, n. 16443 del 2019in analoga vicenda);-in particolare, la Corte di giustizia (con ord. 13 dicembre 2012, causa C-560/11, Debiasi) ha ribadito che il diritto di detrazione dell'iva riguarda soltanto i beni e i servizi impiegati ai fini delle operazioni del soggetto passivo assoggettate a imposizione.

Sicché qualora beni o servizi acquistati da un soggetto passivo siano impiegati ai fini di operazioni esenti, non vi può essere riscossione dell'imposta a valle, né detrazione dell'imposta a monte.

E questo perché il sistema comune dell'iva mira a garantire la perfetta neutralità, quanto al peso economico dell'imposta, di tutte le attività economiche, quali che siano le finalità o i risultati di esse, il che postula che le attività siano assoggettate, in linea di principio, all'imposizione ai fini iva (in termini, Cass. 1° ottobre 2014, n. 20700 e 5 settembre 2014, n. 18771); -coerentemente, allora, la giurisprudenza unionale ha precisato (con sentenza in causa C-560/11, cit.) che, a norma dell'art. 19, paragrafo 1, della sesta direttiva, visto che le operazioni esenti non conferiscono diritto a detrazione, la cifra di affari a esse relativa va inserita nel denominatore della frazione che consente di calcolare il pro-rata della detrazione; - per conseguenza il diritto alla detrazio ne dell'iva da parte di un soggetto passivo che svolga operazioni sia esenti, sia non esenti dev'essere calcolato sulla base di un pro-rata corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione e quello complessivo delle operazioni compiute nel corso dell'anno, incluse le prestazioni medico-sanitarie esenti (Cass. sez. 5, n. 422 del 2020, in una vicenda analoga); - nel l a sentenza impugnata la CTR si è pienamente attenuta a tale consolidata interpretazione, non solo della Cassazione, ma anche della Corte di Giustizia UE, statuendo - nel richiamare la motivazione della sentenza n. 17169 del 2015 - che gli acquisti di beni e servizi per operazioni esenti concorrono alla formazione del volume di affari ma non consentono la detrazione IVA; -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la carenza e l’illogicità della motivazione in merito alla richiesta di remissione della questione alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia per valutare «la disparità di trattamento delle operazioni, delle aliquote e degli operatori italiani rispetto agli altri operatori dei paesi comunitari»; in particolare, la ricorrente, da un lato, prospetta la carenza di motivazione della sentenza impugnata effettuata per relationem (alla sentenza della Corte di cassazione n. 17169 del 2015), e, dall’altro, comunque, la insufficienza degli argomenti addotti dalla Commissione - sempre richiamando la detta pronuncia della Corte di cassazione - per respingere la richiesta di rimessione della questione pregiudiziale alla Corte di giustizia; -il motivo si profila, in parte , infondato , in parte , inammissibile; - infondata è la censura nella parte in cui denuncia - evocando impropriamente in rubrica il n. 5 in luogo del n. 4 del comma 1 dell’art.360 c.p.c.- una nullità della sentenza per omessa motivazione, peraltro per relationem, e dunque sostanzialmente un error in procedendo; al riguardo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass.

S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf.

Cass. n. 13977 del 23/05/2019; cass. n. 29124/2021);- l a motivazione della sentenza "per relationem " è ammissibile, dovendosi giudicare la sua completezza e logicità sulla base degli elementi contenuti nell'atto al quale si opera il rinvio e che, proprio in ragione del rinvio, diviene parte integrante dell'atto rinviante.

Costituisce tuttavia principio generale dell'ordinamento, desumibile dagli artt. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 7, comma primo, della legge 27 luglio 2000, n. 212 per gli atti amministrativi (e valido, a maggior ragione, in forza dell'art. 111 Cost., per l'attività del giudice), quello secondo cui il rinvio va operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione " per relationem".

Ne consegue che non incorre nella violazione degli artt. 111 Cost., 113 e 132 cod. proc. civ. la motivazione della sentenza che rinviando a principi di diritto sanciti dalla Corte di Cassazione, rende detti principi parte integrante dell'atto rinviante, consentendo, in tal modo, il controllo di completezza e logicità della motivazione (Sez.

L, Sentenza n. 23231del 17/11/2010; Sez. 1 , Sentenza n. 3920 del 17/02/2011 ); Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato (Sez.

U, Sentenza n. 642del 16/01/2015, Sez. 1 - , Sentenza n. 16504 del 19/06/2019 ) ; nella specie, la CTR - dopo avere esposto nella parte in fatto i motivi di censura avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla istanza di rimborso, riproposti in grado di appello (contrarietà della indetraibilità Iva per chi effettuava prestazioni esenti quali quelle sanitarie, al principio di neutralità dell’imposta, al principio di uguaglianza tra gli appartenenti ai vari Stati membri dell’Unione europea, indebito aiuto di Stato, con richiesta, in subordine, di trasmissione degli atti alla Corte di giustizia per incompatibilità della normativa italiana con la Direttiva europea in materia di Iva nonché di rimessione al Giudice de lle leggi della questione di costituzionalità per violazione degli artt. 3,10,23,35 e 53 Cost.) - ha rigettato il gravame della contribuente mutuando le argomentazionid a lla sentenza della Corte di cassazione n. 17169 del 2015 atta ad integrarsi con quella di appello dando luogo ad un unico impianto motivazionale; in particolare, la sentenza della Corte cui quella impugnata ha rinviato ha ribadito il principio secondo cui “in tema di IVA, l'esenzione prevista dall'art. 13, parte B), lett. c), della VI direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, secondo l'interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia CE con ordinanza del 6 luglio 2006, in cause C-18/05 e C-155/05, si applica esclusivamente alla rivendita di beni acquistati per l'esercizio di un'attività esente, ove gli stessi non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione, e non giustifica pertanto il rimborso dell'imposta versata per l'acquisto di beni o servizi destinati in modo esclusivo all'esercizio di un'attività esentata, ancorchè esclusi dal diritto a detrazione, non essendo il diritto al rimborso desumibile neppure dalla sentenza 25 giugno 1997, in causa C-45/95, con cui la Corte si è limitata ad accertare l'inadempimento della Repubblica Italiana agli obblighi derivanti dalla medesima disposizione, senza avallare un'interpretazione diversa da quella successivamente fornita con la predetta ordinanza"; da qui la ritenuta non contrarietà da parte del giudice di appello - con una motivazione al di sopra del minimo costituzionale - della normativa nazionale a quella unionale, e della non lesività di alcuno dei principi di cui alle disposizioni costituzionali richiamatenon avendo, peraltro, l’appellante “in alcun modo argomentato l’asserito contrasto tra le disposizioni legislative da applicare nella fattispecie e i dettati della Costituzione”; -inammissibile è poi l’altro profilo di censura con il quale la ricorrente, lungi dal denunciare l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio in base alla formulazionedell'art. 360, primo comma, n. 5, c . p . c . , come modificato dal decreto - legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , ha censurato la sentenza per “carenza e illogicità” della motivazione stante l’insufficienza degli argomenti addotti dalla Commissione tributaria - sempre attraverso il richiamo alla detta pronuncia della Corte di cassazione- per respingere la richiesta di rimessione della questione pregiudiziale alla Corte di giustizia; invero, anche a volere ricondurre la censura al vizio specifico denunciabile per cassazione in base alla formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p. app licabile ratione temporis, il motivo si profila , comunque , inammissibile atteso che la ricorrente introduce sostanzialmente una richiesta indebita di rivalutazione della statuizione di merito operata dalla CTR di non attualità dell'interesse ad un'interpretazione pregiudiziale della Corte di Giustizia, in presenza di giurisprudenza consolidata, sottratta alla sindacabilitàdel nuovo n.5 dell'art.360, primo comma, cod. proc. civ., inquanto ben al di sopra del minimo costituzionale; - con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002 al processo tributario per avere la CTR condannato la contribuente al pagamento di un importo pari al contributo unificato già versato al momento della introduzione della causa estendendo, in tal modo, l’applicabilità del comma 1-quater dell’art. 13 cit. al contenzioso tributario; -il motivo è fondato;- l ’articolo 1, comma 17, della legge 228 del 24 dicembre 2012, ha introdotto il comma “quater” all’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, recante il [OSCURATO:PERSONA] delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, secondo il quale:«Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.

Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».Secondo l'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115:«Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizidi impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte dicassazione»; -in base al tenore letterale della disposizione, emerge in modo chia ro che la questione riguarda esclusivamente il giudizio di appello e non trova applicazione per il giudizio di primo grado, riferendosi la normativa citata ai “giudizi di impugnazione”.

Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata con la ricezione dell'atto da parte del destinatario (Cass., SS.UU., n. 3774 del 18 febbraio 2014); - va premesso che il contributo unificato costitui sce un prelievo coattivo, ovvero un tributo, volto al finanziamento delle spese giudiziarie e commisurato al valore del processo.

Sono assoggettate all'obbligo del versamento del contributo unificato tributario ex art 13, comma 6 - quater, d.P.R. n. 115/20 02 (C.U.T.), tutte le controversie aventi ad oggetto tributi e relativi accessori, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria (ai sensi dell’art. 2, c. 1, D.Lgs. 546/92) e il giudizio per cassazione, per il quale trovano applicazione le norme dettate dal codice di procedura civile (art. 62, c. 2, D.Lgs. 546/92); -l'ulteriore importo del contributo unificato (c.d. doppio contributo) che la parte impugnante è obbligata a versare allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ha natura di debito tributario, in quanto partecipa della natura del contributo unificato iniziale ed è volto a ristorare l'amministrazione della Giustizia dei costi sopportati per la trattazione della controversia; ne consegue che la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione delgiudice tributario (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020); - la Corte costituzionale nella sentenza n. 18 del 2018 ha dichiarato inammissibiliper difetto di motivazione sulla rilevanza del le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevate, in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost. avendo la CTR di Catanzaro rimettente censurato l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 muovendo dalla premessa interpretativa della sua applicabilità nel processo tributario d'appello senza chiarire - come sarebbe stato suo onere - le ragioni che dovrebbero giustificarla (ordinanza n. 362 del 2010) e renderla prevalente rispetto alla opzione ermeneutica alternativa fondata sull'insuscettibilità dell'applicazione estensiva o analogica al processo tributario del raddoppio del contributo unificato -misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria - e sul tenore testuale della disposizione impugnata, che circoscrive la sua operatività, attraverso specifico rinvio, al processo civile.

Al riguardo la Consulta ha precisato che: “L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, infatti, prevede che «[q]uando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 - bis.

Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».

L'ulteriore somma a titolo di contributo unificato viene commisurata agli importi dovuti ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 13, disposizione che, a sua volta, rinvia al contenuto del precedente comma 1.

Quest'ultimo fa riferimento esclusivamente a quanto dovuto a titolo di contributo unificato nel processo civile, mentre quello tributario è disciplinato dal successivo comma 6-quater, non richiamato dalla norma censurata.

D'altra parte la precedente sentenza di questa Corte (sentenza n. 78 del 2016) ha precisato che i primi sei commi dell'art. 13, incluso l'impugnato comma 1-quater, riguardano il processo civile”; - in particolare, il Giudice delle leggi , già con la sentenza del 7 aprile 2016, n. 78, ha rilevato che: "Quanto alla determinazione del contributo, l'art. 13 del d.P.R. 115/2002 stabilisce criteri diversi per il processo civile, amministrativo e tributario.

Nel primo, per la qualificazione del contributo - come determinato dei primi sei commi del predetto art 13 -vengono in rilievo sia la materia che il valore della controversia; nel secondo -disciplinato dal comma 6 - bis del medesimo articolo -è stato adottato il criterio della differenziazione per materia; nel processo tributario -per i ricorsi davanti alle commissioni tributarie (perché davanti alla corte di cassazione il già citato art. 261 d.P.R. n. 115/2002 prescrive l'applicazione: "della disciplina prevista dal presente testo unico per il processo civile") - il successivo comma 6 - quater stabilisce importi crescenti per scaglioni di valore delle liti"; - la citata disposizione del T.U.S.G. trova, quindi, appl icazione per il giudizio ordinario civile e- sussistendo in campo impositivo severi limiti all’integrazione analogica e all’interpretazione estensiva -in mancanza di una specifica disposizione, non trova applicazione al processo tributario di merito.

