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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05841/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 26472/2025 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (che, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Cassino, assolveva l'imputato ex art. 131-bis cod. pen. dal reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che il motivo con cui la difesa contesta la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha motivato sul punto in maniera logica, coerente e puntuale, valorizzando la sufficienza del dolo generico nonché l'irrilevanza dei motivi e delle finalità dell'allontanamento (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 26472/2025 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (che, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Cassino, assolveva l'imputato ex art. 131-bis cod. pen. dal reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che il motivo con cui la difesa contesta la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha motivato sul punto in maniera logica, coerente e puntuale, valorizzando la sufficienza del dolo generico nonché l'irrilevanza dei motivi e delle finalità dell'allontanamento (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23
Sentenza Cassazione n. 05841/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris