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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05293/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2018 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che il 27/11/2018 ha confermato - anche nel trattamento sanzionatorio - il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale cittadino nei suoi confronti in ordine ai delitti di rapina aggravata, per essersi impossessato delle chiavi dell'autovettura del maresciallo dell'aeronautica [OSCURATO:PERSONA], con violenza consistita nel colpire il predetto al volto ed al collo con una spranga, lesioni personali aggravate ai danni della predetta persona offesa e minacce nei confronti di due avieri intervenuti sul posto.

A sostegno del ricorso ha articolato tre motivi di impugnazione:

1.1. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., e mancanza di motivazione per avere la Corte territoriale affrontato le censure espresse con l'atto di appello, con le quali si era invocata l'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA], la riqualificazione del fatto ai sensi degli artt. 624 e 625 n.4 cod. pen. e la riduzione della pena, con un mero richiamo alla denuncia proposta dal Buttarelli, alle sommarie informazioni testimoniali rese dai due avieri intervenuti ed ai verbali di arresto

1.2. Violazione di legge per essersi riconosciuta la rapina pur essendo stato utilizzato il bastone solo dopo l'impossessamento delle chiavi ed esclusivamente al fine di poter raggiungere l'uscita dal centro militare.

2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena ed al diniego di qualsiasi riduzione del trattamento sanzionatorio.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con requisitoriaa chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. 4.1.

Il primo motivo di ricorso, in particolare, è manifestamente infondato, in quanto la motivazione della sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto delle ragioni del giudizio di condanna, evidenziando le dichiarazioni della persona offesa in ordine all'aggressione posta in essere ai suoi danni dal [OSCURATO:PERSONA] che, introdottosi all'interno dell'aeroporto militare di Centocelle, alla richiesta di esibire il pass di accesso lo aveva aggredito afferrandolo, strattonandolo, strappandogli dalle mani le chiavi dell'autovettura e con queste ferendolo al collo ed al volto dopo averlo colpito con pugni e morsi.

Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, la persona offesa riusciva comunque a sottrarsi all'aggressione, ad introdursi nell'abitacolo di un'autovettura di servizio e a raggiungere l'ingresso principale della base.

Solo successivamente il [OSCURATO:PERSONA] veniva visto aggirarsi ancora nell'aeroporto impugnando una spranga con quale minacciava di morte i presenti.

La sentenza ha dato conto anche delle ragioni che portavano a ritenere attendibili le dichiarazioni della persona offesa ed altresì dei riscontri che queste avevano, comunque, ricevuto dal referto medico in atti.

Il primo motivo di ricorso, pertanto, è anche generico, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. perì., in quanto non specifica a quale argomentazione difensiva la sentenza impugnata non avrebbe dato adeguata risposta: a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, così, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

4.2. La sentenza impugnata ha riferito, peraltro, di una violenza esercitata direttamente nei confronti della persona offesa Buttarelli - e non solo sulle chiavi allo stesso strappate di mano - sia prima che dopo dell'impossessamento delle chiavi, con spinte, morsi e pugni, nonché ferendo al collo il predetto anche con l'uso delle stesse chiavi: è inammissibile per la sua manifesta infondatezza, pertanto, anche il secondo motivo di ricorso, volto a contestare la sussistenza del reato di cui all'art. 628 cod. pen., prescindendo da tali forme di violenza.

4.3. Anche l'ultimo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, giacché la sentenza impugnata ha dato conto dei criteri adottati nella determinazione della pena rilevando la gravità dell'ingresso abusivo in una struttura militare, le violente modalità dell'aggressione al Buttarelli con pugni, morsi e l'uso della chiave a questo sottratta, le minacce rivolte a tutti i presenti e perfino l'uso di una spranga di ferro.5.

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in camera di consiglio il 28 ottobre 2021 Il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2018 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che il 27/11/2018 ha confermato - anche nel trattamento sanzionatorio - il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale cittadino nei suoi confronti in ordine ai delitti di rapina aggravata, per essersi impossessato delle chiavi dell'autovettura del maresciallo dell'aeronautica [OSCURATO:PERSONA], con violenza consistita nel colpire il predetto al volto ed al collo con una spranga, lesioni personali aggravate ai danni della predetta persona offesa e minacce nei confronti di due avieri intervenuti sul posto. A sostegno del ricorso ha articolato tre motivi di impugnazione: 1.1. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., e mancanza di motivazione per avere la Corte territoriale affrontato le censure espresse con l'atto di appello, con le quali si era invocata l'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA], la riqualificazione del fatto ai sensi degli artt. 624 e 625 n.4 cod. pen. e la riduzione della pena, con un mero richiamo alla denuncia proposta dal Buttarelli, alle sommarie informazioni testimoniali rese dai due avieri intervenuti ed ai verbali di arresto 1.2. Violazione di legge per essersi riconosciuta la rapina pur essendo stato utilizzato il bastone solo dopo l'impossessamento delle chiavi ed esclusivamente al fine di poter raggiungere l'uscita dal centro militare. 2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena ed al diniego di qualsiasi riduzione del trattamento sanzionatorio. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con requisitoriaa chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. 4.1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è manifestamente infondato, in quanto la motivazione della sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto delle ragioni del giudizio di condanna, evidenziando le dichiarazioni della persona offesa in ordine all'aggressione posta in essere ai suoi danni dal [OSCURATO:PERSONA] che, introdottosi all'interno dell'aeroporto militare di Centocelle, alla richiesta di esibire il pass di accesso lo aveva aggredito afferrandolo, strattonandolo, strappandogli dalle mani le chiavi dell'autovettura e con queste ferendolo al collo ed al volto dopo averlo colpito con pugni e morsi. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, la persona offesa riusciva comunque a sottrarsi all'aggressione, ad introdursi nell'abitacolo di un'autovettura di servizio e a raggiungere l'ingresso principale della base. Solo successivamente il [OSCURATO:PERSONA] veniva visto aggirarsi ancora nell'aeroporto impugnando una spranga con quale minacciava di morte i presenti. La sentenza ha dato conto anche delle ragioni che portavano a ritenere attendibili le dichiarazioni della persona offesa ed altresì dei riscontri che queste avevano, comunque, ricevuto dal referto medico in atti. Il primo motivo di ricorso, pertanto, è anche generico, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. perì., in quanto non specifica a quale argomentazione difensiva la sentenza impugnata non avrebbe dato adeguata risposta: a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, così, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 4.2. La sentenza impugnata ha riferito, peraltro, di una violenza esercitata direttamente nei confronti della persona offesa Buttarelli - e non solo sulle chiavi allo stesso strappate di mano - sia prima che dopo dell'impossessamento delle chiavi, con spinte, morsi e pugni, nonché ferendo al collo il predetto anche con l'uso delle stesse chiavi: è inammissibile per la sua manifesta infondatezza, pertanto, anche il secondo motivo di ricorso, volto a contestare la sussistenza del reato di cui all'art. 628 cod. pen., prescindendo da tali forme di violenza. 4.3. Anche l'ultimo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, giacché la sentenza impugnata ha dato conto dei criteri adottati nella determinazione della pena rilevando la gravità dell'ingresso abusivo in una struttura militare, le violente modalità dell'aggressione al Buttarelli con pugni, morsi e l'uso della chiave a questo sottratta, le minacce rivolte a tutti i presenti e perfino l'uso di una spranga di ferro.5. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in camera di consiglio il 28 ottobre 2021 Il r
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