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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 18868/2022

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to la seguente ORDINANZA R.G.N. 6244/2016 sul ricorso 6244-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].

CO.IN.R.E.S. - [OSCURATO:PERSONA], ENERGIA, SERVIZI, in liquidazione in persona del legale Rep. rappresentante pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - principale contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA].IN.R.E.S. - [OSCURATO:PERSONA], ENERGIA, SERVIZI, in liquidazione; - controricorrente incidentale - 2022 avverso la sentenza n. 1477/2015 della CORTE D’APPELLO di 831 PALERMO, depositata il 23/12/2015 R.G.N. 1792/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RGN 6244/2016 P a g .

F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 6244/2016 Numero sezionale 831/2022 Numero di raccolta generale 18868/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 Rilevato che:

1. con ricorso al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], premesso di essere stato assunto dal [OSCURATO:PERSONA] e Servizi (Coinres) in forza di successivi contratti di lavoro a tempo determinato, il primo dei quali relativo al periodo 2 agosto 2008 - 30 settembre 2009 ed il secondo al periodo 1° dicembre 2009 - 31 maggio 2011, prorogato “fino al 31/12/2011 e comunque fino alla costituzione e definitivo avvio delle SRR” ed ancora ulteriormente prorogato, chiedeva dichiararsi l’illegittimità, per difetto di giusta causa e giustificato motivo, del recesso comunicatogli il 16/4/2013 (prima della scadenza dell’ultima proroga fissata al 30/9/2013) ed aveva chiesto la ricostituzione del rapporto di lavoro o comunque il risarcimento del danno pari alle retribuzioni cui avrebbe avuto diritto fino alla scadenza del termine finale;

2. il Tribunale respingeva la domanda accogliendo l’eccezione del Coinres che aveva chiesto dichiararsi la nullità del contratto per violazione delle procedure di evidenza pubblica, con conseguente inaccoglibilità delle richieste patrimoniali di controparte;

3. la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di prime cure, accoglieva la domanda dell’appellante volta al pagamento delle retribuzioni fino al 30/9/2013; riteneva preliminarmente la Corte territoriale la tardività della eccezione afferente alla nullità del mandato alle liti eccepita solo in appello; quanto, poi, alla eccezione della nullità della proroga del 30/6/2011 per l’assenza di uno specifico termine finale, riteneva che il riferimento contenuto alla “costituzione e definitivo avvio delle SRR” costituisse una valida individuazione del limite temporale (termine ‘mobile’) individuato per relationem; aggiungeva che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva prospettato, in sede di ricorso di primo grado, ragioni di illegittimità del termine diverse da quella sopra esaminata e considerava tardive le questioni della nullità del termine poste solo in sede di appello con riguardo al mancato rispetto della clausola di contingentamento, della omessa valutazione dei rischi, della natura delle ‘esigenze cicliche’; riteneva privo di giustificazione il recesso anticipato rispetto all’ultima scadenza del contratto a termine; escludeva di tale contratto la nullità evidenziando che la procedura di reclutamento mediante selezione pubblica era stata rispettata; condannava il Coinres a corrispondere all’appellante le retribuzioni dal recesso alla naturale scadenza del contratto;P a g .

RGN 6244/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 6244/2016 Numero sezionale 831/2022 Numero di raccolta generale 18868/2022 Data pubblicazione 10/06/2022

4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Coinres, cui il [OSCURATO:PERSONA] ha opposto difese con controricorso e formulato altresì ricorso incidentale resistito dal Consorzio;

5. [OSCURATO:PERSONA] ha, altresì, depositato memoria.

Considerato che:

1. il ricorso principale del Coinres è affidato a due motivi;

2. con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115, 414, 434, 437 cod. proc. civ. per avere la Corte territoriale posto a base della decisione documenti non prodotti nel giudizio di primo grado e non specificamente indicati in alcun atto del giudizio;

3. il motivo è inammissibile; il ricorrente fonda le doglianze su atti e documenti di causa limitandosi solo a richiamarli e ad indicare l’elenco delle iniziali produzioni della controparte, senza riportare partitamente l’intera sequenza procedimentale dei giudizi di merito nell’ambito dei quali, peraltro, i suddetti ben possono essere stati acquisiti d’ufficio; come è noto la parte non è dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti o le concatenazioni rilevanti (ad esempio verbali di udienza), non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica del rispetto delle regole sulla base dell’andamento del processo come compiutamente descritto, senza dover procedere alla ricerca degli atti (cfr. fra le più recenti Cass., Sez.

Un., n. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019);

4. con il secondo motivo il Consorzio denuncia la violazione art. 36 d.lgs. 165/2001 per avere la Corte territoriale ritenuto legittima l’assunzione a termine in questione a fronte di una procedura di assunzione svolta presso la Temporary e non presso una pubblica amministrazione;

5. il motivo è fondato;

6. va premesso che, come già affermato da questa Corte (Cass. n. 26347/2016, punti 60 e 61; Cass. n. 25749/2016 punto 36; Cass. n. 6394/2017 punto 45), quanto al reclutamento del personale, la Regione Siciliana si è conformata alla regola costituzionale del pubblico concorso, dettata dal comma 4 dell’art. 97 Cost.; come attentamente ricostruito dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 4685 del 2015 (cfr. punti 15 -17), parallelamente alla disciplina statale che l’ha trasfusa nell’art. 36 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 29 e, quindi, nell’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, sia pure 3 P a g . consentendo, in via di eccezione, il ricorso a procedure concorsuali “semplificate” per RGN 6244/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 6244/2016 Numero sezionale 831/2022 Numero di raccolta generale 18868/2022 alcune categorie di mansioni o di profili di contenuto professionale più modesto, Data pubblicazione 10/06/2022 nell’ordinamento regionale è stata introdotta la regola del pubblico concorso per l’assunzione alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA], delle aziende, degli enti dalla stessa dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, degli enti locali territoriali e/o istituzionali, delle aziende sanitarie locali, nonché degli enti da essi dipendenti e comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza; in particolare, la regola dell’assunzione attraverso concorso pubblico, originariamente prevista dall’art. 9 della legge 7.5.58 n. 14 (da considerare ormai abrogata in base ai normali principi in materia di successione delle leggi, cfr. Cass., Sez.

Un., n. 4685/2015 p. 18.3), risulta affermata nell’art. 21 della l.r. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 41 ed ancora ribadita nell’art. 3, comma 1, della legge 30.4.1991 n. 11, e nell’art. 3, n. 1, della l.r. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 12; la norma appena richiamata ammette, dunque, deroghe alla regola della procedura concorsuale, parallelamente a quanto previsto dalla legislazione nazionale, nelle sole ipotesi di assunzioni in profili di basso contenuto professionale (art. 49, comma 1, l. 5.11.2004 n. 15, che prevede una selezione “semplificata”); la regola della assunzione attraverso procedura concorsuale è stata introdotta dall’art. 45 della l.r.

Sicilia 8.2.2007 n. 2 (“Individuazione dei nuovi ambiti territoriali ottimali - ATO - per la gestione dei rifiuti urbani”) anche nel settore degli “ambiti territoriali” per la gestione dei rifiuti; ed infatti l’art. 45 ha previsto al comma 1 che, per l’esercizio delle funzioni previste dal d.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, la gestione dei rifiuti è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), impone agli enti locali ricadenti nel medesimo ATO di costituirsi in Consorzio, al quale partecipano obbligatoriamente tutti comuni, salvo quanto previsto dall’art. 200 comma 6 del d.lgs. n. 152/2006, precisando che il Consorzio è dotato di personalità giuridica e costituisce, per il proprio ambito territoriale ottimale, l’Autorità d’ambito di cui all’art. 201, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006; la medesima disposizione al comma 2 dispone che le società e le autorità d’ambito assumono nuovo personale solo attraverso procedure di evidenza pubblica; la regola del pubblico concorso risulta ribadita poi dall’art. 61, comma 4, della l.r.

Sicilia n. 6 del 2009 che ha previsto che: «Gli ATO rifiuti non possono procedere ad assunzioni di personale amministrativo appartenente a qualunque categoria, comprese quelle protette, né espletare procedure concorsuali, fino alla definizione dei nuovi ambiti territoriali di cui all’articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2»; essa è stata riaffermata dall’art. 7, comma 10, della l.r.

Sicilia 8.4.2010 n. 9, che ha previsto che, ove il ricorso alle procedure di mobilità interna ed esterna non siano 4 P a g . sufficienti al fabbisogno di personale, le SRR procedono alle assunzioni di personale ai RGN 6244/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 6244/2016 Numero sezionale 831/2022 Numero di raccolta generale 18868/2022 sensi dell’art. 49 della l.r. n. 15 del 2004 (mansioni o di profili di contenuto professionale Data pubblicazione 10/06/2022 più modesto), ovvero ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 2 del 2007 e dell’art. 61 della L.R. n. 6 del 2009; l’art. 19 della l.r.

