Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021

Cassazione n. 09303/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] I3IANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale; ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, in quanto si risolve nella valorizzazione della situazione familiare e lavorativa del reo, della relazione dei servizi sociali e della regolare condotta tenuta negli ultimi anni, dati che il primo giudice ha valutato insufficienti, nella considerazione complessiva dei dati riguardanti la personalità del condannato e, in particolare, dell'assenza di una effettiva rivisitazione critica di quanto commesso, a fondare un giudizio di idoneità rieducaitiva, in concreto, della misura alternativa richiesta; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 dicembre 2021.

Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] I3IANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale; ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, in quanto si risolve nella valorizzazione della situazione familiare e lavorativa del reo, della relazione dei servizi sociali e della regolare condotta tenuta negli ultimi anni, dati che il primo giudice ha valutato insufficienti, nella considerazione complessiva dei dati riguardanti la personalità del condannato e, in particolare, dell'assenza di una effettiva rivisitazione critica di quanto commesso, a fondare un giudizio di idoneità rieducaitiva, in concreto, della misura alternativa richiesta; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09303/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris