CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 25714/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 11052-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in BARI, VIA G. PASCOLI, N. 39, rappresentato in proprio; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso il decreto n. 194/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 28/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla Corte d’Appello di Lecce il riconoscimento del proprio diritto all’equa riparazione, ex lege 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. «legge Pinto»), per l’irragionevole duratadel Ric. 2021 n. 11052 sez. S2 -ud. 04-05-2023 - 2 - procedimento di equa riparazione introdotto innanzi alla stessa Corte territoriale in data 07.11.2008 nell’interesse del client e, definit o con decreto depositato il 17.05.2010con il quale la Corte, pur accogliendo la domanda, compensava le spese di lite. Su tale statu i zione si era pronunciata la Corte di legittimità, con sentenza n. 16376 del 2015, liquidando le spese di giudizio a favore del difensore antistatario; pronuncia azionata in proprio esecutivamente dal Lojodice attraverso successivi giudizi innanzi al T.A.R. Lazio,finalizzati al pagamento delle sue spettanze in qualità di difensore antistatario; fasedi ottemperanza ancora pendente alla data di proposizione del ricorso per equo indennizzo. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte d’Appello di Lecce accoglieva la domanda di equa riparazione sulla base della complessiva durata dei giudizi, di cognizione e di ottemperanza. 2. Il professionista impugnava il decreto del procedimento monitorio innanzi alla Corte d’Appello di Lecce che, con decreto n. 194/2021, in accoglimento dell’opposizione al medesimo decreto elevata dall’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Lecce ex art. 5 - ter legge n. 89 del 2001, riuniti i due ricorsi, revocava il decreto monitorio impugnato,così decidendo: -non avendo assunto il difensore antistatario la qualità di parte nel giudizio «Pinto» presupposto , intentato nell’interesse del cliente , egli non ha diritto ad alcun indennizzo per l’irragionevole durata di quel procedimento; -relativamente al giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il Lojodice ha assunto la posizione di parte, la domanda di equa riparazione andava proposta nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), secondo la chiara previsione dell’art. 3, comma Ric. 2021 n. 11052 sez. S2 -ud. 04-05-2023 - 3 - 2, legge n. 89 del 2001, e in virtù dell’applicazione dell’art. 4, legge 25 marzo 1958, n. 260; 2.1. Alla luce di quanto stabilito, la Corte distrettuale assegnava al ricorrente termine di 15 giorni per la riassunzione del giudizio nei confronti del MEF. 3. Avverso detto decreto proponeva ricorso per cassazione il Lojodice, affidandolo a tre motivi. Si difendeva il Ministero della Giustizia depositando controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. –omesso esame e omessa decisione sulla domanda proposta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in proprio – contraddittoria motivazione e violazione dell’ art. 1 bis , legge n. 89/2001– violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 260 del 1958. La doglianza si articola in tre censure . Con la prima il ricorrente sostiene che la Corte d’Appello di Leccesarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione, in quanto egli vantava la sua qualità di parte nell’affermare il diritto all’equa riparazione non già nel la causa promossa nell’interesse del proprio assistito, ma nel lo speciale procedimento introdotto nel proprio esclusivo interesse ai sensi dell’art.93 cod. proc. civ. per ottenere la distrazione delle spese. Con la seconda censura il Lojodice rileva di non aver chiesto al giudice di merito di valutare la ragionevole durata di due distinti procedimenti, l’uno di cognizione e l’altro di esecuzione, avendo invece dedotto un diritto proprio e autonomo nell’ambito di un unico giudizio presupposto (v. Cass. Sez. U, n. 19883 del 2019), la cui fase di cognizione avrebbe dovuto essere valutata unitariamenteal procediment o di esecuzione. Infine, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, in applicazione dell’art. 4 della legge 24 marzo 1958, n. 260, avrebbe Ric. 2021 n. 11052 sez. S2 -ud. 04-05-2023 - 4 - accolto l’opposizione del Ministero della Giustizia in ordine all’individuazione della controparte pubblica, oss ia il Min istero dell’Economia e delle Finanze. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione falsa applicazione degli artt. 93 e 112 cod. proc. civ. – omesso esame e d omessa decisione sull’opposizione proposta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in proprio –violazione e falsa applicazione dell’artt. 2bis, comma 3, legge n. 89/2001. A giudizio del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente omesso di determinareil valore del giudizio presupposto e, di conseguenza, l’importo degli onorari che gli sarebbero dovuti per l’opposizione. 3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 93 e 112 cod. proc. civ. – omesso esame ed omessa decisione sull’opposizione proposta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sulla memoria di risposta all’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia – violazione e falsa applicazione dell’artt. 2 bis, comma 3, legge n. 89del 2001, e dell’art. 6, para. 1, della CEDU– sentenza Cassazione Sezioni Unite n. 19833/2019. Il ricorrente sostiene che la Corte distrettuale, nel negargli la qualità di partein un procedimento che dovrebbe essere considerato unitario nelle due fasi di cognizione ed esecuzione del giudizio presupposto, avrebbe disatteso l’insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (espresso con sentenza n.19833 del 2029), secondo cuiallorquando sia fatta valere dinanzi al giudice, nel processo civile o amministrativo, una situazione giuridica soggettiva di vantaggio riconosciuta con decisione definitiva e obbligatoria – come quella attribuita al Lojodice ex art. 93 cod. proc. civ.- e tale decisione non sia stata spontaneamente ottemperata dall’obbligato, ove il titolare di detta situazione giuridica soggettiva abbia scelto di promuovere l’esecuzione del titolo si impone di considerare l’articolato Ric. 2021 n. 11052 sez. S2 -ud. 04-05-2023 - 5 - procedimento come unico. C o sì decidendo , la Corte distrettuale avrebbe anche disatteso l ’interpretazione «convenzionalmente» orientata dell’art. 6, par. 1 CEDU ( come interpretato dalla Corte di Cassazione, Sezioni unite n. 193883/2019,e dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritto dell’Uomo ivi richiamata), in applicazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale. 4. Il primo e terzo motivo saranno esaminati congiuntamente, in quanto entrambi propongono le medesime doglianze, sintetizzabili nella negata qualità di parte del procedimento di equa riparazione, nella natura unitaria delle fasi di cognizione ed esecuzione del procedimento presupposto e nell’interpretazione convenzionalmente orientata della normativa in tema di equa riparazione. Entrambi i mezzi di impugnazione sono inammissibili per le ragioni che seguono. 4.1. In disparte l’inammissibilità dei mezzi di gravame derivante dall’integrale trascrizione dei precedenti atti difensivi con la tecnica dell’assemblaggio (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5698 del 11/04/2012 - Rv. 621813-01), puntualmente messa in rilievo nel controricorso (p. 3), oltretutto utilizzando una scrittura deliberatamente disorganica e ripetitiva. 4.2. Le doglianzesono inammissibili exart. 360-bis, n. 1) cod. proc. civ., in quanto il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, né l'esame dei motivi offre elementi per mutare l'orientamentodella stessa. 4.3. Non può, innanzitutto, trovare accoglimento la tesi del ricorrente secondo cui l’istanza di distrazione delle spese costituirebbe domanda introduttiva di uno speciale procedimento, disciplinato dall’art. 93 cod. proc. civ., nel quale l’avvocato antistatario assumerebbe la veste di parte e sarebbe, pertanto, legittimato a dolersi della relativa irragionevole durata. Secondo il costante orientamento di Ric. 2021 n. 11052 sez. S2 -ud. 04-05-2023 - 6 - questa Corte, infatti, l’istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l’esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale (cfr. Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 25247 del 25/10/2017, Rv. 646824; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9062 del 15/04/2010, Rv. 612482; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 15964 del 18/05/2022, Rv. 664884). Si è chiarito, altresì, che la domanda di distrazione delle spese, che non può essere proposta in un giudizio autonomo e separato (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 809 del 14/01/2011, Rv. 616326), non presenta i caratteri della domanda giudiziale in senso proprio, posto che può essere avanzata anche oralmente all’udienza di discussione della causa, o in sede di precisazione delle conclusioni, o anche nella comparsa conclusionale, sottraendosi al regime processuale di tipo preclusivo e decadenziale proprio della domanda giudiziale. Il distrattario, inoltre, non è gravato dall’onere della prova della sua dichiarazione di anticipazione delle spese, la quale è da ritenersi vincolante per il giudice, nel senso che questi non ha alcun margine di sindacato su di essa. Conseguentemente, il provvedimento che dispone sulla distrazione, piuttosto che una statuizione della sentenza in senso stretto, è considerato alla stregua di un autonomo provvedimento formalmente cumulato con questa, esclusivamente inerente al rapporto che intercorre tra il difensore ed il suo cliente vittorioso. (cfr. Cass., Sez. Un., Sentenza n. 31033 del 27/11/2019; Cass., Sez. Un., Sentenza n. 8562 del 26/03/2021). In coerenza con tali principi, si è affermato che, in caso di omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, il difensore Ric. 2021 n. 11052 sez. S2 -ud. 04-05-2023 - 7 - può far luogo non già all’impugnazione della sentenza nelle vie ordinarie, ma soltanto al procedimento di correzione dell’errore materiale (cfr. Cass., Sez. Un., sentenza n. 16037 del 07/07/2010). 4.3.1.Deve essere, pertanto, confermata la pronuncia della Corte d’Appello di Lecce nella parte in cui ha correttamente rigettato la domanda di equa riparazione proposta dal Lojodice contro il Ministero della Giustizia, per l’irragionevole durata della fase cognitiva del giudizio presupposto, nella quale egli non ha assunto la veste di parte. 4.4. Il consolidato orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, ha dunque escluso che l’avvocato antistatario possa averediritto all’indennizzo per l’irragionevole durata del processo nel quale abbia prestato la propria opera professionale, in quanto il conseguimento della pronuncia sulla distrazione è evento che dipende, sia nell’an che nel quando , dalla pronuncia sulla domanda giudiziale che ha determinato l’insorgere del relativo processo, sicché l’istanza di distrazione, proprio per il suo carattere accessorio (viepiù di secondo grado), non può di per sé governare i tempi del processo, ma solo pedissequamente adeguarsi a quelli dettati per il giudizio sulla pretesa «principale» (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 11623 del 04/05/2023 -Rv. 667764 – 01; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17521 del 31/05/2022; Cass., Sez. 6-2, Sentenza n. 21654 del 26/10/2016; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16608 del 28/09/2012,Rv. 624089), e pertanto quella del difensore antistatario non può essere equiparata ad una situazione giuridica soggettiva autonoma (come si deduce chiaramente da Cass.n. 16037/2010). 4.4.1. Tale conclusione, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non si risolve in una violazione dell’art. 6 par. 1 CEDU: infatti, «… sebbene l’art. 86 cod. proc. civ. abiliti l’avvocato alla difesa personale in giudizio, una cosa è l’agire a tutela d’un proprio diritto, Ric. 2021 n. 11052 sez. S2 -ud. 04-05-2023 - 8 - altra è utilizzare il patrocinio di terzi per veicolare in aggiunta una pretesa propria di carattere dipendente. L’art. 6, par. 1 CEDU, in attuazione del quale opera la legge n. 89/01, stabilisce che ogni persona ha diritto a che si svolga in tempi ragionevoli il «suo» processo, non quello di altrial quale, per ragioni diverse e interne, sia altrimenti interessata pur senza diventarne parte in senso stretto» (così, in motivazione, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 18577 del 09/06/2022). 4.4.2. Alla luce di quanto sopra riferito, non può, pertanto, trovare applicazione il principio affermato da questa Corte (Cass. Sez. U, n. 19883 del 23.07.2019; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18577 del 09.06.2022, pronunce peraltro richiamate dal ricorrente), in virtù del quale la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all'indennizzo a carico dello Stato debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato, in quanto detto principiosi riferisce all’ipotesi in cui il processo presupposto abbia avuto a sua volta ad oggetto un giudizio di equa riparazione avente come parte processuale il cliente del difensore antistatario e, all’esito dello stesso, lo Stato sia risultato debitore (inadempiente) dell’indennizzo Pinto. Diversamente nel caso di specie, il credito fatto valere dal Lojodice nella fase di cognizione non aveva ad oggetto l’indennizzo per equa riparazione, bensì le spese di lite, liquidate con distrazione, per il pagamento delle quali egli ha introdotto il giudizio di ottemperanza, solo rispetto al quale il giudice del merito dovrà accertare la definizione nei termini di ragionevole durata. 4.5. Infine- a prescindere dalla fuorviante doglianza sollevata dal ricorrente, che sembra piuttosto avallare, non già c ensurare , il provvedimento della Corte distrettuale(p. 12 del ricorso, righi 24- 35) - occorre precisare che la Corte d’Appello di Lecce ha correttamente Ric. 2021 n. 11052 sez. S2 -ud. 04-05-2023 - 9 - assegnato termine per la riassunzione del giudizio nei confronti del MEF, dopo aver altrettanto correttamente riconosciuto al Lojod i ce l’assunzione della posizione di parte nel procedimento di ottemperanza. Questa Corte ha, infatti, chiarito che, in tema di equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001, la parte che intende accampare pretese riparatorie del pregiudizio derivatole dalla non ragionevole durata di giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, davanti a giudici ordinari e a giudici amministrativi, deve convenire in giudizio sia il Ministero della Giustizia che la Presidenza del Consiglio (oggi il MEF), non potendo valere la regola della prevalenza, nella formazione del termine irragionevole, di un tipo di giudizio rispetto a un altro (Cass.n. 15603/2006, conf. da Cass. Sez. 2, n. 33764 del 16.11.2022). 4.5.1. Nella specie, peraltro, la questione in punto di titolarità passiva dell’obbligazione indennitaria deve essere limitata, per le ragioni sopra esposte, alla l e gittimazione del MEF, rivestendo il difensore antistatario la qualità di parte nel solo giudizio di ottemperanza. Questione che aveva costituito specifico motivo di opposizioneda parte dell’Avvocatura dello Stato. Appare al Collegio che la Corte distrettuale abbia fatto corretta applicazione della regola posta dall’art. 4 della legge n. 260/1958, a mente del quale «l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato. Tale indicazione non è più eccepibile. Il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato. L'eccezione rimette in termini la parte» (Cass. n. 25 499/2021; in senso conforme Cass. n. 15219/2022). Ric. 2021 n. 11052 sez. S2 -ud. 04-05-2023 - 10 - 5. Avendo il Collegio rigettato il primo e terzo motivo del ricorso, il secondo mezzoresta assorbito. 6. Il ricorso è,pertanto, rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Non ricorrono - ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 - i presupposti processuali per il raddoppio del contributo, trattandosi di ricorsoproposto per equa riparazione. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazion