CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 36031/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Motivazione semplificata sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 Aprile 1969 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 luglio 1975 avverso la sentenza resa il 14 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricors . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza resa il 14 dicembre 2021 dal Tribunale di Latina, ha riqualificato il fatto originariamente contestato al capo A) come tentata estorsione nel reato di minaccia grave e il fatto contestato al capo B) come danneggiamento commesso su bene esposto alla pubblica fede nel reato di danneggiamento commesso con minaccia alla persona, rideterminando la pena inflitta ai due imputati. Si addebita ai predetti di avere, in concorso tra loro, formulato gravi minacce in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di avere, nel contempo, danneggiato le autovetture della persona offesa, parcheggiate in un cortile condominiale. Mentre il Tribunale aveva qualificato la condotta, inizialmente contestata come tentata estorsione, in tentata violenza privata, ai sensi degli artt. 56, 610 cod.pen., la Corte d'appello ha escluso che la minaccia fosse comunque finalizzata a coartare la volontà della vittima, pur rivestendo carattere di gravità, e ha ritenuto che il danneggiamento, pur non essendo stato consumato su cose esposte a pubblica fede, trattandosi si veicoli parcheggiati all'interno di un cortile condominiale, fosse aggravato dalla contestuale pronunzia di reiterate minacce in danno del proprietario. 2. Avverso la detta sentenza propongono ricorso con un unico atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia i due imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1. violazione dell'art. 612, comma 2, cod. pen., poiché la condotta contestata al Pannozzo, di avere minacciato di morte la persona offesa, è alquanto teatrale ma nel contempo assolutamente improduttiva di qualsiasi effetto coercitivo o intimidatorio nei confronti dello Iannucci. Al riguardo sottolineano i ricorrenti che il Pannozzo è un soggetto invalido e claudicante, che ha dato in escandescenze, limitandosi ad inveire contro la persona offesa al fine di indurla a non importunare più la propria compagna. La Corte di appello ha, pertanto, errato nel ritenere integrato nel fatto il delitto di minaccia aggravata, poiché la condotta non aveva apprezzabile contenuto intimidatorio (la lesione minacciata era prospettata in forma meramente eventuale e l'insieme delle circostanze che hanno accompagnato la condotta ne escludono o comunque ne limitano la gravità). 2.2. Violazione dell'art. 635 cod. pen. poiché, essendo venuta meno l'aggravante della esposizione a pubblica fede, non risulta integrato l'elemento oggettivo del reato in quanto le cose non sono state deteriorate o rese inservibili e non sussiste la contestualità della minaccia alla persona. 2.3 .Violazione dell'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione, in ordine al trattamento sanzionatorio poiché la Corte territoriale ha valorizzato la negativa personalità degli imputati e non ha concesso le circostanze attenuanti generiche in ragione dei loro precedenti, applicando una piena eccessiva e sproporzionata alle condotte poste in essere. 3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché la Corte d'appello ha reso al riguardo corretta motivazione valorizzando le concrete modalità della condotta e il contenuto delle minacce, accompagnate dal danneggiamento (eseguito con bastoni) dei veicoli nella disponibilità della persona offesa, fatti che integrano la contestata aggravante. E' stato, infatti, osservato che in tema di reati contro la persona, ai fini della configurabilità del reato di minaccia grave, ex art. 612, COMME 2, cod. pen., rileva l'entità del turbamento psichico determinato dall'atto intimidatorio sul soggetto passivo, che va accertato avendo riguardo non soltanto al tenore delle espressioni verbali profferite, ma anche al contesto nel quale esse si collocano (Sez. 5, n. 8193 del 14/01/2019, Rv. 275889 - 01); nel caso in esame, è indubbio che la condotta minatoria ha provocato un significativo turbamento nella persona offesa, per le modalità con cui è stata realizzata. 3.2. Anche il secondo motivo di censura è manifestamente infondato, poiché dalla lettura del capo di imputazione si evince che il danneggiamento è stato realizzato pronunziando minacce di morte all'indirizzo della persona offesa e dei suoi familiari. La Corte di appello ha, pertanto, correttamente osservato che nel caso in esame - pur dovendosi escludere l'aggravante della esposizione a pubblica fede - può ritenersi sussistente l'aggravante della contestuale minaccia, che risulta contestata esplicitamente nell'imputazione. 3.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha motivatamente respinto la richiesta del riconoscimento delle attenuanti generiche, valorizzando la negativa personalità •dei due imputati e il loro atteggiamento processuale. Quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la Corte ha determinato la pena in ordine al più grave reato di danneggiamento in misura non superiore alla media edittale, fornendo sul punto adeguata motivazione in quanto ha valorizzato, oltre agli elementi suindicati, anche l'entità rilevante dei danni cagionati ai beni della persona offesa; su detta pena base ha, poi, determinato gli aumenti in ragione della recidiva contestata ad entrambi i ricorrenti e della continuazione con il reato di minaccia. 4. Per le considerazioni che precedono si impone la dichiarazione di inammissibilità dei due ricorsi con le conseguenti statuizioni in ragione del grado di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma, 15 giugno 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] S r )i Paola