Sicilia, dopo avere previsto al comma 6 che le SRR individuano il personale addetto tra quello già in servizio presso le società o i consorzi d’ambito e proveniente dai comuni, dalle province e dalla regione, al comma 7 dispone che il rimanente personale è individuato tra i dipendenti già in servizio al 31.12.2009: a) presso le società d’ambito, b) i consorzi d’ambito, le società utilizzate per la gestione del servizio ed al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società o i consorzi d’ambito, a condizione che l’originario rapporto dipendente sia stato costituito nel rispetto della normativa di riferimento e in particolare dell’art. 45 della l.r. n. 2 del 2007 e dell’art. 61 della l.r. n. 6 del 2009, ovvero in forza di pronuncia giudiziale che abbia acquisito autorità di giudicato o a seguito di conciliazione giudiziale purché sottoscritta entro il 31.12.2009; l’art. 19 al comma 9 ribadisce che, in ogni caso, le SRR per le nuove assunzioni debbano essere ricorrere alla procedura concorsuale prevista dall’art. 45 della l.r. n. 2 del 2007; il legislatore statale è, poi, intervenuto con il d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, disponendo (art. 18, comma 1) che, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; lo stesso testo ha previsto (art. 18, comma 2) che le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità; le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell’art. 18 del citato d.l. n. 112 del 2008 sono state, poi, abrogate dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) che all’art. 19 ha dettato precise regole per il reclutamento del personale stabilendo espressamente la nullità dei contratti di lavoro stipulati in violazione delle stesse;

6. è stato anche evidenziato da questa Corte che, nelle disposizioni di cui alle leggi regionali sopra richiamate, che indubbiamente fissano per le società d’ambito l’obbligo del reclutamento con procedure di evidenza pubblica, non si rinviene alcun dato testuale che consenta di ritenere che la regola non debba essere osservata dai Consorzi costituiti prima 5 P a g . della sua entrata in vigore (v.

Cass. 25749/2016 cit.); RGN 6244/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 6244/2016 Numero sezionale 831/2022 Numero di raccolta generale 18868/2022

7. tanto premesso e ritenuta, nello specifico, necessaria l’assunzione di nuovo Data pubblicazione 10/06/2022 personale, tanto a tempo indeterminato quanto a tempo indeterminato, a mezzo di procedura di evidenza pubblica, va rilevato che, come si evince dalla stessa sentenza impugnata, l’unica selezione era stata svolta da un soggetto privato (Agenzia di somministrazione Temporary) ai fini dell’assunzione presso di sé; non vi era stata alcuna procedura di evidenza pubblica svolta dal Coinres per il reclutamento del personale da assumere direttamente nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità; ciò, evidentemente, impone una riconsiderazione della eccezione del Consorzio che ha, appunto, dedotto la nullità dell’assunzione che, in sé, rileva ai fini della valutazione degli effetti della legittimità della risoluzione anticipata del rapporto, stante l’inefficacia originaria del contratto (v.

Cass. n. 30992/2019; Cass. n. 7002/2019); ed infatti, come questa Corte ha già affermato (Cass. n. 2673/2020), in presenza dell’illegittimità dell’assunzione, il rapporto di lavoro, in quanto affetto da nullità, può produrre effetti nei soli limiti indicati dall’art. 2126, cod. civ., determinando l’irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, sia pure in via di mero fatto, ma non altro, operando in tal caso la regola generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum;

8. il ricorso incidentale del [OSCURATO:PERSONA] è articolato in sei motivi (erroneamente numerati);

8.1. in particolare, con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 e dell’art. 132 cod. proc. civ., la violazione dello Statuto, la violazione dell’ordinanza n. 2983/1999, la violazione e falsa applicazione della l. n. 142/1990 e succ. modif. e integr. e del d.lgs. n. 267/2000, della l. regionale n. 9/2010; della l. regionale n. 2/1997, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; sostiene che la Corte territoriale ha dato una errata lettura dell’ordinanza istitutiva del Consorzio dovendo riconoscersi a quest’ultimo natura di impresa;

8.2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 e dell’art. 132 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione della l. n. 142/1990, del d.lgs. n. 267/2000, dell’Accordo quadro del 2004, del c.c.n.l.

Federambiente e delle delibere assembleari, la violazione degli obblighi contrattuali, del d.lgs. n. 368/2001, della legge 28 giugno 2012, n. 92, della direttiva 99/CE/70, del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 97 Cost., dell’art. 111 Cost., delle sentenze della Corte di Giustizia, nullità delle clausole contrattuali di apposizione del termine, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione; P a g .

