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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00311/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE di APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di condannare gli imputati, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni cagionati, quantificati in euro 500.000,00, o in quella diversa somma che sarà ritenuta di ragione e di giustizia; di condannare gli imputati, in solido tra di loro, al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 100.000,00; di condannare gli imputati alle spese e competenze di costituzione e rappresentanza, come da allegata nota specifica, da porre provvisoriamente e anticipatamente a carico dell'Erario, in quanto [OSCURATO:PERSONA] è ammesso al gratuito patrocinio a carico dello Stato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesioni personali gravi e sequestro di persona, commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite il comune difensore, con separati atti di contenuto analogo, proponendo tre motivi.

2.1. Con il primo denunciano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea valutazione delle risultanze probatorie, carenza di un quadro probatorio adeguato ai fini della pronuncia di responsabilità, insussistenza dei reati ed erronea qualificazione giuridica dei fatti.

Lamentano i ricorrenti che l'affermazione di colpevolezza a loro carico si fonderebbe esclusivamente sulle inattendibili dichiarazioni della persona offesa, rimaste prive di riscontri.

Il racconto della vittima fornirebbe una ricostruzione dei fatti che presenta numerosi aspetti di inverosimiglianza, che si manifestano, tra l'altro, nell'addebitare la condotta aggressiva a [OSCURATO:PERSONA], il quale si trovava nella impossibilità di compierla perché bloccato su una sedia a rotelle.

I ricorrenti sostengono inoltre: - che il reato di sequestro di persona sarebbe insussistente, poiché la persona offesa si è recata spontaneamente nell'abitazione del Pacino e, una volta dentro, non avrebbe subito alcuna limitazione della propria libertà; - che il reato di sequestro di persona rimarrebbe assorbito in quello di lesioni personali, perché commesso con la medesima azione.

2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono analoghi vizi in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione.

Gli elementi raccolti dimostrerebbero come l'azione di Pacino traesse origine dallo stato d'ira ingenerato dalla scoperta della relazione extraconiugale tra la propria moglie e Viteritti, un amico fraterno.

2.3. Con il terzo lamentano erronea valutazione e applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, ritenuta eccessivamente gravosa.

Nell'ambito del medesimo motivo si accenna alla insussistenza della circostanza aggravante dell'uso di un'arma, dato il mancato rinvenimento, da parte della polizia giudiziaria, della mazza da baseball che sarebbe stata impiegata per colpire la vittima.3.

Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Va anzitutto osservato che i motivi di ricorso costituiscono la esatta riproposizione dei motivi di appello, che hanno già ottenuto congrua e adeguata risposta nella sentenza impugnata.

3. Il primo motivo si articola in diverse censure che, nella parte afferente alla valutazione delle prove, esulano dal novero dei vizi deducibili ex art. 606 cod. proc. pen., mentre, nella parte più strettamente giuridica, sono manifestamente infondate.

3.1. L'erronea valutazione delle risultanze probatorie, l'assenza di prova dei fatti e della responsabilità degli imputati costituiscono profili estranei al giudizio di legittimità.

3.1.1. I giudici di merito hanno ricostruito la vicenda come segue: - Viteritti si reca presso l'abitazione di Pacino, ignaro dell'imboscata che è stata ordita ai suoi danni; - giunto sul posto, trova ad accoglierlo Pacino, [OSCURATO:PERSONA] e un terzo soggetto, i quali dapprima lo rinchiudono all'interno dell'abitazione (serrando porta e finestre), poi lo picchiano in modo selvaggio ([OSCURATO:PERSONA] e il terzo uomo lo immobilizzano, mentre Pacino lo colpisce con calci, pugni e con una mazza di baseball); - a seguito dell'aggressione Viteritti riporta ecchimosi sul volto, contusione delle ossa nasali e la frattura scomposta dell'ulna sinistra.

Nel rispondere alle censure sollevate con il gravame, la Corte di appello illustra le ragioni per le quali il racconto della persona offesa deve ritenersi pienamente attendibile: coerenza intrinseca del narrato; riscontri esterni costituiti da carattere e natura delle lesioni patite, dalle dichiarazioni dai testimoni de relato che hanno soccorso la vittima ricevendone le confidenze sull'accaduto, dalla relazione del consulente tecnico del pubblico ministero che ha evidenziato come la frattura scomposta dell'avambraccio fosse una tipica lesione da difesa, compatibile con il gesto, riferito da Viteritti, di riparare con il braccio il colpo alla testa portato da Pacino con una mazza da baseball.3.1.2.

A fronte di tanto, sotto l'apparente denuncia di un vizio argomentativo, il ricorrente demanda alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio e, in particolare, le dichiarazioni della persona offesa.

Compito già esaurientemente assolto dalla Corte di appello che ha confutato, punto per punto, gli argomenti difensivi: il giudice di secondo grado spiega come Pacino fosse in grado di alzarsi dalla sedia a rotelle e, quindi, di colpire la persona offesa; espone inoltre le ragioni per cui ritiene di escludere che il racconto della vittima, circa le modalità dell'aggressione e il ruolo svolto da ciascun imputato, presenti tratti fantasiosi o inverosimili.

La motivazione offerta è immune da vizi logici, mentre va ricordato che la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè).

3.2. Circa le residue questioni sui presupposti del reato di sequestro di persona e sull'assorbimento, è agevole osservare che le tesi propugnate dai ricorrenti, oltre a fondarsi su una diversa lettura del materiale probatorio, si pongono in contrasto con i consolidati arresti giurisprudenziali sul tema.

3.2.1. L'elemento materiale del reato di sequestro di persona è la privazione o la limitazione della libertà personale.

Il reato è strutturato con formula normativa sintetica, come reato causale puro, in fattispecie a forma libera, attiva o omissiva.

Non sono indicate le modalità dell'azione o i mezzi tipici per la realizzazione dell'evento: possono essere impiegati violenza fisica, propria o impropria, ma anche inganno, minaccia, mezzi fraudolenti purché idonei a limitare la libertà personale del soggetto passivo.

Il punto nodale è la condotta costrittiva, che deve essere tale da incidere sulle determinazioni della vittima relative alla sua libertà di locomozione.

L'impossibilità per la vittima di recuperare la propria libertà di movimento può anche essere relativa sotto il profilo spaziale o temporale, deve comunque permanere per un tempo "apprezzabile".

Può costituire misura temporale sufficiente ad integrare l'elemento materiale del reato una limitazione della libertà personale protratta per un tempo che può essere di venti minuti (Sez. 1, n. 18186 del 08/04/2009, Lombardo, Rv. 244050) o comunque "breve" (Sez. 5, n. 6488 del 24 gennaio 2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231422; Sez. 5, n. 19548 del 17/04/2013, M., Rv. 256746).

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il delitto di sequestro di persona, non implicando necessariamente l'assoluta costrizione della libertà di movimento della vittima, si configura anche quando la condotta dell'imputato, diretta ad impedire o scoraggiare l'allontanamento dai luoghi ove si intende trattenere la vittima, lasci residuare una possibilità di fuga, attuabile però soltanto con iniziative imprudenti, comportamenti elusivi della vigilanza e, comunque, con mezzi artificiosi la cui adozione sia scoraggiata dal timore di ulteriori pericoli e danni alla persona (Sez. 4, n. 7962 del 06/12/2013, dep. 2014, L., Rv. 259278; Sez. 2, n. 11634 del 10/01/2019, Capatti, Rv. 276058).

Va rimarcato, inoltre, che non si verifica l'assorbimento del delitto di sequestro di persona in quello di lesioni volontarie quando la privazione della libertà personale abbia una durata apprezzabile che vada al di là della subitaneità e fulmineità di un singolo atto, e abbia uno sviluppo nel tempo, articolandosi in varie e distinte azioni, durante le quali permanga l'impossibilità per la parte lesa di sottrarsi al riprendere dell'azione lesiva (Sez. 5, n. 458 del 12/06/2014, dep. 2015, Rv. 263215).

3.2.2. Nella specie, come ha già osservato la Corte di appello, è irrilevante la modalità con la quale la vittima è stata attirata nell'imboscata, poiché quel che conta è che, dopo l'ingresso spontaneo nell'abitazione del Pacino, gli odierni ricorrenti, unitamente a un terzo uomo, hanno leso la libertà di movimento del soggetto passivo, serrando porte e finestre in modo da impedirgli di uscire per circa un'ora.

La segregazione si è protratta per un tempo ben più ampio di quello impiegato per l'aggressione.

4. Il secondo motivo, afferente alla provocazione, è inammissibile per varie ragioni.

4.1. Anzitutto fa leva su elementi di fatto, asseritamente emergenti dagli atti, che proverebbero il legame extraconiugale tra Viteritti e la moglie di Pacino.

La deduzione è riconducibile al vizio di travisamento della prova per omissione, ma i ricorsi difettano del requisito di autosufficienza.

4.2. In ogni caso la circostanza attenuante della provocazione non è configurabile neppure in astratto, poiché: - la risposta (sequestro e lesioni gravi) si pone in termini di esorbitante sproporzione rispetto al fatto in ipotesi ritenuto ingiusto (tradimento), sì da escludere il nesso causale tra reazione e offesa (cfr. tra le altre Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, MC., Rv. 271799); - l'organizzazione di un'azione punitiva con il coinvolgimento di altre persone è incompatibile con il requisito della immediatezza.

5. Il terzo motivo soffre di analoghi vizi di inammissibilità.5.1.

La pena stabilita per il reato più grave coincide con il minimo edittale (tre anni di reclusione) e l'aumento ex art. 81 comma secondo, cod. pen. per il reato satellite è minimale (sei mesi).

5.2. La Corte di appello ha giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche facendo leva sui precedenti penali degli imputati e sulla gravità dei fatti.

Si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato che il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

5.3. La circostanza che la mazza da baseball ("della quale il Pacino si è evidentemente disfatto", così sentenza impugnata) non sia stata trovata non esclude che quell'arma sia stata usata per colpire la vittima, sicché il mancato rinvenimento è tutto ininfluente ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 585 cod. pen. 6.

Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

Gli imputati devono essere condannati, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Dette spese, da versarsi a favore dell'erario ex art. 110, comma 3 d.p.r. n. 115 del 2002, verranno liquidate dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002 (Sez.

U, n. 5464 del 26 settembre, 2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760).

Le ulteriori richieste formulate nelle conclusioni scritte depositate dalla parte civile non sono pertinenti al giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE di APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di condannare gli imputati, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni cagionati, quantificati in euro 500.000,00, o in quella diversa somma che sarà ritenuta di ragione e di giustizia; di condannare gli imputati, in solido tra di loro, al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 100.000,00; di condannare gli imputati alle spese e competenze di costituzione e rappresentanza, come da allegata nota specifica, da porre provvisoriamente e anticipatamente a carico dell'Erario, in quanto [OSCURATO:PERSONA] è ammesso al gratuito patrocinio a carico dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesioni personali gravi e sequestro di persona, commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite il comune difensore, con separati atti di contenuto analogo, proponendo tre motivi. 2.1. Con il primo denunciano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea valutazione delle risultanze probatorie, carenza di un quadro probatorio adeguato ai fini della pronuncia di responsabilità, insussistenza dei reati ed erronea qualificazione giuridica dei fatti. Lamentano i ricorrenti che l'affermazione di colpevolezza a loro carico si fonderebbe esclusivamente sulle inattendibili dichiarazioni della persona offesa, rimaste prive di riscontri. Il racconto della vittima fornirebbe una ricostruzione dei fatti che presenta numerosi aspetti di inverosimiglianza, che si manifestano, tra l'altro, nell'addebitare la condotta aggressiva a [OSCURATO:PERSONA], il quale si trovava nella impossibilità di compierla perché bloccato su una sedia a rotelle. I ricorrenti sostengono inoltre: - che il reato di sequestro di persona sarebbe insussistente, poiché la persona offesa si è recata spontaneamente nell'abitazione del Pacino e, una volta dentro, non avrebbe subito alcuna limitazione della propria libertà; - che il reato di sequestro di persona rimarrebbe assorbito in quello di lesioni personali, perché commesso con la medesima azione. 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono analoghi vizi in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione. Gli elementi raccolti dimostrerebbero come l'azione di Pacino traesse origine dallo stato d'ira ingenerato dalla scoperta della relazione extraconiugale tra la propria moglie e Viteritti, un amico fraterno. 2.3. Con il terzo lamentano erronea valutazione e applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, ritenuta eccessivamente gravosa. Nell'ambito del medesimo motivo si accenna alla insussistenza della circostanza aggravante dell'uso di un'arma, dato il mancato rinvenimento, da parte della polizia giudiziaria, della mazza da baseball che sarebbe stata impiegata per colpire la vittima.3. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Va anzitutto osservato che i motivi di ricorso costituiscono la esatta riproposizione dei motivi di appello, che hanno già ottenuto congrua e adeguata risposta nella sentenza impugnata. 3. Il primo motivo si articola in diverse censure che, nella parte afferente alla valutazione delle prove, esulano dal novero dei vizi deducibili ex art. 606 cod. proc. pen., mentre, nella parte più strettamente giuridica, sono manifestamente infondate. 3.1. L'erronea valutazione delle risultanze probatorie, l'assenza di prova dei fatti e della responsabilità degli imputati costituiscono profili estranei al giudizio di legittimità. 3.1.1. I giudici di merito hanno ricostruito la vicenda come segue: - Viteritti si reca presso l'abitazione di Pacino, ignaro dell'imboscata che è stata ordita ai suoi danni; - giunto sul posto, trova ad accoglierlo Pacino, [OSCURATO:PERSONA] e un terzo soggetto, i quali dapprima lo rinchiudono all'interno dell'abitazione (serrando porta e finestre), poi lo picchiano in modo selvaggio ([OSCURATO:PERSONA] e il terzo uomo lo immobilizzano, mentre Pacino lo colpisce con calci, pugni e con una mazza di baseball); - a seguito dell'aggressione Viteritti riporta ecchimosi sul volto, contusione delle ossa nasali e la frattura scomposta dell'ulna sinistra. Nel rispondere alle censure sollevate con il gravame, la Corte di appello illustra le ragioni per le quali il racconto della persona offesa deve ritenersi pienamente attendibile: coerenza intrinseca del narrato; riscontri esterni costituiti da carattere e natura delle lesioni patite, dalle dichiarazioni dai testimoni de relato che hanno soccorso la vittima ricevendone le confidenze sull'accaduto, dalla relazione del consulente tecnico del pubblico ministero che ha evidenziato come la frattura scomposta dell'avambraccio fosse una tipica lesione da difesa, compatibile con il gesto, riferito da Viteritti, di riparare con il braccio il colpo alla testa portato da Pacino con una mazza da baseball.3.1.2. A fronte di tanto, sotto l'apparente denuncia di un vizio argomentativo, il ricorrente demanda alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio e, in particolare, le dichiarazioni della persona offesa. Compito già esaurientemente assolto dalla Corte di appello che ha confutato, punto per punto, gli argomenti difensivi: il giudice di secondo grado spiega come Pacino fosse in grado di alzarsi dalla sedia a rotelle e, quindi, di colpire la persona offesa; espone inoltre le ragioni per cui ritiene di escludere che il racconto della vittima, circa le modalità dell'aggressione e il ruolo svolto da ciascun imputato, presenti tratti fantasiosi o inverosimili. La motivazione offerta è immune da vizi logici, mentre va ricordato che la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). 3.2. Circa le residue questioni sui presupposti del reato di sequestro di persona e sull'assorbimento, è agevole osservare che le tesi propugnate dai ricorrenti, oltre a fondarsi su una diversa lettura del materiale probatorio, si pongono in contrasto con i consolidati arresti giurisprudenziali sul tema. 3.2.1. L'elemento materiale del reato di sequestro di persona è la privazione o la limitazione della libertà personale. Il reato è strutturato con formula normativa sintetica, come reato causale puro, in fattispecie a forma libera, attiva o omissiva. Non sono indicate le modalità dell'azione o i mezzi tipici per la realizzazione dell'evento: possono essere impiegati violenza fisica, propria o impropria, ma anche inganno, minaccia, mezzi fraudolenti purché idonei a limitare la libertà personale del soggetto passivo. Il punto nodale è la condotta costrittiva, che deve essere tale da incidere sulle determinazioni della vittima relative alla sua libertà di locomozione. L'impossibilità per la vittima di recuperare la propria libertà di movimento può anche essere relativa sotto il profilo spaziale o temporale, deve comunque permanere per un tempo "apprezzabile". Può costituire misura temporale sufficiente ad integrare l'elemento materiale del reato una limitazione della libertà personale protratta per un tempo che può essere di venti minuti (Sez. 1, n. 18186 del 08/04/2009, Lombardo, Rv. 244050) o comunque "breve" (Sez. 5, n. 6488 del 24 gennaio 2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231422; Sez. 5, n. 19548 del 17/04/2013, M., Rv. 256746). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il delitto di sequestro di persona, non implicando necessariamente l'assoluta costrizione della libertà di movimento della vittima, si configura anche quando la condotta dell'imputato, diretta ad impedire o scoraggiare l'allontanamento dai luoghi ove si intende trattenere la vittima, lasci residuare una possibilità di fuga, attuabile però soltanto con iniziative imprudenti, comportamenti elusivi della vigilanza e, comunque, con mezzi artificiosi la cui adozione sia scoraggiata dal timore di ulteriori pericoli e danni alla persona (Sez. 4, n. 7962 del 06/12/2013, dep. 2014, L., Rv. 259278; Sez. 2, n. 11634 del 10/01/2019, Capatti, Rv. 276058). Va rimarcato, inoltre, che non si verifica l'assorbimento del delitto di sequestro di persona in quello di lesioni volontarie quando la privazione della libertà personale abbia una durata apprezzabile che vada al di là della subitaneità e fulmineità di un singolo atto, e abbia uno sviluppo nel tempo, articolandosi in varie e distinte azioni, durante le quali permanga l'impossibilità per la parte lesa di sottrarsi al riprendere dell'azione lesiva (Sez. 5, n. 458 del 12/06/2014, dep. 2015, Rv. 263215). 3.2.2. Nella specie, come ha già osservato la Corte di appello, è irrilevante la modalità con la quale la vittima è stata attirata nell'imboscata, poiché quel che conta è che, dopo l'ingresso spontaneo nell'abitazione del Pacino, gli odierni ricorrenti, unitamente a un terzo uomo, hanno leso la libertà di movimento del soggetto passivo, serrando porte e finestre in modo da impedirgli di uscire per circa un'ora. La segregazione si è protratta per un tempo ben più ampio di quello impiegato per l'aggressione. 4. Il secondo motivo, afferente alla provocazione, è inammissibile per varie ragioni. 4.1. Anzitutto fa leva su elementi di fatto, asseritamente emergenti dagli atti, che proverebbero il legame extraconiugale tra Viteritti e la moglie di Pacino. La deduzione è riconducibile al vizio di travisamento della prova per omissione, ma i ricorsi difettano del requisito di autosufficienza. 4.2. In ogni caso la circostanza attenuante della provocazione non è configurabile neppure in astratto, poiché: - la risposta (sequestro e lesioni gravi) si pone in termini di esorbitante sproporzione rispetto al fatto in ipotesi ritenuto ingiusto (tradimento), sì da escludere il nesso causale tra reazione e offesa (cfr. tra le altre Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, MC., Rv. 271799); - l'organizzazione di un'azione punitiva con il coinvolgimento di altre persone è incompatibile con il requisito della immediatezza. 5. Il terzo motivo soffre di analoghi vizi di inammissibilità.5.1. La pena stabilita per il reato più grave coincide con il minimo edittale (tre anni di reclusione) e l'aumento ex art. 81 comma secondo, cod. pen. per il reato satellite è minimale (sei mesi). 5.2. La Corte di appello ha giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche facendo leva sui precedenti penali degli imputati e sulla gravità dei fatti. Si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato che il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 5.3. La circostanza che la mazza da baseball ("della quale il Pacino si è evidentemente disfatto", così sentenza impugnata) non sia stata trovata non esclude che quell'arma sia stata usata per colpire la vittima, sicché il mancato rinvenimento è tutto ininfluente ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 585 cod. pen. 6. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. Gli imputati devono essere condannati, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Dette spese, da versarsi a favore dell'erario ex art. 110, comma 3 d.p.r. n. 115 del 2002, verranno liquidate dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002 (Sez. U, n. 5464 del 26 settembre, 2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760). Le ulteriori richieste formulate nelle conclusioni scritte depositate dalla parte civile non sono pertinenti al giudizio di legittimità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d
Sentenza Cassazione n. 00311/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris