CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 luglio 2021
Cassazione n. 38410/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2020 del TRIBUNALE di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Proc. Gen. che ha concluso per il rigetto .1 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Genova ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Chiavari, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena di euro 800,00 di multa, oltre al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, a favore della parte civile, con una provvisionale di euro 3.000,00, per il reato di cui all'art. 590 cod.pen. (perché, con colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia nella custodia del suo cane di razza Dogue de Bordeaux, privo di museruola, aveva procurato lesioni, consistite in ferite al volto con frattura delle ossa del naso, a [OSCURATO:PERSONA], in quanto, rassicurandola circa la docilità dello stesso, le aveva consentito di avvicinarlo, in data 29 aprile 2015). 2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivamente impugnazione, a mezzo del proprio difensore, l'imputata, che ha dedotto: 1) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla affermata insussistenza dei presupposti della declaratoria di estinzione del reato per condotta risarcitoria, da valutarsi in relazione esclusivamente al capo di imputazione, nel caso di specie, riferito a lesioni giudicate guaribili in 30 giorni, rispetto a cui, pertanto, la somma di euro 4.000,00 è assolutamente idonea a soddisfare il requisito di cui all'art. 35 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, mentre i giudici di merito hanno valutato elementi irrilevanti, quali la discrasia tra la somma offerta e quella liquidata a titolo di provvisionale e la linea difensiva, fondata sulla negazione della propria responsabilità; 2) la violazione degli artt. 533, 603 cod.proc.pen. e 6 Cedu ed il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine alla ricostruzione del fatto, in considerazione dell'intrinseca ed estrinseca inattendibilità della persona offesa, soprattutto se confrontata con una serie di circostanze evidenziate in appello e pretermesse dal giudice dell'impugnazione - circostanze che risultano incompatibili con l'aggressione ed il morso, da parte dell'animale (corporatura esile della querelante, taglia e potenza delle mascelle e dei denti del cane, rilievi del consulente della parte civile, che ha ritenuto compatibile la frattura al naso con lo scontro con il muso del cane), in quanto le conseguenze sarebbero state ben più gravi; peraltro, senza alcun approfondimento del tema delle tracce ematiche all'interno del bagagliaio dell'imputata, sintomatiche della collocazione dell'animale, al momento del sinistro, all'interno della macchina; 3) il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del concorso di colpa della vittima ed alla quantificazione della provvisionale, che ha inciso sul mancato riconoscimento dell'invocata causa di estinzione del reato. 3. All'udienza odierna si è proceduto a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria in virtù del disposto dell'art. 7, comma 2, d.l. 23 luglio 2021, n. 105 (convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126), entrato in vigore in pari data. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. In via preliminare deve ricordarsi che, ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, cod.proc. pen., contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c). Si è anche precisato che la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per cui è inammissibile la relativa censura avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace per le quali il ricorso può essere proposto, ai sensi dell'art. 606, comma 2- bis, cod. proc. pen., solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c) cod. proc. pen. Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245). 2.1. Da tali premesse deriva che la seconda e la terza censura, che non denunciano alcuna effettiva violazione di legge, ma si limitano a contestare la ricostruzione dei fatti e la quantificazione della provvisionale, focalizzandosi sulla motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili. 2.2. Né risulta applicabile, nel caso di specie, il principio recentemente affermato da Sez. 5, n. 20877 del 23/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281113, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la preterizione da parte del giudice di appello di un tema potenzialmente decisivo configura un profilo di violazione di legge, deducibile anche nel procedimento per reati di competenza del giudice di pace, per i quali l'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, introdotto dall'art. 9 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, ha limitato i motivi di ricorso per cassazione a quelli di cui all'articolo 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. Difatti, nella sentenza impugnata, sia pure sinteticamente e tramite rinvio alle argomentazioni del giudice di primo grado, si è giustificata l'attendibilità della persona offesa, alla luce della inverosimiglianza della tesi dell'imputata, della tipologia delle lesioni patite da [OSCURATO:PERSONA] e del rinvenimento delle tracce di sangue sull'asfalto. In particolare la presenza di tracce ematiche sull'asfalto, valorizzata ai fini dell'affermazione della colpa dell'imputata, non sarebbe stata, comunque, esclusa dall'approfondimento, sollecitato ex art. 507 cod.proc.pen., della questione probatoria di ulteriori tracce ematiche nel veicolo. Sul punto va, del resto, ribadito che il mancato esercizio del potere ex art. 507 cod. proc. pen. da parte del giudice del dibattimento non richiede un'espressa motivazione, quando dalla effettuata valutazione delle risultanze probatorie possa implicitamente evincersi la superfluità di un'eventuale integrazione istruttoria (Sez. 1, n. 2156 del 30/09/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280301). 