RGN 6244/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 6244/2016 Numero sezionale 831/2022 Numero di raccolta generale 18868/2022 sostiene che la Corte territoriale abbia errato nel non applicare ai rapporti in Data pubblicazione 10/06/2022 questione il c.c.n.l.

Federambiente e per aver omesso conseguentemente di applicare la disciplina in tema di contratto di lavoro a termine nel settore privato;

8.3. con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 e dell’art. 132 cod. proc. civ., erroneità dei presupposti, violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 275/2003, violazione della direttiva 1999/70/CE, contraddittorietà con precedente decisione; rileva che lo stesso Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva, in altra e precedente decisione, riconosciuto la natura subordinata dei rapporti in questione per violazione delle norme sul contratto di somministrazione evidenziando che le assunzioni erano avvenute tramite una procedura ad evidenza pubblica;

8.4. con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione della l.r. n. 9/2010, della l.r. n. 2/2002, degli artt. 112, 113, 115 e 116 e dell’art. 132 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; censura la sentenza impugnata per non aver considerato che alla data delle leggi suddette i lavoratori erano legittimamente dipendenti del Coinres;

8.5. con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 e dell’art. 132 cod. proc. civ., erroneità dei presupposti, inefficacia, invalidità e/o nullità del licenziamento per violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 24 della l. n. 223/1991, assenza di giusta causa e giustificato motivo; sostiene che, nella specie, vi sono stati licenziamenti intimati in violazione delle norme sulla riduzione del personale per motivi economici;

8.6. con il sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 e dell’art. 132 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione della l. regionale n. 9/2010 ed ancora omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e falsa applicazione degli artt. 83 e successivi e 182 e ss. cod. proc. civ., difetto e nullità della procura e del mandato ad litem, violazione dello Statuto del Coinres; sostiene che il commissario liquidatore è stato nominato in violazione dello Statuto del Consorzio il che avrebbe avuto influenza sulla validità degli atti per cui è causa e in quanto, essendo il Coinres ente pubblico, lo stesso sarebbe soggetto alla relativa disciplina contabile;

9. va innanzitutto rilevata l’inammissibilità del sesto motivo di ricorso con il quale i ricorrenti sostengono che il commissario liquidatore sia stato nominato in violazione dello Statuto del Consorzio il che avrebbe avuto influenza sulla validità degli atti per cui è causa; il motivo, infatti, è fondato su previsioni dello Statuto che non è prodotto né trascritto 7 P a g . nelle parti di interesse; RGN 6244/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 6244/2016 Numero sezionale 831/2022 Numero di raccolta generale 18868/2022 non risulta, inoltre, se la questione della legittimazione del Commissario liquidatore si Data pubblicazione 10/06/2022 stata sollevata già nel giudizio di primo grado; neppure è stata dimostrata la sussistenza del presupposto per l’applicazione dell’art. 19 della l.r. n. 9 del 2010 (secondo cui i consorzi e le società d’ambito costituiti ai sensi dell’articolo 201 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sono posti in liquidazione) e cioè l’emissione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006; si aggiunga che, come da questa Corte già affermato (Cass., Sez.

Un., n. 20596/2007), in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l’ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall’atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa; solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l’onere di riscontrare l’esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all’effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa;

10. gli altri cinque motivi di ricorso sono inammissibili in quanto non intercettano il decisum della Corte territoriale che, al di là della natura economica o non economica del Consorzio, ha ritenuto che venisse in rilievo la regola della concorsualità la cui violazione (poi in concreto esclusa, con statuizione oggetto di censura da parte del ricorrente principale) rende nulli i contratti; i motivi tendono ad evidenziare la natura privata del Consorzio che però è irrilevante alla luce della regola della concorsualità prevista ex lege anche per le società d’ambito; per il resto i motivi presuppongono una negata conversione dei rapporti a termine là dove nella specie si discute di un recesso anticipato rispetto alla scadenza di una proroga;

11. conclusivamente, va accolto nei sensi di cui in motivazione il secondo motivo del ricorso principale e vanno dichiarati inammissibili il primo motivo di tale ricorso ed il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Palermo che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame e 8 P a g . provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; RGN 6244/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 6244/2016 Numero sezionale 831/2022 Numero di raccolta generale 18868/2022

12. sussistono, quanto al solo ricorrente incidentale, le condizioni processuali richieste Data pubblicazione 10/06/2022 dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. 24.12.12 n. 228.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale nei sensi di cui in motivazione e dichiara inammissibile il primo motivo e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale del 9 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] P a g .

RGN 6244/2016 F i r m a t o D a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA R.G.N. 6244/2016 sul ricorso 6244-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. CO.IN.R.E.S. - [OSCURATO:PERSONA], ENERGIA, SERVIZI, in liquidazione in persona del legale Rep. rappresentante pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - principale contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA].IN.R.E.S. - [OSCURATO:PERSONA], ENERGIA, SERVIZI, in liquidazione; - controricorrente incidentale - 2022 avverso la sentenza n. 1477/2015 della CORTE D’APPELLO di 831 PALERMO, depositata il 23/12/2015 R.G.N. 1792/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RGN 6244/2016 P a g . F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 6244/2016 Numero sezionale 831/2022 Numero di raccolta generale 18868/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 Rilevato che: 1. con ricorso al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], premesso di essere stato assunto dal [OSCURATO:PERSONA] e Servizi (Coinres) in forza di successivi contratti di lavoro a tempo determinato, il primo dei quali relativo al periodo 2 agosto 2008 - 30 settembre 2009 ed il secondo al periodo 1° dicembre 2009 - 31 maggio 2011, prorogato “fino al 31/12/2011 e comunque fino alla costituzione e definitivo avvio delle SRR” ed ancora ulteriormente prorogato, chiedeva dichiararsi l’illegittimità, per difetto di giusta causa e giustificato motivo, del recesso comunicatogli il 16/4/2013 (prima della scadenza dell’ultima proroga fissata al 30/9/2013) ed aveva chiesto la ricostituzione del rapporto di lavoro o comunque il risarcimento del danno pari alle retribuzioni cui avrebbe avuto diritto fino alla scadenza del termine finale; 2. il Tribunale respingeva la domanda accogliendo l’eccezione del Coinres che aveva chiesto dichiararsi la nullità del contratto per violazione delle procedure di evidenza pubblica, con conseguente inaccoglibilità delle richieste patrimoniali di controparte; 3. la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di prime cure, accoglieva la domanda dell’appellante volta al pagamento delle retribuzioni fino al 30/9/2013; riteneva preliminarmente la Corte territoriale la tardività della eccezione afferente alla nullità del mandato alle liti eccepita solo in appello; quanto, poi, alla eccezione della nullità della proroga del 30/6/2011 per l’assenza di uno specifico termine finale, riteneva che il riferimento contenuto alla “costituzione e definitivo avvio delle SRR” costituisse una valida individuazione del limite temporale (termine ‘mobile’) individuato per relationem; aggiungeva che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva prospettato, in sede di ricorso di primo grado, ragioni di illegittimità del termine diverse da quella sopra esaminata e considerava tardive le questioni della nullità del termine poste solo in sede di appello con riguardo al mancato rispetto della clausola di contingentamento, della omessa valutazione dei rischi, della natura delle ‘esigenze cicliche’; riteneva privo di giustificazione il recesso anticipato rispetto all’ultima scadenza del contratto a termine; escludeva di tale contratto la nullità evidenziando che la procedura di reclutamento mediante selezione pubblica era stata rispettata; condannava il Coinres a corrispondere all’appellante le retribuzioni dal recesso alla naturale scadenza del contratto;P a g . RGN 6244/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 6244/2016 Numero sezionale 831/2022 Numero di raccolta generale 18868/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Coinres, cui il [OSCURATO:PERSONA] ha opposto difese con controricorso e formulato altresì ricorso incidentale resistito dal Consorzio; 5. [OSCURATO:PERSONA] ha, altresì, depositato memoria. Considerato che: 1. il ricorso principale del Coinres è affidato a due motivi; 2. con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115, 414, 434, 437 cod. proc. civ. per avere la Corte territoriale posto a base della decisione documenti non prodotti nel giudizio di primo grado e non specificamente indicati in alcun atto del giudizio; 3. il motivo è inammissibile; il ricorrente fonda le doglianze su atti e documenti di causa limitandosi solo a richiamarli e ad indicare l’elenco delle iniziali produzioni della controparte, senza riportare partitamente l’intera sequenza procedimentale dei giudizi di merito nell’ambito dei quali, peraltro, i suddetti ben possono essere stati acquisiti d’ufficio; come è noto la parte non è dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti o le concatenazioni rilevanti (ad esempio verbali di udienza), non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica del rispetto delle regole sulla base dell’andamento del processo come compiutamente descritto, senza dover procedere alla ricerca degli atti (cfr. fra le più recenti Cass., Sez. Un., n. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019); 4. con il secondo motivo il Consorzio denuncia la violazione art. 36 d.lgs. 165/2001 per avere la Corte territoriale ritenuto legittima l’assunzione a termine in questione a fronte di una procedura di assunzione svolta presso la Temporary e non presso una pubblica amministrazione; 5. il motivo è fondato; 6. va premesso che, come già affermato da questa Corte (Cass. n. 26347/2016, punti 60 e 61; Cass. n. 25749/2016 punto 36; Cass. n. 6394/2017 punto 45), quanto al reclutamento del personale, la Regione Siciliana si è conformata alla regola costituzionale del pubblico concorso, dettata dal comma 4 dell’art. 97 Cost.; come attentamente ricostruito dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 4685 del 2015 (cfr. punti 15 -17), parallelamente alla disciplina statale che l’ha trasfusa nell’art. 36 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 29 e, quindi, nell’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, sia pure 3 P a g . consentendo, in via di eccezione, il ricorso a procedure concorsuali “semplificate” per RGN 6244/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 6244/2016 Numero sezionale 831/2022 Numero di raccolta generale 18868/2022 alcune categorie di mansioni o di profili di contenuto professionale più modesto, Data pubblicazione 10/06/2022 nell’ordinamento regionale è stata introdotta la regola del pubblico concorso per l’assunzione alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA], delle aziende, degli enti dalla stessa dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, degli enti locali territoriali e/o istituzionali, delle aziende sanitarie locali, nonché degli enti da essi dipendenti e comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza; in particolare, la regola dell’assunzione attraverso concorso pubblico, originariamente prevista dall’art. 9 della legge 7.5.58 n. 14 (da considerare ormai abrogata in base ai normali principi in materia di successione delle leggi, cfr. Cass., Sez. Un., n. 4685/2015 p. 18.3), risulta affermata nell’art. 21 della l.r. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 41 ed ancora ribadita nell’art. 3, comma 1, della legge 30.4.1991 n. 11, e nell’art. 3, n. 1, della l.r. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 12; la norma appena richiamata ammette, dunque, deroghe alla regola della procedura concorsuale, parallelamente a quanto previsto dalla legislazione nazionale, nelle sole ipotesi di assunzioni in profili di basso contenuto professionale (art. 49, comma 1, l. 5.11.2004 n. 15, che prevede una selezione “semplificata”); la regola della assunzione attraverso procedura concorsuale è stata introdotta dall’art. 45 della l.r. Sicilia 8.2.2007 n. 2 (“Individuazione dei nuovi ambiti territoriali ottimali - ATO - per la gestione dei rifiuti urbani”) anche nel settore degli “ambiti territoriali” per la gestione dei rifiuti; ed infatti l’art. 45 ha previsto al comma 1 che, per l’esercizio delle funzioni previste dal d.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, la gestione dei rifiuti è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), impone agli enti locali ricadenti nel medesimo ATO di costituirsi in Consorzio, al quale partecipano obbligatoriamente tutti comuni, salvo quanto previsto dall’art. 200 comma 6 del d.lgs. n. 152/2006, precisando che il Consorzio è dotato di personalità giuridica e costituisce, per il proprio ambito territoriale ottimale, l’Autorità d’ambito di cui all’art. 201, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006; la medesima disposizione al comma 2 dispone che le società e le autorità d’ambito assumono nuovo personale solo attraverso procedure di evidenza pubblica; la regola del pubblico concorso risulta ribadita poi dall’art. 61, comma 4, della l.r. Sicilia n. 6 del 2009 che ha previsto che: «Gli ATO rifiuti non possono procedere ad assunzioni di personale amministrativo appartenente a qualunque categoria, comprese quelle protette, né espletare procedure concorsuali, fino alla definizione dei nuovi ambiti territoriali di cui all’articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2»; essa è stata riaffermata dall’art. 7, comma 10, della l.r. Sicilia 8.4.2010 n. 9, che ha previsto che, ove il ricorso alle procedure di mobilità interna ed esterna non siano 4 P a g . sufficienti al fabbisogno di personale, le SRR procedono alle assunzioni di personale ai RGN 6244/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 6244/2016 Numero sezionale 831/2022 Numero di raccolta generale 18868/2022 sensi dell’art. 49 della l.r. n. 15 del 2004 (mansioni o di profili di contenuto professionale Data pubblicazione 10/06/2022 più modesto), ovvero ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 2 del 2007 e dell’art. 61 della L.R. n. 6 del 2009; l’art. 19 della l.r. Sicilia, dopo avere previsto al comma 6 che le SRR individuano il personale addetto tra quello già in servizio presso le società o i consorzi d’ambito e proveniente dai comuni, dalle province e dalla regione, al comma 7 dispone che il rimanente personale è individuato tra i dipendenti già in servizio al 31.12.2009: a) presso le società d’ambito, b) i consorzi d’ambito, le società utilizzate per la gestione del servizio ed al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società o i consorzi d’ambito, a condizione che l’originario rapporto dipendente sia stato costituito nel rispetto della normativa di riferimento e in particolare dell’art. 45 della l.r. n. 2 del 2007 e dell’art. 61 della l.r. n. 6 del 2009, ovvero in forza di pronuncia giudiziale che abbia acquisito autorità di giudicato o a seguito di conciliazione giudiziale purché sottoscritta entro il 31.12.2009; l’art. 19 al comma 9 ribadisce che, in ogni caso, le SRR per le nuove assunzioni debbano essere ricorrere alla procedura concorsuale prevista dall’art. 45 della l.r. n. 2 del 2007; il legislatore statale è, poi, intervenuto con il d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, disponendo (art. 18, comma 1) che, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; lo stesso testo ha previsto (art. 18, comma 2) che le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità; le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell’art. 18 del citato d.l. n. 112 del 2008 sono state, poi, abrogate dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) che all’art. 19 ha dettato precise regole per il reclutamento del personale stabilendo espressamente la nullità dei contratti di lavoro stipulati in violazione delle stesse; 6. è stato anche evidenziato da questa Corte che, nelle disposizioni di cui alle leggi regionali sopra richiamate, che indubbiamente fissano per le società d’ambito l’obbligo del reclutamento con procedure di evidenza pubblica, non si rinviene alcun dato testuale che consenta di ritenere che la regola non debba essere osservata dai Consorzi costituiti prima 5 P a g . della sua entrata in vigore (v. Cass. 25749/2016 cit.); RGN 6244/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 6244/2016 Numero sezionale 831/2022 Numero di raccolta generale 18868/2022 7. tanto premesso e ritenuta, nello specifico, necessaria l’assunzione di nuovo Data pubblicazione 10/06/2022 personale, tanto a tempo indeterminato quanto a tempo indeterminato, a mezzo di procedura di evidenza pubblica, va rilevato che, come si evince dalla stessa sentenza impugnata, l’unica selezione era stata svolta da un soggetto privato (Agenzia di somministrazione Temporary) ai fini dell’assunzione presso di sé; non vi era stata alcuna procedura di evidenza pubblica svolta dal Coinres per il reclutamento del personale da assumere direttamente nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità; ciò, evidentemente, impone una riconsiderazione della eccezione del Consorzio che ha, appunto, dedotto la nullità dell’assunzione che, in sé, rileva ai fini della valutazione degli effetti della legittimità della risoluzione anticipata del rapporto, stante l’inefficacia originaria del contratto (v. Cass. n. 30992/2019; Cass. n. 7002/2019); ed infatti, come questa Corte ha già affermato (Cass. n. 2673/2020), in presenza dell’illegittimità dell’assunzione, il rapporto di lavoro, in quanto affetto da nullità, può produrre effetti nei soli limiti indicati dall’art. 2126, cod. civ., determinando l’irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, sia pure in via di mero fatto, ma non altro, operando in tal caso la regola generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum; 8. il ricorso incidentale del [OSCURATO:PERSONA] è articolato in sei motivi (erroneamente numerati); 8.1. in particolare, con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 e dell’art. 132 cod. proc. civ., la violazione dello Statuto, la violazione dell’ordinanza n. 2983/1999, la violazione e falsa applicazione della l. n. 142/1990 e succ. modif. e integr. e del d.lgs. n. 267/2000, della l. regionale n. 9/2010; della l. regionale n. 2/1997, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; sostiene che la Corte territoriale ha dato una errata lettura dell’ordinanza istitutiva del Consorzio dovendo riconoscersi a quest’ultimo natura di impresa; 8.2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 e dell’art. 132 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione della l. n. 142/1990, del d.lgs. n. 267/2000, dell’Accordo quadro del 2004, del c.c.n.l. Federambiente e delle delibere assembleari, la violazione degli obblighi contrattuali, del d.lgs. n. 368/2001, della legge 28 giugno 2012, n. 92, della direttiva 99/CE/70, del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 97 Cost., dell’art. 111 Cost., delle sentenze della Corte di Giustizia, nullità delle clausole contrattuali di apposizione del termine, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione; P a g . RGN 6244/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 6244/2016 Numero sezionale 831/2022 Numero di raccolta generale 18868/2022 sostiene che la Corte territoriale abbia errato nel non applicare ai rapporti in Data pubblicazione 10/06/2022 questione il c.c.n.l. Federambiente e per aver omesso conseguentemente di applicare la disciplina in tema di contratto di lavoro a termine nel settore privato; 8.3. con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 e dell’art. 132 cod. proc. civ., erroneità dei presupposti, violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 275/2003, violazione della direttiva 1999/70/CE, contraddittorietà con precedente decisione; rileva che lo stesso Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva, in altra e precedente decisione, riconosciuto la natura subordinata dei rapporti in questione per violazione delle norme sul contratto di somministrazione evidenziando che le assunzioni erano avvenute tramite una procedura ad evidenza pubblica; 8.4. con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione della l.r. n. 9/2010, della l.r. n. 2/2002, degli artt. 112, 113, 115 e 116 e dell’art. 132 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; censura la sentenza impugnata per non aver considerato che alla data delle leggi suddette i lavoratori erano legittimamente dipendenti del Coinres; 8.5. con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 e dell’art. 132 cod. proc. civ., erroneità dei presupposti, inefficacia, invalidità e/o nullità del licenziamento per violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 24 della l. n. 223/1991, assenza di giusta causa e giustificato motivo; sostiene che, nella specie, vi sono stati licenziamenti intimati in violazione delle norme sulla riduzione del personale per motivi economici; 8.6. con il sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 e dell’art. 132 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione della l. regionale n. 9/2010 ed ancora omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e falsa applicazione degli artt. 83 e successivi e 182 e ss. cod. proc. civ., difetto e nullità della procura e del mandato ad litem, violazione dello Statuto del Coinres; sostiene che il commissario liquidatore è stato nominato in violazione dello Statuto del Consorzio il che avrebbe avuto influenza sulla validità degli atti per cui è causa e in quanto, essendo il Coinres ente pubblico, lo stesso sarebbe soggetto alla relativa disciplina contabile; 9. va innanzitutto rilevata l’inammissibilità del sesto motivo di ricorso con il quale i ricorrenti sostengono che il commissario liquidatore sia stato nominato in violazione dello Statuto del Consorzio il che avrebbe avuto influenza sulla validità degli atti per cui è causa; il motivo, infatti, è fondato su previsioni dello Statuto che non è prodotto né trascritto 7 P a g . nelle parti di interesse; RGN 6244/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 6244/2016 Numero sezionale 831/2022 Numero di raccolta generale 18868/2022 non risulta, inoltre, se la questione della legittimazione del Commissario liquidatore si Data pubblicazione 10/06/2022 stata sollevata già nel giudizio di primo grado; neppure è stata dimostrata la sussistenza del presupposto per l’applicazione dell’art. 19 della l.r. n. 9 del 2010 (secondo cui i consorzi e le società d’ambito costituiti ai sensi dell’articolo 201 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sono posti in liquidazione) e cioè l’emissione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006; si aggiunga che, come da questa Corte già affermato (Cass., Sez. Un., n. 20596/2007), in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l’ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall’atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa; solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l’onere di riscontrare l’esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all’effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa; 10. gli altri cinque motivi di ricorso sono inammissibili in quanto non intercettano il decisum della Corte territoriale che, al di là della natura economica o non economica del Consorzio, ha ritenuto che venisse in rilievo la regola della concorsualità la cui violazione (poi in concreto esclusa, con statuizione oggetto di censura da parte del ricorrente principale) rende nulli i contratti; i motivi tendono ad evidenziare la natura privata del Consorzio che però è irrilevante alla luce della regola della concorsualità prevista ex lege anche per le società d’ambito; per il resto i motivi presuppongono una negata conversione dei rapporti a termine là dove nella specie si discute di un recesso anticipato rispetto alla scadenza di una proroga; 11. conclusivamente, va accolto nei sensi di cui in motivazione il secondo motivo del ricorso principale e vanno dichiarati inammissibili il primo motivo di tale ricorso ed il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Palermo che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame e 8 P a g . provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; RGN 6244/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 6244/2016 Numero sezionale 831/2022 Numero di raccolta generale 18868/2022 12. sussistono, quanto al solo ricorrente incidentale, le condizioni processuali richieste Data pubblicazione 10/06/2022 dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. 24.12.12 n. 228. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale nei sensi di cui in motivazione e dichiara inammissibile il primo motivo e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 9 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] P a g . RGN 6244/2016 F i r m a t o D a
Sentenza Cassazione n. 18868/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris