CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 maggio 2025
Cassazione n. 25399/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA suiricorsi iscritti al n. 7141/2024 e al n. 25906/2024 proposti da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale ex lege ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.ssa [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale, ex lege ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 740/2023 della CORTE D’APPELLO DI PERUGIAdepositata in data 16/10/2023, nonché avverso la sentenza n. 403/2024 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 7141/2024 e n. 25906/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/5/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 16/10/2023, la Corte d’appello di Perugia haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha condannatoFranco [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento, in favore dell’a ttrice, dei danni da quest’ultima subiti in conseguenza dell’inadempimento, da partedel [OSCURATO:PERSONA], della propria prestazione professionale di notaio, avendo il [OSCURATO:PERSONA] rogato l’atto di compravendita di una nuda proprietàimmobiliare della Borzi in presenz a di un evidente conflitto di interessi,siccome concluso dal rappresentante della Borzi con se stesso inforza di una procura speciale del tutto generica, come tale inidonea ascongiurare il ridetto conflitto di interessi; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale – premesso che la prestazione professionale notarile non si riduce al mero accertamento della volontà delle parti o alla direzione nella compilazionedell’atto, estendendosi ad ogni attività volta ad assicurare laserietà e la certezza degli effetti tipici dell’atto e del risultato pratico perseguito dalle parti – ha evidenziato come, nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] avesse colpevolmente proceduto al rogito dell’atto trascurando di accertare la real e volontà negoziale della Borzi, con particolareriguardo alle effettive condizioni economiche della cessione dalla stessa precedentemente concordate con il [OSCURATO:PERSONA] in un precedentecontratto preliminare (seppur non riprodotte nella procura speciale), i n tal modo causandole il danno patrimoniale consistente nella perdita della nuda proprietà del proprio bene immobile ad un valorenettamente inferiore a quello reale; Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 7141/2024 e n. 25906/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione (r.g.n. 7141/2024) sulla base di sette motivi d’impugnazione; EmanuelaBorzi resiste con controricorso; avverso la medesima sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ha altresìproposto ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c. che la Corte d’appellodi Perugia, con sentenza resa in data 6/6/2024, ha dichiarato inammissibile; a fondamento della sentenza emessa in sede di revocazione, la corte territoriale ha rilevato come il difensore del [OSCURATO:PERSONA] avesse propostol’impugnazione ex art. 395 c.p.c. in difetto di ius postulandi , siccome sprovvisto di un’idonea procura speciale al momento della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, così come richiesto dall’art.398, co. 3, c.p.c.; sottoaltro profilo, secondo la corte territoriale, la documentazione che il [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato come asseritamente trascurata, o travisata, dal giudice d’appello non rivestisse in ogni caso carattere decisivo,non potendo comunque escludersi, pur cons iderando il valore rappresentativo di quella documentazione, la sussistenza del danno originariamentedenunciato dalla Borzi; avversola sentenza del giudice della revocazione, [OSCURATO:PERSONA] proponericorso per cassazione (r.g.n. 25906/20249) sulla base di un unicomotivo d’impugnazione; EmanuelaBorzi resiste con controricorso; FrancoCampioni ha depositato comparsa di costituzione di nuovo difensorenel giudizio r.g.n. 7141/2024, proponendo istanza di riunione conil ricorso r.g.n. 25906/2024; Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 7141/2024 e n. 25906/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha depositato osservazioni all’istanza di riunione avanzata dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha, a sua volta, depositato ulteriori osservazionial riguardo; entrambele parti hanno depositato memoria; all’odiernaadunanza, è stata disposta la riunione dei due ricorsi; consideratoche, dev’essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi propostidal [OSCURATO:PERSONA], trovando nella specie applicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale i ricorsiper cassazione contro la decisione di appello e contro quella che decidel’impugnazione per revocazione avverso la prima vanno riuniti incaso di contemporanea pendenza in sede di legittimità nonostante sitratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifi ca l’applicazione analogica dell’art. 335 c.p.c., potendo risultare determinantesul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l’esito di quello riguardante la sentenza di revocazione (Sez. L, Ordinanza n. 21315 del 06/07/2022, Rv. 665129 - 01), dovendo peraltro nella specie escludersi che la riunione valga a pregiudicare il rispettodel principio della ragionevole durata del processo (cfr. Sez. 2, Ordinanzan. 