2.3. Per completezza, deve aggiungersi che il concorso di colpa della vittima — rilevante anche ai fini della invocata causa di estinzione del reato - risulta, sia pure implicitamente, riconosciuto, avendo la sentenza impugnata espressamente fatto riferimento all'atteggiamento imprudente della vittima ed alla sua valorizzazione, da parte del giudice di primo grado, ai fini del beneficio delle attenuanti generiche. 3. Quanto alla prima censura, avente ad oggetto la violazione dell'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000, come chiarito da Sez. U, n. 33864 del 23/04/2015, Sbaiz, Rv. 264240, nel procedimento davanti al giudice di pace, la disposizione in esame, nel correlare l'estinzione del reato alla valutazione di congruità del giudice, presuppone che siano state sentite le parti ma non che sia stato acquisito il consenso della persona offesa; ne deriva che è legittima la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno qualora, pur nel dichiarato dissenso della persona offesa per l'inadeguatezza della somma di denaro posta a sua disposizione dall'imputato quale risarcimento, il giudice esprima una motivata valutazione di congruità della stessa con riferimento alla soddisfazione tanto delle esigenze compensative quanto di quelle retributive e preventive. 3.1. Difatti, "sia la soddisfazione delle esigenze compensative inerenti al profilo civilistico che quelle retributive e preventive, concernenti gli obiettivi di prevenzione e repressione generale e speciale del settore penale, sono prefigurate nell'ottica dello scopo finale di ridimensionare il fatto reato attraverso una rielaborazione del conflitto tra autore e vittima e favorire in tal modo la ricomposizione della lacerazione creatasi nel tessuto sociale, a cui non è estraneo neppure l'obiettivo più ampio di deflazione dei processi penali". 3.2. In definitiva, sebbene sia possibile l'operatività della causa di estinzione del reato a prescindere dall'esaustività della somma offerta per il risarcimento del danno, su cui si pronuncerà il giudice civile, non producendo la sentenza che applica l'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000 alcun effetto nel giudizio risarcitorio civile, la valutazione del giudice non è limitata alla congruità dell'offerta risarcitoria rispetto al danno patito dalla vittima, ma è estesa anche alla soddisfazione degli interessi pubblicistici. L'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 274 del 2000 precisa, difatti, che il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1 solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione. 3.3. Alla luce di tali rilievi non è ravvisabile, nel caso di specie, alcuna violazione del citato art. 35, essendo stata correttamente esclusa la sussistenza della causa di estinzione del reato in considerazione, da un lato, della non esaustività (non giustificata dalle condizioni dell'imputata) dell'offerta risarcitoria rispetto al danno subito dalla vittima, e, dall'altro lato, dell'inidoneità della condotta tenuta alla soddisfazione delle esigenze di riprovazione e prevenzione del reato - inidoneità che il giudice dell'impugnazione ha ritenuto essere stata confermata alla luce anche della linea difensiva dell'imputata, diretta alla completa negazione della propria responsabilità, incompatibile con le esigenze preventive e repressive del reato e con l'obiettivo di pacificazione sociale e dì composizione del conflitto tra vittima e colpevole. 3.4. Né risulta condivisibile la tesi della difesa secondo cui non compete al giudice di pace la valutazione del danno subito dalla vittima, esigendo, al contrario, l'applicazione dell'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000 la verifica della congruità delle condotte riparatorie e, pertanto, anche dell'offerta risarcitoria (v. in questo senso, ad esempio, Sez. 4, n. 1506 del 22/10/2013, dep. 2014, Castagneri, Rv. 258483, in tema di procedimento penale per lesioni colpose trattato davanti al giudice di pace, è onere del giudice compiere ogni possibile indagine al fine di individuare la percentuale del concorso di colpa e la durata ed entità delle lesioni patite dalla persona offesa, in quanto detti elementi risultano essenziali per la statuizione relativa all'applicazione nei confronti dell'imputato della causa di non punibilità prevista dall'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000). 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese p