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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 febbraio 2023

Cassazione n. 24637/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Cuneo che, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. 2.

Avverso la sentenza di appello, l'imputato propone ricorso a mezzo del difensore che solleva due motivi:

2.1. Inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 62, n. 6, seconda parte, cod. pen., considerato che l'imputato ebbe restituire la bicicletta di cui si era impossessato, senza che peraltro alla stessa fossero apportati danni.

2.2. Mancanza o manifesta illogicità della motivazione per non avere la Corte territoriale affrontato l'ulteriore profilo censurato dall'appellante ed afferente al ridimensionamento complessivo del fatto.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. In data 02/02/2023, è pervenuta memoria difensiva di replica alle conclusioni del Procuratore generale, con cui l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso.

5. Il ricorso è inammissibile.

La censura articolata nel primo motivo di ricorso, oltre ad essere sviluppata su un non consentito riesame nel merito, è stata proposta per la prima volta in questa sede di legittimità.

Come, infatti, si evince dalla sentenza impugnata (p. 3), la censura era rivolta all'art. 62 n. 6 cod. pen. nella sua prima parte, mentre in questa sede si invoca l'erronea applicazione della medesima disposizione nella sua seconda parte (pp. 2 e 3 del ricorso).

Il secondo motivo si appalesa del tutto generico, in quanto mal si comprende in che cosa consista la doglianza e quale sia la statuizione attinta.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento le spese processuali •et Ila somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Et.

LLj c••••3 Così deciso il 16 febbraio 2023 C.1 <7,4 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Cuneo che, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. 2. Avverso la sentenza di appello, l'imputato propone ricorso a mezzo del difensore che solleva due motivi: 2.1. Inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 62, n. 6, seconda parte, cod. pen., considerato che l'imputato ebbe restituire la bicicletta di cui si era impossessato, senza che peraltro alla stessa fossero apportati danni. 2.2. Mancanza o manifesta illogicità della motivazione per non avere la Corte territoriale affrontato l'ulteriore profilo censurato dall'appellante ed afferente al ridimensionamento complessivo del fatto. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 02/02/2023, è pervenuta memoria difensiva di replica alle conclusioni del Procuratore generale, con cui l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. 5. Il ricorso è inammissibile. La censura articolata nel primo motivo di ricorso, oltre ad essere sviluppata su un non consentito riesame nel merito, è stata proposta per la prima volta in questa sede di legittimità. Come, infatti, si evince dalla sentenza impugnata (p. 3), la censura era rivolta all'art. 62 n. 6 cod. pen. nella sua prima parte, mentre in questa sede si invoca l'erronea applicazione della medesima disposizione nella sua seconda parte (pp. 2 e 3 del ricorso). Il secondo motivo si appalesa del tutto generico, in quanto mal si comprende in che cosa consista la doglianza e quale sia la statuizione attinta. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento le spese processuali •et Ila somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Et. LLj c••••3 Così deciso il 16 febbraio 2023 C.1 <7,4 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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