18966 del 10/07/2024, Rv. 671721 - 01); ciòposto, occorre procedere in primo luogo all’esame del ricorso propostoavverso la sentenza del giudizio di revocazione (ricorso r.g.n. 25906/2024), poiché, nel caso in cui i ricorsi per cassazione separatamenteproposti contro la sentenza di merito res a in grado di appelloe contro quella pronunciata dallo stesso giudice d'appello nel successivogiudizio di revocazione vengano riuniti, le questioni poste a oggetto del ricorso avverso la sentenza del giudizio di revocazione assumono carattere pregiudizia le (Sez. L, Sentenza n. 7568 del Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 7141/2024 e n. 25906/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 630261 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 14442 del 29/05/2008(Rv. 603863 - 01); con l’unico motivo del ricorso r.g.n. 25906/2024, il ricorrente censurala sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione di legge(in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto inidonea la procura speciale rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA] al proprio difensore ai fini della proposizione dell’impugnazione per revocazione, in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità incline a riconoscere il rispetto del requisitodella specialità della p rocura in caso di congiunzione materiale o informatica della stessa all’atto cui accede (come nella specie puntualmente accaduto), nonché a riconoscere il rispetto di detto requisito nel caso in cui il conferimento della procura non sia antecedentealla pu bblicazione del provvedimento da impugnare, e non siasuccessivo alla notificazione dell’impugnazione medesima; sottoaltro profilo, secondo il ricorrente, la corte territoriale avrebbe illegittimamente trascurato di considerare il carattere decisivo della costituzione in giudizio del [OSCURATO:PERSONA] in proprio, da riguardare alla streguadi una vera e propria ratifica (co me tale retroattiva) dell’attività processualecompiuta dal procuratore precedentemente officiato; da ultimo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver erroneamente escluso la decisività della documentazione offerta dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di revocazione, dovendosene piuttosto ritenere l’idoneità a dar pienamente conto dell’insussistenza di alcu n concreto pregiudizio economico subito dalla Borzi in conseguenza dell’inadempimentocontestato a carico dell’odierno istante; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come, rispetto alla questione concernente la ritualità della procura ad litem rilasciata dal Campione al proprio Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 7141/2024 e n. 25906/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri difensore,ai fini della proposizione del ricorso per revocazione, assuma caratterepregiudiziale ed assorbente, la radicale inammissibilità della censura riguardante il requisito della decisività della documentazione offertadal Campione in sede di revoca zione; varrà al riguardo sottolineare come, attraverso la proposizione della censura in esame (con particolare riguardo alla doglianza concernente il mancato riconoscimento della decisività della documentazioneofferta in sede di revocazione ) , l’odierno ricorrente si sialimitato a contest are la valutazione effettuata dal giudice a quo in ordineall’efficacia probatoria della documentazione prodotta in sede di revocazione; inparticolare, la corte territoriale ha espressamente sottolineato come « Giova comunque osservare che il mancato esame nella sentenzarevocanda del documento B allegato alla memoria di replica diparte appellata nel procedimento n. 497/2020, che prova l’avvenuta aggiudicazioneall’asta per il prezzo di euro 151.000,00 (v. verba le del 30.5.203) della nuda proprietà dell’immobile oggetto della compravendita in data 12.3.2010 e della procedura esecutiva n. 233/2016, pendente dinanzi al Tribunale di Arezzo, non appare un erroredi fatto determinante ai fini della decisione della cau sa in quanto non esclude la sussistenza del danno il cui risarcimento era stato chiestoda [OSCURATO:PERSONA] perché l’aggiudicazione non prova di per sé l’avvenutoeffettivo trasferimento dell’immobile e il relativo pagamento dellasomma di aggiudicazione, ma soprattutto, in termini decisivi, non proval’entità della somma che sarà assegnata all’esito del progetto di ripartoalla mutuante (dovendosi detrarre le spese della procedura, allo statosconosciute, e verificare l’eventuale concorso nella distribuzione di altri creditori eventualmente intervenuti) con conseguente diminuzione del debito della mutuataria, ciò che è sufficiente ad Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 