Una specifica disposizione, invece, è prevista dall'art. 261 d.P.R. n. 115/2002 che statuisce espressamente che "al ricorso per cassazione e al relativo processo si applica la disciplina prevista dal presente testo unico per il processo civile", così estendendo esplicitamente l'applicazione della normativa civile del T.U.S.G. nel processo tributario dinanzi la Corte di cassazione; - pertanto, la collocazione della norma in esame nel comma 1, che riguarda il processo civile, deve essere interpretata nel senso della non applicabilità della contribuzione aggiuntiva al giudizio tributario, i cui importi del contributo unificato sono stabiliti dal successivo comma 6- quater; -non rilevante in questa sede è , invece , la diversa questione rimessa, con le ordinanze n. 33270 e n. 33271 del 2022, al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, per l’eventuale rimessione alla SU della debenza o meno del contributo unificato e quindi del conseguente raddoppio in caso di mancato deposito del ricorso da parte del ricorrente, ove l’iscrizione sia stata fatta dal controricorrente; -nella sentenza impugnata, il giudice di appello non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi di diritto, nel condannare la contribuente al pagamento del c.d. doppio contributo; - in conclusione, va accolto i l terzo motivo, respinti i restanti; con cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto,e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito,con declaratoria di non debenza del c.d. doppio contributo di cui all’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, in relazione al gradodi appello; - in considerazione della reciproca soccombenza, si ravvisano giusti motivi per compensare le spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero n. 3851del ruolo generale dell’anno 2018 proposto [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC) del difensore [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] -operazioni esenti- Calcolo pro-rata Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagnan. 1914/09/17depositata in data 12 giugno 201 7 , non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. Rilevato che -[OSCURATO:PERSONA], esercente la professione di odontoiatra, presentò all’Agenzia delle entrate, Ufficio di Parma, in relazione all’anno di imposta 2008, istanza di rimborso dell’Iva assolta sugli acquisti strumentali da essa compiuti, ma non detratta in considerazione dell’inserimento delle operazioni esenti, quali le prestazioni sanitarie, nel calcolo del pro-rata di indetraibilità ai sensi dell’art. 19, quinto comma, deld.P.R. n. 633/1972; -avverso il silenzio- rifiuto, la contribuente propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Parma deducendo che l’indetraibilità dell’Iva in relazione ad operazioni esenti, quali quelle sanitarie, comportava un vulnus del principio di neutralità di detta imposta, una violazione del principio di uguaglianza tra gli appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea e un indebito aiuto di Stato alle strutture sanitarie pubbliche; la CTP di Parma, con sentenza 85/06/2013, rigettò il ricorso;-la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con la sentenza n. 1914/09/2017 depositata in data 12 giugno 2017, ha rigettato l’appello della contribuente, affermando, nel richiamare la motivazione della sentenza della Corte di cassazione n. 17169 del 2015 (nella quale veniva ribadito il principio di diritto secondo cui “in tema di IVA, l'esenzione prevista dall'art. 13, parte B), lett. c), della VI direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, secondo l'interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia CE con ordinanza del 6 luglio 2006, in cause C-18/05 e C-155/05, si applica esclusivamente alla rivendita di beni acquistati per l'esercizio di un'attività esente,ove gli stessi non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione, e non giustifica pertanto il rimborso dell'imposta versata per l'acquisto di beni o servizi destinati in modo esclusivo all'esercizio di un'attività esentata, ancorché esclusi dal diritto a detrazione, non essendo il diritto al rimborso desumibile neppure dalla sentenza 25 giugno 1997, in causa C-45/95, con cui la Corte si è limitata ad accertare l'inadempimento della Repubblica Italiana agli obblighi derivanti dalla medesima disposizione, senza avallare un'interpretazione diversa da quella successivamente fornita con la predetta ordinanza" ), il mancato contrasto della normativa nazionale con quella unionale e la non contrarietà della stessa coni principi di cui artt. 3,10,23,35 e 53 Cost.; - avverso la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate; Considerato che - con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 5, e 19-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in riferimento all'art. 10, comma 1, del medesimo decreto, rimarcando che il regime di esenzione implicherebbe l'applicazione di un'Iva occulta a spese del cliente finale delle prestazioni, perché il prestatore, in ragione dell'indetraibilità dell'imposta,sarebbe costretto ad elevare i propri onorari; -il motivo è infondato; - v a ribadito che « Con ordinanza (adottata perché la soluzione delle questioni sottoposte al suo esame non dà adito ad alcun ragionevole dubbio) resa il 6 luglio 2006 nelle cause riunite C-18/05 e C-155/05 - aventi ad oggetto domande di pronuncia pregiudiziale proposte ..., ai sensi dell'art. 234 CE, dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli (C-18/05) e dalla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze (C-155/05)-, invero, la Corte di Giustizia CE ha (testualmente) statuito che la prima parte dell'art. 13, parte B,lett. c), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977,77/388/CEE (in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme) dev'essere interpretatanel senso che l'esenzione da essa prevista –specificamente inv ocata dalla società e riconosciuta dal giudice a quo nella sentenza impugnata - "si applica unicamente alla rivendita di beni preliminarmenteacquistati da un soggetto passivo per le esigenze di un'attività esentata in forza del detto articolo, in quanto l'imposta sul valore aggiuntoversata in occasione dell'acquisto iniziale dei detti beni non abbia formato oggetto di un diritto a detrazione" . In conseguenza e per effetto di tale vincolante interpretazione delle afferenti norme comunitarie, direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale, la sentenza impugnata deve essere cassata per avere la stessa erroneamente affermato la spettanza alla società intimata del chiesto rimborso dell'imposta sul valore aggiunto dalla stessa corrisposto per lacessione dei beni e/o per la prestazione di servizi non soggette a quell'imposta e la causa (siccome non bisognevole di nessun ulterioreaccertamento fattuale), ai sensi dell'art. 384 c.p.c., deve essere decisa nel merito da questa Corte con il rigetto (in conformità, peraltro, a precedenti statuizioni sulla medesima questione: cfr. Cass. un.: 31 luglio 2008 n. 20752 in controversia in cui "la Commissione TributariaRegionale ... confermava il diritto della Casa di cura ...ad ottenere il rimborso delle somma versate a titolo di IVA sugli acquisti necessariper l'esercizio di attività esenti da IVA"; 30 luglio 2008 n. 20595 in controversia avente ad oggetto il silenzio rifiuto formatosi sull'"istanza" con cui una società esercente "attività di ricovero e di cura ospeda liera" aveva chiesto il "rimborso della somma ... versata ...a titolo di IVA per l'acquisto di beni indispensabili per l'esercizio della sua attività") della domanda di primo grado della società stessa.» (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4813 del 27/2/2009; conformi, tra le altre,Cass. Sez. U, Sentenza n. 4814 del 27/2/2009 Sez. 5, Ordinanza n. 11507 del 11/05/2018 - Rv. 648025 –01; Cass., sez. 6-5-, n. 16443 del 2019); -va poi ribadito che «In tema di IVA, la prima parte dell'art. 13, parte B, lett. c), della VI direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari-Sistema comune di impostasul valore aggiunto va interpretato, secondo la Corte Europea (Ord. del 6 luglio 2006, cause riunite C-18/05 e C-155/05), nel senso che l'esenzione da essa prevista si applica unicamente alla rivenditadi beni preliminarmente acquistati da un soggetto passivo per leesigenze di un'attività esentata in forza del detto articolo, in quanto l'imposta sul valore aggiunto versata in occasione dell'acquisto iniziale di detti beni non abbia formato oggetto di un diritto a detrazione.»(Cass. Sez. U, Sentenza n. 20752 del 31/07/2008; Cass., sez. 6-5-, n. 16443 del 2019in analoga vicenda);-in particolare, la Corte di giustizia (con ord. 13 dicembre 2012, causa C-560/11, Debiasi) ha ribadito che il diritto di detrazione dell'iva riguarda soltanto i beni e i servizi impiegati ai fini delle operazioni del soggetto passivo assoggettate a imposizione. Sicché qualora beni o servizi acquistati da un soggetto passivo siano impiegati ai fini di operazioni esenti, non vi può essere riscossione dell'imposta a valle, né detrazione dell'imposta a monte. E questo perché il sistema comune dell'iva mira a garantire la perfetta neutralità, quanto al peso economico dell'imposta, di tutte le attività economiche, quali che siano le finalità o i risultati di esse, il che postula che le attività siano assoggettate, in linea di principio, all'imposizione ai fini iva (in termini, Cass. 1° ottobre 2014, n. 20700 e 5 settembre 2014, n. 18771); -coerentemente, allora, la giurisprudenza unionale ha precisato (con sentenza in causa C-560/11, cit.) che, a norma dell'art. 19, paragrafo 1, della sesta direttiva, visto che le operazioni esenti non conferiscono diritto a detrazione, la cifra di affari a esse relativa va inserita nel denominatore della frazione che consente di calcolare il pro-rata della detrazione; - per conseguenza il diritto alla detrazio ne dell'iva da parte di un soggetto passivo che svolga operazioni sia esenti, sia non esenti dev'essere calcolato sulla base di un pro-rata corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione e quello complessivo delle operazioni compiute nel corso dell'anno, incluse le prestazioni medico-sanitarie esenti (Cass. sez. 5, n. 422 del 2020, in una vicenda analoga); - nel l a sentenza impugnata la CTR si è pienamente attenuta a tale consolidata interpretazione, non solo della Cassazione, ma anche della Corte di Giustizia UE, statuendo - nel richiamare la motivazione della sentenza n. 17169 del 2015 - che gli acquisti di beni e servizi per operazioni esenti concorrono alla formazione del volume di affari ma non consentono la detrazione IVA; -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la carenza e l’illogicità della motivazione in merito alla richiesta di remissione della questione alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia per valutare «la disparità di trattamento delle operazioni, delle aliquote e degli operatori italiani rispetto agli altri operatori dei paesi comunitari»; in particolare, la ricorrente, da un lato, prospetta la carenza di motivazione della sentenza impugnata effettuata per relationem (alla sentenza della Corte di cassazione n. 17169 del 2015), e, dall’altro, comunque, la insufficienza degli argomenti addotti dalla Commissione - sempre richiamando la detta pronuncia della Corte di cassazione - per respingere la richiesta di rimessione della questione pregiudiziale alla Corte di giustizia; -il motivo si profila, in parte , infondato , in parte , inammissibile; - infondata è la censura nella parte in cui denuncia - evocando impropriamente in rubrica il n. 5 in luogo del n. 4 del comma 1 dell’art.360 c.p.c.- una nullità della sentenza per omessa motivazione, peraltro per relationem, e dunque sostanzialmente un error in procedendo; al riguardo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019; cass. n. 29124/2021);- l a motivazione della sentenza "per relationem " è ammissibile, dovendosi giudicare la sua completezza e logicità sulla base degli elementi contenuti nell'atto al quale si opera il rinvio e che, proprio in ragione del rinvio, diviene parte integrante dell'atto rinviante. Costituisce tuttavia principio generale dell'ordinamento, desumibile dagli artt. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 7, comma primo, della legge 27 luglio 2000, n. 212 per gli atti amministrativi (e valido, a maggior ragione, in forza dell'art. 111 Cost., per l'attività del giudice), quello secondo cui il rinvio va operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione " per relationem". Ne consegue che non incorre nella violazione degli artt. 111 Cost., 113 e 132 cod. proc. civ. la motivazione della sentenza che rinviando a principi di diritto sanciti dalla Corte di Cassazione, rende detti principi parte integrante dell'atto rinviante, consentendo, in tal modo, il controllo di completezza e logicità della motivazione (Sez. L, Sentenza n. 23231del 17/11/2010; Sez. 1 , Sentenza n. 3920 del 17/02/2011 ); Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato (Sez. U, Sentenza n. 642del 16/01/2015, Sez. 1 - , Sentenza n. 16504 del 19/06/2019 ) ; nella specie, la CTR - dopo avere esposto nella parte in fatto i motivi di censura avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla istanza di rimborso, riproposti in grado di appello (contrarietà della indetraibilità Iva per chi effettuava prestazioni esenti quali quelle sanitarie, al principio di neutralità dell’imposta, al principio di uguaglianza tra gli appartenenti ai vari Stati membri dell’Unione europea, indebito aiuto di Stato, con richiesta, in subordine, di trasmissione degli atti alla Corte di giustizia per incompatibilità della normativa italiana con la Direttiva europea in materia di Iva nonché di rimessione al Giudice de lle leggi della questione di costituzionalità per violazione degli artt. 3,10,23,35 e 53 Cost.) - ha rigettato il gravame della contribuente mutuando le argomentazionid a lla sentenza della Corte di cassazione n. 17169 del 2015 atta ad integrarsi con quella di appello dando luogo ad un unico impianto motivazionale; in particolare, la sentenza della Corte cui quella impugnata ha rinviato ha ribadito il principio secondo cui “in tema di IVA, l'esenzione prevista dall'art. 13, parte B), lett. c), della VI direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, secondo l'interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia CE con ordinanza del 6 luglio 2006, in cause C-18/05 e C-155/05, si applica esclusivamente alla rivendita di beni acquistati per l'esercizio di un'attività esente, ove gli stessi non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione, e non giustifica pertanto il rimborso dell'imposta versata per l'acquisto di beni o servizi destinati in modo esclusivo all'esercizio di un'attività esentata, ancorchè esclusi dal diritto a detrazione, non essendo il diritto al rimborso desumibile neppure dalla sentenza 25 giugno 1997, in causa C-45/95, con cui la Corte si è limitata ad accertare l'inadempimento della Repubblica Italiana agli obblighi derivanti dalla medesima disposizione, senza avallare un'interpretazione diversa da quella successivamente fornita con la predetta ordinanza"; da qui la ritenuta non contrarietà da parte del giudice di appello - con una motivazione al di sopra del minimo costituzionale - della normativa nazionale a quella unionale, e della non lesività di alcuno dei principi di cui alle disposizioni costituzionali richiamatenon avendo, peraltro, l’appellante “in alcun modo argomentato l’asserito contrasto tra le disposizioni legislative da applicare nella fattispecie e i dettati della Costituzione”; -inammissibile è poi l’altro profilo di censura con il quale la ricorrente, lungi dal denunciare l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio in base alla formulazionedell'art. 360, primo comma, n. 5, c . p . c . , come modificato dal decreto - legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , ha censurato la sentenza per “carenza e illogicità” della motivazione stante l’insufficienza degli argomenti addotti dalla Commissione tributaria - sempre attraverso il richiamo alla detta pronuncia della Corte di cassazione- per respingere la richiesta di rimessione della questione pregiudiziale alla Corte di giustizia; invero, anche a volere ricondurre la censura al vizio specifico denunciabile per cassazione in base alla formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p. app licabile ratione temporis, il motivo si profila , comunque , inammissibile atteso che la ricorrente introduce sostanzialmente una richiesta indebita di rivalutazione della statuizione di merito operata dalla CTR di non attualità dell'interesse ad un'interpretazione pregiudiziale della Corte di Giustizia, in presenza di giurisprudenza consolidata, sottratta alla sindacabilitàdel nuovo n.5 dell'art.360, primo comma, cod. proc. civ., inquanto ben al di sopra del minimo costituzionale; - con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002 al processo tributario per avere la CTR condannato la contribuente al pagamento di un importo pari al contributo unificato già versato al momento della introduzione della causa estendendo, in tal modo, l’applicabilità del comma 1-quater dell’art. 13 cit. al contenzioso tributario; -il motivo è fondato;- l ’articolo 1, comma 17, della legge 228 del 24 dicembre 2012, ha introdotto il comma “quater” all’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, recante il [OSCURATO:PERSONA] delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, secondo il quale:«Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».Secondo l'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115:«Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizidi impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte dicassazione»; -in base al tenore letterale della disposizione, emerge in modo chia ro che la questione riguarda esclusivamente il giudizio di appello e non trova applicazione per il giudizio di primo grado, riferendosi la normativa citata ai “giudizi di impugnazione”. Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata con la ricezione dell'atto da parte del destinatario (Cass., SS.UU., n. 3774 del 18 febbraio 2014); - va premesso che il contributo unificato costitui sce un prelievo coattivo, ovvero un tributo, volto al finanziamento delle spese giudiziarie e commisurato al valore del processo. Sono assoggettate all'obbligo del versamento del contributo unificato tributario ex art 13, comma 6 - quater, d.P.R. n. 115/20 02 (C.U.T.), tutte le controversie aventi ad oggetto tributi e relativi accessori, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria (ai sensi dell’art. 2, c. 1, D.Lgs. 546/92) e il giudizio per cassazione, per il quale trovano applicazione le norme dettate dal codice di procedura civile (art. 62, c. 2, D.Lgs. 546/92); -l'ulteriore importo del contributo unificato (c.d. doppio contributo) che la parte impugnante è obbligata a versare allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ha natura di debito tributario, in quanto partecipa della natura del contributo unificato iniziale ed è volto a ristorare l'amministrazione della Giustizia dei costi sopportati per la trattazione della controversia; ne consegue che la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione delgiudice tributario (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020); - la Corte costituzionale nella sentenza n. 18 del 2018 ha dichiarato inammissibiliper difetto di motivazione sulla rilevanza del le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevate, in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost. avendo la CTR di Catanzaro rimettente censurato l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 muovendo dalla premessa interpretativa della sua applicabilità nel processo tributario d'appello senza chiarire - come sarebbe stato suo onere - le ragioni che dovrebbero giustificarla (ordinanza n. 362 del 2010) e renderla prevalente rispetto alla opzione ermeneutica alternativa fondata sull'insuscettibilità dell'applicazione estensiva o analogica al processo tributario del raddoppio del contributo unificato -misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria - e sul tenore testuale della disposizione impugnata, che circoscrive la sua operatività, attraverso specifico rinvio, al processo civile. Al riguardo la Consulta ha precisato che: “L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, infatti, prevede che «[q]uando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 - bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso». L'ulteriore somma a titolo di contributo unificato viene commisurata agli importi dovuti ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 13, disposizione che, a sua volta, rinvia al contenuto del precedente comma 1. Quest'ultimo fa riferimento esclusivamente a quanto dovuto a titolo di contributo unificato nel processo civile, mentre quello tributario è disciplinato dal successivo comma 6-quater, non richiamato dalla norma censurata. D'altra parte la precedente sentenza di questa Corte (sentenza n. 78 del 2016) ha precisato che i primi sei commi dell'art. 13, incluso l'impugnato comma 1-quater, riguardano il processo civile”; - in particolare, il Giudice delle leggi , già con la sentenza del 7 aprile 2016, n. 78, ha rilevato che: "Quanto alla determinazione del contributo, l'art. 13 del d.P.R. 115/2002 stabilisce criteri diversi per il processo civile, amministrativo e tributario. Nel primo, per la qualificazione del contributo - come determinato dei primi sei commi del predetto art 13 -vengono in rilievo sia la materia che il valore della controversia; nel secondo -disciplinato dal comma 6 - bis del medesimo articolo -è stato adottato il criterio della differenziazione per materia; nel processo tributario -per i ricorsi davanti alle commissioni tributarie (perché davanti alla corte di cassazione il già citato art. 261 d.P.R. n. 115/2002 prescrive l'applicazione: "della disciplina prevista dal presente testo unico per il processo civile") - il successivo comma 6 - quater stabilisce importi crescenti per scaglioni di valore delle liti"; - la citata disposizione del T.U.S.G. trova, quindi, appl icazione per il giudizio ordinario civile e- sussistendo in campo impositivo severi limiti all’integrazione analogica e all’interpretazione estensiva -in mancanza di una specifica disposizione, non trova applicazione al processo tributario di merito. Una specifica disposizione, invece, è prevista dall'art. 261 d.P.R. n. 115/2002 che statuisce espressamente che "al ricorso per cassazione e al relativo processo si applica la disciplina prevista dal presente testo unico per il processo civile", così estendendo esplicitamente l'applicazione della normativa civile del T.U.S.G. nel processo tributario dinanzi la Corte di cassazione; - pertanto, la collocazione della norma in esame nel comma 1, che riguarda il processo civile, deve essere interpretata nel senso della non applicabilità della contribuzione aggiuntiva al giudizio tributario, i cui importi del contributo unificato sono stabiliti dal successivo comma 6- quater; -non rilevante in questa sede è , invece , la diversa questione rimessa, con le ordinanze n. 33270 e n. 33271 del 2022, al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, per l’eventuale rimessione alla SU della debenza o meno del contributo unificato e quindi del conseguente raddoppio in caso di mancato deposito del ricorso da parte del ricorrente, ove l’iscrizione sia stata fatta dal controricorrente; -nella sentenza impugnata, il giudice di appello non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi di diritto, nel condannare la contribuente al pagamento del c.d. doppio contributo; - in conclusione, va accolto i l terzo motivo, respinti i restanti; con cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto,e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito,con declaratoria di non debenza del c.d. doppio contributo di cui all’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, in relazione al gradodi appello; - in considerazione della reciproca soccombenza, si ravvisano giusti motivi per compensare le spes
Sentenza Cassazione n. 13207/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris