CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39912/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione ascrittogli, della mancata configurazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in favore dei ricorrenti e del diniego ad entrambi delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata quanto alla dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], e pag. 4 della sentenza impugnata quanto alle residue statuizioni); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il