7141/2024 e n. 25906/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri escluderela dedotta supposizione in sentenza di un fatto la cui verità sarebbe stata incontrovertibilmente esclusa. Nel dettaglio, essendo l’eventuale diminuzione del debito della mutuataria non attuale e del tutto eventuale non si sarebbe potuta ridurre l’entità del danno liquidatoin quanto nel momento della pronuncia della sentenza l’unico criterio percorribile era esattamente quello corrispondente alla differenza tra il valore stimato dell’immobile e il corrispettivo effettivamente percepito ( euro 30.000,00), somma che avrebbe consentito,all’epoca della stipula della compravendita (e consentirebbe oggi), a Borzi di estinguere (quantomeno parzialmente) il mutuo. Si deve aggiungere che già alla data del 19.03.2021 il credito della mutuante assurgeva ad euro 183.912,96 (doc. A della memoria di replicadell’appellata), somma probabilmente ulteriormente aumentata inragione del decorrere degli interessi. Posto dunque che l’errore per essere determinante deve essere stato un elemento decisivo della decisioneda revocare, e quindi necessita un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa, l’insussistenza di un erroredi fatto cos ì vestito basta a far rilevare anche l’infondatezza della domanda con assorbimento di ogni altra questione o istanza, anche relative al profilo rescissorio » cfr. pag. 7 - 8 della sentenza n. 403/2004); a fronte di tali complessive valutazioni d’indole istruttoria del giudicedella revocazione, l’odierno ricorrente risulta essersi limitato a prospettaree/o suggerire una diversa incidenza rappresentativa della documentazioneprodotta, sostenendone la decisività (rilevante ex art. 395n. 3 c.p.c.) sulla base di una lettura meramente soggettiva della relativa efficacia rappresentativa; e tanto, sulla base di un’impostazionecritica non consentita in sede di legittimità ; Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 7141/2024 e n. 25906/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di questa Corte ai sensi del quale il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il poteredi riesaminare il merito dell'intera vicenda p rocessuale, ma solo lafacoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruitàdella coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice dimerito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelleritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti adessi sottesi, dando così liberamente prevalenza a ll'uno o all'altro dei mezzidi prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr.,ex plurimis , Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020, Rv. 656802– 01; Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709); nellaspecie, la Corte d’appello ha espressamente evidenziato come dall’esamedella documentazione prodotta dal [OSCURATO:PERSONA] fosse emersa lasostanziale inidoneità rappresentativa degli elementi probatori offerti (unitamente a quelli già valutati nella sede di merito) a fornire un’adeguata dimostrazione della pretesa esclusione del danno il cui risarcimentoera stato chiesto da [OSCURATO:PERSONA] ; si tratta di considerazioni che il giudice a quo ha elaborato, nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante, nel pienorispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di congruità dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giuridicae, come tali, del t utto idonee a sottrarsi alle censure in questa sedeillustrate dal ricorrente; l’inammissibilitàdi tale profilo della censura avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] comportal’assorbimento dei restanti profili di censura illustrati con il medesimomotivo, atteso che , pur quando dovesse ritenersi errata la Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 7141/2024 e n. 25906/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri decisione del giudice della revocazione in ordine alla ritualità della procura ad litem rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA] ai fini del giudizio di revocazione ( o riconosciuta l’eventuale efficacia sanante della difesa esercitatain proprio dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]) , la decisione definitiva non condurrebbead alcun diverso esito, avendo il giudice a quo in ogni caso rilevato il carattere comunque non decisivo della documentazione probatoriaofferta; conriguardo al ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza n. 740/2023 della Corte d’appello di Perugia depositata in data 16/10/2023 (ricorso r.g.n. 7141/2024), occorre preliminarmente affrontare la questione, controversa tra le parti, in ordine alla contestatatempestività di tale ricorso; comegià in precedenza rilevato, avverso la sentenza d’appello, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto , sia un’impugnazione per revocazione , sia il ricorsoper cassazione in esame; sul punto, s econdo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte , in caso di impugnazione per revocazionedi una sentenza d’appello, il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza è quello breve di sessanta giorni decorre nte dalla notificazione dell'atto con il qualel'interessato ha proposto la revocazione ; t ale termine può essere sospeso, ai sensi dell’art. 398, co. 4, c.p.c., dal giudice d’appello al quale la parte che ha proposto la revocazione può avanzare la corrispondente istanza, sì che il termine per proporre ricorso per cassazionetornerà a decorrere al termine del giudizio di revocazione ; al riguardo, è appena il caso di richiamare l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità , ai sensi del quale l a notificazione della citazioneper la revocazione di una sentenza d ’ appello equivale, sia per laparte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 7141/2024 e n. 25906/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri sentenzastessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorsoper cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazioneva accertata , non soltanto con riguardo al termine lungo dal depositodella pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello disessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di p arte, abbiasospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c., con effetto dalla data di comunicazione del provvedimentodi sospensione ( cfr., ex plurimis , Sez. 3, Ordinanza n. 15926del 7/6/2024, Rv. 671264 – 01 ); nel caso in esame , l’atto di citazione con il quale il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto la revocazione avverso la sentenza d’appello (depositata il 16/10/2023) è stato notificato in data 12/11/2023 ; ciò che ha determinato l’individuazione della scadenza del termine per la proposizionedel ricorso per cassazione all a data dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; ilCampioni ha avanzato in data 30/12/2023 (prima della scadenza deltermine per la proposizione del ricorso per cassazione ) un’ istanza per la sospensione di tale termine , otten endo il provvedimento di sospensioneinvocato con l’emissione , in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], di un decreto inauditaaltera parte del Presidente del Collegio della Corte d’appello di Perugia; taledecreto inaudita altera parte (con il quale è stato sospeso il termineper ricorrere per cassazione avverso la sentenza d’appello ) è stato tuttavia successivamente revocato dal Collegio della medesima Corted’appello con provvedimento del 14/3/2024 ; tanto premesso, a l fine di stabilire se il ricorso per cassazione successivamente notificato dal [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] sia tempestivo o meno, occorre preliminarmente stabilire i termini del rapportotra il decreto inaudita altera parte (del 3/1/2024) emesso dal Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 7141/2024 e n. 25906/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] della Corte d’appello di Perugia (che ha disposto in prima battuta la sospensione del termine per ricorrere per cassazione contro la sentenza d’appello) e il provvedimento (del 14/3/2024)con il quale il Collegio della medesima Corte d’appello ha, inseconda battuta, revocato tale sospensione ; alriguardo, ritiene il Collegio che l’adozione del preliminare decreto presidenziale emesso inaudita altera parte in data 3/1/2024 abbia senz’altro sortito l’effetto sospensivo del termine per la proposizione del ricorso per cassazione ; e tanto, indipendentemente dalla sua successiva revoca in sede collegiale adottata con provvedimento del 14/3/2024; varrà sul punto sottolineare l’impossibilità di attribuire alcuna efficacia ex t un c a tale provvedimento collegiale di revoca , essendo statoquest’ultimo adottato (non già a l fine di rilevare eventuali vizi di legittimitàpropri del preliminare provvedimento presidenziale, quanto piuttosto) a llo scopo di rinnovare un giudizio di mera opportunità in ordineall’adozione del provvedimento di sospensione del termine per la proposizione del ricorso per cassazione (cfr. il provvedimento collegiale14/3/2024 prodotto in questa sede) ; inogni caso, peraltro, converrà senz’altro valorizzare il carattere dirimentedel rilievo concernente la tutela dell’affidamento ingenerato nella parte istante, la quale, avendo esercitato una prerogativa processualealla stessa positivamente accordata dalla legge (quella di invocarela sospension e del termine per la proposizione del ricorso per cassazione,ai sensi dell’art. 398, comma 4, c.p.c. ), si è vista accogliere l’istanzaavanzata e concedere l’invocata sospensione; da tali premesse deriva che il termine per la proposizione del ricorso per cassazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] è stato validamente sospesoa far data dal 3/1/2024 (data di adozione del provvedimento Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 7141/2024 e n. 25906/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri presidenziale di sospensione) fino al la data del 14/3/2024 (data di adozionedel provvedimento collegiale di revoca della sospensione) ; ciò posto, ai fini del ricalcolo della scadenza del termine per la proposizionedel ricorso per cassazione, considerata la ‘consumazione’ di52 giorni decorsi dal 12/11/2023 (data di notificazione dell’atto di citazione per revocazione) al 3/1/2024 (data del provvedimento presidenzialedi sospensione) , e applicato lo slittamento dei residui otto giorni(60 – 52 = 8) a partire dal 14/3/2024 ( data del provvedimento collegialedi revoca della sospensione ), la scadenza del termine per la proposizionedel ricorso per cassazione dovrà ritenersi fissata alla data del22/3/2024 (14/3/2024 + 8 giorni) ; da qui la tempestività del ricorso per cassazione proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza d’appello, siccome notificato in data 21/3/2024; con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per«violazione e/o falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. - art. 360 n.4 c.p.c.: errore in procedendo - violazione del principio del contraddittorio»,per avere la corte territoriale omess o di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA], avendo la Borzi originariamente convenuto, ai fini dell’annullamento della cessione della nuda proprietà, il solo Riccardo DeMartino (che aveva tuttavia rinu nziato all’eredità del padre) senza coinvolgereanche l’altra erede, [OSCURATO:PERSONA] che, al contrario, non avendo rinunziato alla eredità paterna, avrebbe dovuto essere chiamata in causa, con la conseguenza che la successiva rinuncia al giudizioproposto dalla Borzi nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA] erastata effettuata in una condizione di contraddittorio non integro, conla conseguente nullità di tutti i successivi atti del giudizio; ilmotivo è manifestamente infondato ; Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 7141/2024 e n. 25906/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri come espressamente riportato dal lo stesso [OSCURATO:PERSONA] nel proprio ricorso(cfr. pag. 9), il giudice di primo grado ha ritenuto di non dover integrareil contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA]) poiché, a fronte della rinuncia della Borzi alla domandaproposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], l’instaurazione delgiudizio nei confronti di quest’ultimo doveva ritenersi del tutto priva diefficacia (avendo quest’ultimo rinunziato all’eredità paterna), con la conseguenzache legittimamente il tribunale considerò concretamente residuata la sola domanda avanzata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] (ritenendo come mai citato il [OSCURATO:PERSONA]), trattandosi di domande (quella proposta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e quella proposta nei confrontidel [OSCURATO:PERSONA]) del tutto autonome tra loro ; sitratta di una decisione corretta, dovendo escludersi l’esistenza di alcun litisconsorzio necessario tra l’erede di [OSCURATO:PERSONA] e il Campionirispetto alla domanda risarcitoria proposto dalla Borzi nei soli confrontiquest’ultimo; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per«violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 102 c.p.c. - art. 360, comma 2, n. 4 c.p.», per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto scindibili le cause originariamente insta urate dalla Borzi nei confrontidel [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], attesa l’immediata dipendenza dell’unacausa rispetto all’altra e la palese interrelazione tra le posizioni deidue diversi coobbligati al risarcimento dei danni; ilmotivo è infondato; fermo il carattere solidale della responsabilità di ciascun coobbligatonei confronti dell’unico creditore al risarcimento dei danni, varràrilevare come la domanda proposta dalla Borzi nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] risulti fondata su un titolo, la violazione degli obblighi professionali propri del notaio nell’adempimento della propria Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 7141/2024 e n. 25906/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri prestazione, totalmente autonomo e indipendente rispetto a quello indicatoa fondamento della domanda risarcitoria proposta nei confronti delDe Martino per aver abusato dei propri poteri di procuratore ; nediscende l’esclusione di alcuna inscindibilità delle due cause e l’insostenibilità della tesi della necessità del litisconsorzio tra tutti i soggettiinteressati; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per «violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 2055 c.c. – art. 360 n. 3 c.p.c.», per avere la corte territoriale erroneamente escluso che la condotta del [OSCURATO:PERSONA], consistita nell’aver concluso un contratto definitivodi compravendita con abuso dei propri poteri di procuratore, avesse avuto un’efficacia causale determinante e assorbente in relazione alla produzione dei danni a carico della Borzi, con la conseguenteesclusione di alcun ne sso di causalità tra l’inadempimento contestatoa carico del [OSCURATO:PERSONA] e