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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11103/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Iet-te7'sertt-iksa-1 6- Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'espiazione della pena di un anno e mesi tre di reclusione per violenza a pubblico ufficiale e per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, commessi rispettivamente nel 2010 e nel 2009, determinata con provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura generale presso la Corte d'appello di Catanzaro, accogliendo, invece, la richiesta di detenzione domiciliare.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione Giglio, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Ci si duole che il Tribunale della sorveglianza abbia errato nel non concedere la misura alternativa alla detenzione più ampia, in virtù a) della scarsa revisione critica del passato, trascurando i molti aspetti positivi evidenziati dalla relazione Uepe, b) dell'assenza di un lavoro stabile, trascurando il licenziamento subito per il quale aveva ottenuto anche un risarcimento e le altre fonti di reddito, c) della pericolosità sociale, ritenuta sulla base del solo fatto di essere fratello di [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

2. Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l'assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particolare all'affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva.

Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrate alla luce del più generale principio per il quale l'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere dall'esistenza di un serio processo, /1/{1h già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione - che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi -, oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a una misura alternativa presuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto e alle finalità rieducative.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, tuttavia, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, Canterini, e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, Nucera).

Lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, non costituisce da solo, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità di detta misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito (Sez. 1, n. 5076 del 21/09/1999, Jankovic, Rv. 214424) e potendo tale requisito essere surrogato da un'attività socialmente utile anche di tipo volontaristico (Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013, E. A., Rv. 256024).

3. Orbene, l'ordinanza impugnata fa corretta applicazione di detti principi.

Invero, dopo avere evidenziato l'atteggiamento di Giglio nei confixti del reato 2, commesso, quale emergente dalla relazione Uepe, di mancata responsabilita *°•' dell'accaduto, e l'assenza di una stabile occupazione, il Tribunale della sorveglianza rileva che tali circostanze non consentono la concessione della più ampia misura alternativa richiesta, ma solo di quella della detenzione domiciliare, sufficiente ad evitare i rischi di recidiva in ragione della contenuta pericolosità sociale, per essere i fatti datati e i collegamenti con la criminalità organizzata ritenuti sussistenti sulla base di una semplice parentela in assenza di una condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.

A fronte di tali argomentazioni, che, senza trascurare la condotta successiva alla commissione del reato oggetto di condanna in espiazione, muovono proprio dalla stessa e fanno leva sui principi di progressione nel trattamento e di gradualità di accesso ai benefici penitenziari, in linea con l'orientamento consolidato di questa Corte (si veda per tutte Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037), il ricorrente si limita a contestarle nei termini sopra indicati, svolgendo censure che non intaccano la tenuta motivazionale dell'impugnato provvedimento laddove valorizza indici evidentemente ritenuti assorbenti rispetto agli ulteriori elementi offerti dall'istante, quali ostativi alla concessione, allo stato, della misura alternativa alla detenzione più ampia.

Come, oltre alla mancanza di un inizio di revisione critica, l'assoluta assenza di un progetto risocializzante che possa dare un senso alla misura richiesta e in particolare il fatto che Giglio, pur avendo subito un ingiusto licenziamento otto anni prima della richiesta, poi non si sia adoperato nei tempi successivi a rimediare al proprio stato di disoccupazione, rispetto al quale non risultano ostative ragioni di salute e di età.

4. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Iet-te7'sertt-iksa-1 6- Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'espiazione della pena di un anno e mesi tre di reclusione per violenza a pubblico ufficiale e per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, commessi rispettivamente nel 2010 e nel 2009, determinata con provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura generale presso la Corte d'appello di Catanzaro, accogliendo, invece, la richiesta di detenzione domiciliare. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione Giglio, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Ci si duole che il Tribunale della sorveglianza abbia errato nel non concedere la misura alternativa alla detenzione più ampia, in virtù a) della scarsa revisione critica del passato, trascurando i molti aspetti positivi evidenziati dalla relazione Uepe, b) dell'assenza di un lavoro stabile, trascurando il licenziamento subito per il quale aveva ottenuto anche un risarcimento e le altre fonti di reddito, c) della pericolosità sociale, ritenuta sulla base del solo fatto di essere fratello di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l'assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particolare all'affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva. Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrate alla luce del più generale principio per il quale l'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere dall'esistenza di un serio processo, /1/{1h già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione - che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi -, oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a una misura alternativa presuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto e alle finalità rieducative. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, tuttavia, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, Canterini, e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, Nucera). Lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, non costituisce da solo, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità di detta misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito (Sez. 1, n. 5076 del 21/09/1999, Jankovic, Rv. 214424) e potendo tale requisito essere surrogato da un'attività socialmente utile anche di tipo volontaristico (Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013, E. A., Rv. 256024). 3. Orbene, l'ordinanza impugnata fa corretta applicazione di detti principi. Invero, dopo avere evidenziato l'atteggiamento di Giglio nei confixti del reato 2, commesso, quale emergente dalla relazione Uepe, di mancata responsabilita *°•' dell'accaduto, e l'assenza di una stabile occupazione, il Tribunale della sorveglianza rileva che tali circostanze non consentono la concessione della più ampia misura alternativa richiesta, ma solo di quella della detenzione domiciliare, sufficiente ad evitare i rischi di recidiva in ragione della contenuta pericolosità sociale, per essere i fatti datati e i collegamenti con la criminalità organizzata ritenuti sussistenti sulla base di una semplice parentela in assenza di una condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. A fronte di tali argomentazioni, che, senza trascurare la condotta successiva alla commissione del reato oggetto di condanna in espiazione, muovono proprio dalla stessa e fanno leva sui principi di progressione nel trattamento e di gradualità di accesso ai benefici penitenziari, in linea con l'orientamento consolidato di questa Corte (si veda per tutte Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037), il ricorrente si limita a contestarle nei termini sopra indicati, svolgendo censure che non intaccano la tenuta motivazionale dell'impugnato provvedimento laddove valorizza indici evidentemente ritenuti assorbenti rispetto agli ulteriori elementi offerti dall'istante, quali ostativi alla concessione, allo stato, della misura alternativa alla detenzione più ampia. Come, oltre alla mancanza di un inizio di revisione critica, l'assoluta assenza di un progetto risocializzante che possa dare un senso alla misura richiesta e in particolare il fatto che Giglio, pur avendo subito un ingiusto licenziamento otto anni prima della richiesta, poi non si sia adoperato nei tempi successivi a rimediare al proprio stato di disoccupazione, rispetto al quale non risultano ostative ragioni di salute e di età. 4. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso
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