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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 2026

Cassazione n. 08522/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore lamenta la mancata rideterminazione della pena in sede esecutiva in ragione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 - sono manifestamente infondate e aspecifiche.

Invero, come evidenziato dal Tribunale di Firenze in composizione monocratica nell'ordinanza impugnata (che sottolinea che le stesse considerazioni sono già state svolte in sede di cognizione dalla Corte di appello di Firenze), la sentenza di detto Tribunale del 27 settembre 2019, della cui pena si è chiesta la rideterminazione in sede esecutiva, ha preso correttamente a riferimento un quadro normativo che prevedeva come limite edittale quello di anni sei e non di anni otto di reclusione, avendo infatti giudicato [OSCURATO:PERSONA] per fatti commessi nell'anno 2007, per i quali era pacificamente applicabile (e correttamente applicata dai giudici di merito) la disciplina anteriore alla modifica conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, che aveva provocato l'innalzamento del minimo edittale per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309.

Considerato che la rinuncia del difensore - pervenuta il 15 gennaio 2026 - è inefficace, in quanto non accompagnata da procura speciale dell'imputato (si veda Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663, secondo cui è inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore sprovvisto di procura speciale, posto che la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale).

Rilevato, pertanto, che il ricorso - in cui si fa confusione tra la sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale e quella n. 40 del 2019 della stessa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni, anziché di sei anni - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore lamenta la mancata rideterminazione della pena in sede esecutiva in ragione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 - sono manifestamente infondate e aspecifiche. Invero, come evidenziato dal Tribunale di Firenze in composizione monocratica nell'ordinanza impugnata (che sottolinea che le stesse considerazioni sono già state svolte in sede di cognizione dalla Corte di appello di Firenze), la sentenza di detto Tribunale del 27 settembre 2019, della cui pena si è chiesta la rideterminazione in sede esecutiva, ha preso correttamente a riferimento un quadro normativo che prevedeva come limite edittale quello di anni sei e non di anni otto di reclusione, avendo infatti giudicato [OSCURATO:PERSONA] per fatti commessi nell'anno 2007, per i quali era pacificamente applicabile (e correttamente applicata dai giudici di merito) la disciplina anteriore alla modifica conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, che aveva provocato l'innalzamento del minimo edittale per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309. Considerato che la rinuncia del difensore - pervenuta il 15 gennaio 2026 - è inefficace, in quanto non accompagnata da procura speciale dell'imputato (si veda Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663, secondo cui è inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore sprovvisto di procura speciale, posto che la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale). Rilevato, pertanto, che il ricorso - in cui si fa confusione tra la sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale e quella n. 40 del 2019 della stessa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni, anziché di sei anni - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 febbraio
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