i danni subiti dall’originaria attrice; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, attraverso la proposizione del motivo in esame,il ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dallenorme di legge richiamate – si sia limitato ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazionedel giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, un icamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione, neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendopropriamente lo stesso nella prospettazione di una diversa Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 7141/2024 e n. 25906/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ricostruzionedei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo, con particolare riguardo alla valutazione del carattere causalmentedecisivo e determinante del comportamento contrattuale del [OSCURATO:PERSONA], rispetto all’incidenza causale dell’inadempimento notarile; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedel motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti,dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti ; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecieconcreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merit o nella ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisitiminimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fattidecisivi controversi tra le parti ; conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per«violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. – art. 360 n. Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 7141/2024 e n. 25906/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri 4 c.p.c. Insussistenza del danno risarcibile - Travisamento della prova», per avere la corte territoriale erroneamente determinato il danno liquidato in favore della controparte, avendone trascurato il caratteremeramente futuro e incerto, anche nel quantum , senza tener conto di quanto la Borzi avrebbe comunque ricavato dalla vendita all’asta del proprio immobile, così come peraltro attestato dalla documentazione prodotta dall’istante, consistente nel verbale di venditasenza incanto del bene della Borzi pre sso il Tribunale d’Arezzo (ad un prezzo tale da escludere il concreto ricorso di alcun danno residuo)nella specie totalmente travisato dal giudice a quo ; ilmotivo è inammissib ile; osserva il Collegio come - ribadita l’inammissibilità di alcuna prospettazionenel merito di una rilettura dei fatti di causa e delle prove in questa sede di legittimità - la censura in esame si risolve nella sostanzialeproposizione di un motivo meramente revocatorio ; sulpunto, l a corte territoriale h a espressamente sottolineato come la vendita all’asta dell’immobile della Borzi e l’escussione del credito residuo da parte della banca creditrice (verso la Borzi) costituissero circostanze meramente eventuali e indeterminabili nel quantum , «essendo allo stato impossibile stabilire quanto la banca eventualmentericaverà dalla procedura esecutiva. Invero, agli atti del processo non risulta l’ammontare del debito residuo di Borzi […] né, allo stato attuale, risulta la vendita dell’immobile» ( pag. 7 della sentenzaimpugnata); in questa sede, al contrario, il ricorrente afferma di aver comprovato, attraverso la produzione del verbale di vendita senza incanto del bene della Borzi presso il Tribunale d’Arezzo, che effettivamente non fosse residuato alcun danno a carico della Borzi, avendoquest’ultima venduto il proprio immobile all’asta a un prezzo Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 7141/2024 e n. 25906/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri certo,corrispondente a quello che avrebbe conseguito da una vendita validae comunque superiore al credito della banca esecutante ; sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamentonella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale il vizio denunziabile per cassazione in ragione dell’asserito omesso esame,da parte del giudice di merito, di fatti in ipotesi decisivi postula cheil giudice di merito abbia formulato un apprezzamento, nel senso che,dopo aver percepito un fatto di causa negli esatti termini materiali incui è stato prospettato dalla parte, abbia omesso di valutarlo in modo che l'omissione venga a risolv ersi in un implicito apprezzamento negativo sulla rilevanza del fatto stesso, ovvero lo abbia valutato in modoinsufficiente o illogico; al contrario, qualora l'omessa valutazione dipenda da una falsa percezionedella realtà, nel senso che il giudice ritiene per una svista, obiettivamente ed immediatamente rilevabile, inesistente o esistente un fatto o un documento, la cui esistenza o inesi stenza risultino incontestabilmenteaccertate dagli stessi atti di causa, è configurabile un errore di fatto deducibile esclusivamente con l'impugnazione per revocazioneai sensi dell'art. 395, n. 4 (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 15672 del27/07/2005, Rv. 58339 5 – 01, e successive conformi); nel caso di specie, a ppare pertanto evidente come, secondo il [OSCURATO:PERSONA],la corte territoriale sarebbe incorsa in una svista materiale, poiché dagli atti del giudizio sarebbe risultato incontrastabilmente esclusoquanto viceversa affermato in sentenza ; sitratta, di un evidente vizio revocatorio che avrebbe dovuto essere fattovalere davanti alla stessa corte d’appello, e non già in questa sede di legittimità (come, peraltro, puntualmente avvenuto nel caso di specie,attraverso la proposizione del giudizio di revocazione da parte delCampioni: cfr. su p ra ) ; Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 7141/2024 e n. 25906/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri èappena il caso di rilevare come, pur quando volesse intendersi la censura in esame come riferita a un errore del giudice a quo concernentel’errata valutazione dei mezzi istruttori offerti, la stessa si rivelerebbe in ogni caso inammissibile, risolvendosi nella prospettazionedi una rilettura nel merito di fatti di causa o delle prove, secondoun’impostazione critica e non consentita in quest a sede; conil quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 27 e 28 della legge notarile, dell’art. 2645 bis c.c. e dell’art. 1273 c.c. – art. 360 n. 3 c.p.c.»,per avere la corte territoriale errone amente imputato, a carico dell’odiernoistante, un comportamento negligente nell’adempimento della propria prestazione professionale, senza tener conto dell’impossibilità, per lo stesso notaio, di rintracciare la Borzi prima della confezione del rogito not arile, e senza neppure considerare il carattereirrevocabile della procura rilasciata in favore del [OSCURATO:PERSONA], sidà pervenire a una decisione del tutto errata nella parte in cui ha pretesodi individuare l’asserito danno subito dalla controparte; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come l’odierno ricorrente prospetti l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui individu erebbe (in modo improprio) il preteso comportamento alternativo corretto del notaio (ossiail dovere di astenersi dal rogito), poiché, a dire del ricorrente, detto comportamento alternativo sarebbe risultato contrario agli obblighi della professione notarile , là dove impongono comunque al professionistadi dar corso al rogito degli atti illeciti , là dove gli stessi nonsiano radicalmente nulli ; osserva il Collegio come l’argomentazione così sostenuta dall’odiernoricorrente interpreti erroneamente in modo solo atomistico (o meramente schematico) il senso dei doveri che incombono sul Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 7141/2024 e n. 25906/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri professionista all’atto di dar corso all’adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, dovendo il professionista in ogni caso procederein modo scrupoloso e completo (anche in una prospettiva di complessiva utilità della prestazione) alla cura degli interessi dei soggetti che adesso si rivolgono e, in particolare, alla cura dell’interessenutrito dai propri assistiti alla sicurezza, alla serietà e alla certezzadegli effetti tipici dell’atto e del risultato pratico perseguito ; al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale gliobblighi di consulenza alle parti - gravant i sul notaio e derivant i dai doveri di correttezza e di buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto, quali criteri determinativi e integrativi della prestazione contrattuale - non si esaurisc ono nel solo chiarimento rispetto alle clausoledi contenuto ambiguo eventualmente presenti nell'atto rogato, ma impon gono al notaio di fornire in ogni caso ai clienti tutte le informazioniutili in relazione agli effetti e al risultato pratico dell'atto rogato, oltre che alla corrispondenza di essi alla volontà manifestata dalle parti, dovendo il notaio garantire l'attitudine dell'atto ad assicurareil conseguimento del suo scopo tipico e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell'atto (cfr., ex plurimis , Sez.2, Ordinanza n. 23600 del 2/8/2023 , Rv. 668716 - 01) ; da questa prospettiva, incombe a carico del notaio il dovere di compiere tutte le attività preparatorie e successive necessarie per il conseguimentodel risultato pratico voluto dalle parti, rientrando tra i suoi doveri anche l'obbligo di consiglio o di dissuasione, la cui omissione è fonte di responsabilità per violazione delle clausole generali di buona fede oggettiva e correttezza, ex artt. 1175 e 1375 c.c., quali criteri determinativi ed integrativi della prestazione contrattuale,che impongono il com pimento di quanto utile e necessario Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 7141/2024 e n. 25906/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri allasalvaguardia degli interessi della parte (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 7185del 4/3/2022 , Rv. 664244 - 01) ; nel caso di specie, l’ esecuzione del rogito di un atto di compravendita annullabile per conflitto di interessi, con l’esposizione della venditrice (proprio in ragione di tale conflitto di interessi agevolmente accertabile) al danno consistente nella cessione di un bene a un importo inferiore a quello reale, è stata correttamente qualificata da entrambi i giudici del merito alla stregua di un comportamentoprofessionale infedele, come tale suscettibile d’essere qualificatonei termini di un inadempimento contrattuale ; deve conseguentemente ritenersi del tutto arbitraria – e sostanzialmente errata - l’affermazione del ricorrente secondo cui il notaioCampioni non avrebbe in nessun caso potuto ricusare il rogito dell’atto richiesto dal [OSCURATO:PERSONA] ; e tanto, poiché proprio tale ricusazioneavrebbe integrato gli estremi di un corretto adempimento , da parte del notaio, della propria prestazione professionale nell’interesse della Borzi (quale parte del contratto professionale, siccome rappresentata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]); una simile ricusazione, dunque, si sarebbe risolta nell’adozione di un comportamento contrattuale, non solo giuridicamente possibile, ma financodovuto; conil sesto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per «violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 2697 c.c. - art. 360 n. 3 c.p.c.»,per avere la corte territoriale illegittimamente invertito gli oneri dellaprova spettanti alle parti, one rando erroneamente il notaio della dimostrazione della diligenza della propria condotta e sollevando la Borzi dall’onere (illegittimamente assolto dallo stesso giudice d’appello)di dimostrare che il corretto adempimento della prestazione professionale del notaio sarebbe stato sufficiente ad evitare il danno Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 7141/2024 e n. 25906/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri denunciato, tenuto conto che, pur quando notaio avesse ricusato il rogitodell’atto, la condizione patrimoniale della Borzi non sarebbe stata differente da quella in cui la stessa si sarebbe venuta a trovare a seguitodel presunto inadempimento del Campion i; ilmotivo è infondato ; osserva il Collegio come la corte territoriale si sia limitata a prendereatto dell’avvenuta dimostrazione, da parte della Borzi, della conclusione di un contratto professionale con il notaio [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvenuta esecuzione, da parte del notaio, del rogito di un atto annullabileper conflitto di interesse, rivelatosi concretament e dannoso perla stessa Borzi (parte venditrice ); ciòposto, avendo la Borzi dimostrato la sussistenza degli obblighi professionali del notaio e l’avvenuta esecuzione di un adempimento inesatto da parte di quest’ultimo (specificamente foriero del danno consistitonella cessione del proprio bene a un prezzo inferiore a quello reale),sarebbe spetta to al notaio [OSCURATO:PERSONA] dimostrare l’insussistenza dialcun inadempimento, ovvero la riconducibilità dell’inadempimento contestatoa una causa a sé non imputabile: dimostrazioni nella specie innessun modo, raggiunte; datanto deriva la sostanziale infondatezza della censura, avendo lacorte territoriale deciso la controversia sottoposta al proprio esame nelpieno rispetto dei principi stabiliti dall’art. 2697 c.c. in ordine alla distribuzionetra le parti dei rispettivi oneri probatori ; conil settimo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per«violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1395 c.c. - art. 360 n. 3 c.p.c.o, in alternativa, omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti sempre in relazione all’art.1395 c.c. – art. 360 n. 5 c.p.c.», per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare come, nel caso di specie, la Borzi Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 7141/2024 e n. 25906/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri avesse sostanzialmente autorizzato il [OSCURATO:PERSONA] alla conclusione del contratto secondo le condizioni qui contestate, avuto riguardo ai contenuti del precedente contratto preliminare di compravendita conclusodalla Borzi e al successivo rilascio, da parte della stessa, di unaquietanza a saldo del prezzo della compravendita; ilmotivo è inammissibile; osserva il C ollegio come il ricorrente, nel considerare erronea la valutazionedei mezzi di prova e dei fatti di causa operata dal giudice d’appello (con particolare riguardo al mancato rilievo dell’avvenuta dimostrazionedell’autorizzazione, che la Borzi avrebbe rilasciato al [OSCURATO:PERSONA], alla conclusione del contratto secondo le condizioni effettivamenteerogate dal [OSCURATO:PERSONA]), si sia ancora una volta limitat o a prospettare una sostanziale rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove; e tanto, sulla base di un’impostazione critica non consentitain sede di legittimità ; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso sulla sentenza relativa alla revocazione e, rilevata la complessivainfondatezza delle censure con esso avanzate, dev’essere pronunciatoil rigetto del ricorso diretto contro la sentenza d’appell