CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 15204/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 18014-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 18014/2019 Numero sezionale 4576/2022 Numero di raccolta generale 15204/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 avverso la sentenza n. 7724/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Con sentenza n. 5915/2019 il Tribunale di Palermo dichiarava sciolta la comunione esistente tra [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, avente ad oggetto il giardino e l’autorimessa in Palermo meglio descritti negli atti di parte, attribuendo la quota A a [OSCURATO:PERSONA], a favore del quale prevedeva anche la condanna delle controparti a versare il conguaglio dovuto; al contempo attribuiva a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la quota di 1/3 dell’autorimessa, sempre con obbligo di versare il conguaglio alla controparte. Avverso tale sentenza hanno proposto appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA], e la Corte d’Appello di Palermo con la sentenza n. 7724 dell’8 aprile 2019 ha rigettato il gravame, con il favore delle spese di lite per l’appellato. In primo luogo, dichiarava inammissibile ex art. 345 c.p.c. la produzione da parte degli appellanti solo in appello di una consulenza tecnica di parte, trattandosi di atto la cui necessità di produzione nasceva dal tardivo svolgimento di attività che le parti avrebbero potuto compiere già nel corso del giudizio di primo grado, nel quale avevano omesso di nominare un Ric. 2019 n. 18014 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 18014/2019 Numero sezionale 4576/2022 Numero di raccolta generale 15204/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 consulente di parte, omettendo anche di inviare controdeduzioni alla CTU. Quanto al merito reputava che le critiche mosse dagli appellanti non fossero meritevoli di accoglimento. Infatti, l’adesione del giudice alle conclusioni del CTU non necessitava di specifica motivazione in merito ad ogni singola contestazione mossa, occorrendo anche tenere conto che con un’ordinanza istruttoria erano state esplicitate le ragioni in base alle quali le conclusioni del primo CTU nominato non potevano essere reputate attendibili. Osservava poi che non poteva farsi richiamo ai principi dettati per il condominio, trattandosi invece di una divisione di un bene in comunione ordinaria. La sentenza di primo grado aveva adeguatamente motivato circa la possibilità di addivenire alla formazione di tre quote in natura, suscettibili di godimento separato, con la necessità di affrontare costi contenuti, e nel rispetto della normativa urbanistica, come attestato dal riscontro positivo del competente Assessorato. Per l’effetto la soluzione cui era pervenuto il giudice di prime cure doveva essere condivisa in toto, con il conseguente rigetto dell’appello. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Palermo sulla base di due motivi, illustrati da memorie. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Ric. 2019 n. 18014 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 18014/2019 Numero sezionale 4576/2022 Numero di raccolta generale 15204/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. per avere il giudice di appello reputato inammissibile la produzione in appello della relazione tecnica di parte redatta dall’ing. D’Amore, sul presupposto che fosse atto formato dopo la definizione del giudizio di primo grado, che invece la parte avrebbe ben potuto depositare in precedenza, avendo omesso in primo grado sia di nominare un consulente tecnico di parte, sia di formulare osservazioni alla consulenza d’ufficio, nel termine all’uopo assegnato. Si sottolinea che però tale relazione è stata prodotta come mera difesa tecnica, al fine di corroborare la richiesta di rinnovazione della CTU, onde dissipare i dubbi scaturenti dalle due precedenti consulenze tecniche d’ufficio. Si aggiunge che su tale richiesta di rinnovazione, nulla ha detto la sentenza impugnata e si specifica che, a seguito della morte di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente è divenuto titolare della quota complessiva di 2/3, il che rende non più attuale la soluzione raggiunta in sede di merito. Il motivo è fondato. La valutazione di inammissibilità della relazione tecnica d’ufficio, sul presupposto che la sua produzione in sede di appello incorra nel divieto di produzione di nuovi documenti in appello ex art.345 c.p.c. è però contraria alla giurisprudenza dei questa Corte che, nella sua più autorevole composizione, ha affermato che la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, sicché la sua produzione, in quanto sottratta al Ric. 2019 n. 18014 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 18014/2019 Numero sezionale 4576/2022 Numero di raccolta generale 15204/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ., è ammissibile anche in appello (Cass. S.U. n. 13902/2013; conf. Cass. n. 1614/2022; Cass. n. 20347/2017). Appare quindi erronea l’affermazione del giudice di appello che ha negato l’ingresso, e la valutazione conseguenziale, della relazione tecnica di parte, sol perché prodotta per la prima volta in appello, né appare in grado di inficiare tale giudizio il richiamo della Corte distrettuale al fatto che la parte non avesse provveduto in primo grado a nominare un proprio consulente di parte né che si fosse avvalsa del termine assegnato per le eventuali controdeduzioni alla CTU. Appare a tal fine dirimente il richiamo a quanto di recente affermato da Cass. S.U. n. 5624/2022, che, nell’esaminare anche l’incidenza sulle conclusioni in passato raggiunte, quanto alla deducibilità in sede di comparsa conclusionale in primo grado ovvero per la prima volta in appello di contestazioni di natura tecnica all’operato dell’ausiliario, della novella ad opera della legge n. 69/2009 dell’art. 195 c.p.c., con una sorta di procedimentalizzazione delle operazioni di consulenza tecnica d’ufficio ha affermato il principio di diritto secondo cui «Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o Ric. 2019 n. 18014 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -5- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 18014/2019 Numero sezionale 4576/2022 Numero di raccolta generale 15204/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio». E’ stato altresì precisato che: «In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., così come modificato dalla I. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello». Infine è stato aggiunto che le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, non integranti eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., ove siano stati proposti oltre i termini concessi all'uopo alle parti e, quindi, anche per la prima volta in comparsa conclusionale o in appello, possono indurre il giudice a valutare, alla luce delle specifiche circostanze del caso, se con tale comportamento sia Ric. 2019 n. 18014 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -6- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 18014/2019 Numero sezionale 4576/2022 Numero di raccolta generale 15204/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 stato o meno violato il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. e, in caso di esito positivo di tale valutazione, trattandosi di un comportamento processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell'art.111 Cost. e, in applicazione dell'art. 92, primo comma, ultima parte c.p.c., indurlo a tenerne conto nella regolamentazione delle spese di lite». Posti tali principi, si conferma l’erroneità della decisione gravata che ha affermato la contrarietà della produzione della relazione tecnica di parte al precetto di cui all’art. 345 c.p.c., senza minimamente confrontarsi con il suo contenuto, onde riscontrare se con la stessa si proponessero solo contestazioni e rilievi critici alle consulenze esperite in primo grado, ovvero se fossero sollevate eccezioni in merito alla ritualità del procedimento peritale, ricavando la regola della inammissibilità anche dal presupposto, privo di fondamento, secondo cui la mancata fruizione del termine assegnato per la formulazione di osservazioni in conformità del dettato di cui all’art. 195 c.p.c., precludesse ogni successiva contestazione di carattere tecnico in sede di appello. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione. Il secondo motivo che denuncia l’omessa, e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ed in particolare in merito alla scelta fatta dal Tribunale in Ric. 2019 n. 18014 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -7- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 18014/2019 Numero sezionale 4576/2022 Numero di raccolta generale 15204/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 favore delle conclusioni del secondo perito d’ufficio, nonché in merito all’affermazione circa l’inesistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia, è assorbito per effetto dell’accoglimento del primo motivo, dovendo il giudice di rinvio vagliare il contenuto della relazione tecnica di parte, e verificarne la rilevanza, nei limiti in cui sono ammesse contestazioni all’operato del CTU in sede di appello, dovendo anche la nuova motivazione tenere conto di tale elemento. Il giudice del rinvio, come sopra designato, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. PQM Accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione. Così deciso nella camera di consiglio del 29 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 18014 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -8- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l #