CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 ottobre 2021
Cassazione n. 05874/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2019 del TRIBUNALE di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Repubblica di Trieste ricorre avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trieste ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada. In particolare, la sospensione della patente di guida era disposta nella misura di anni 1 e mesi 8. 2. Deduce violazione di legge in relazione agli artt. 81 cpv cod. pen., 189, commi 1 e 6, cod. strada, art. 8 L. 689/81, per essere stata la durata complessiva dell'anzidetta pena accessoria determinata in misura inferiore ai minimi di legge. Nel caso di specie, il Giudice ha errato nell'applicare la disciplina della continuazione anche alla sanzione amministrativa accessoria della patente di guida. Invoca, pertanto, l'annullamento in parte qua dell'impugnata sentenza, con rideterminazione nel minimo edittale della durata della sospensione della patente correlata a ciascuno dei reati oggetto del procedimento. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida di cui chiede la correzione nella misura di anni 2 e mesi 6. 4. Il ricorso è fondato. 5. In tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8, legge 24 novembre 1981, n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'irrogazione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 cod. pen. (Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280544; Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, Khairi, Rv. 266704). 6. La sentenza impugnata va, dunque, annullata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, con rinvio sul punto al Tribunale di Trieste. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Trieste. Così deciso il 6 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M1 ia Ciannpi ot.e....t DE