CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2023
Cassazione n. 01374/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 20 marzo 2023 che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Sondrio in composizione monocratica del 14 aprile 2022 per i delitti di cui agli artt. 582 comma secondo, 610 comma primo e 61 n. 2 cod. pen. -Considerato che l'unico motivo di ricorso con il quale il ricorrente censura la carenza della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità è manifestamente infondato in quanto reiterativo delle medesime censure già dedotte con l'atto di appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale (pag. 3 della sentenza impugnata) con motivazione immune da vizi logici; - Considerato inoltre che il motivo risulta altresì generico atteso che offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, sollecitando quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita. (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, P.G. contro [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253774). -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma in data 6 dicembre 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]