CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13502/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso, così come integrato dalle memorie difensive versate in atti, proposto avverso l'ordinanza del 3 dicembre 2024, con la quale la Corte di assise di appello di Napoli rigettava la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-3 del provvedimento impugnato, per gli ultimi due dei quali il vincolo invocato era già stato riconosciuto dal giudice di cognizione. Ritenuto che, al contrario di quanto dedotto dal ricorrente, le ipotesi di reato giudicate dalle sentenze di cui ai punti 2 e 3 e quella giudicate dalla sentenza di cui al punto 1 non risultavano tra loro omogenee sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione criminosa, tenuto conto del fatto che le condotte illecite poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] già sottoposte a unificazione non apparivano collegate al residuo tentato omicidio, pur commesso dallo stesso ricorrente, che veniva compiuto, come correttamente evidenziato a pagina 2 del provvedimento censurato, per «ragioni concretizzatesi soltanto il giorno della sua realizzazione precedentemente inesistenti [...]». Ritenuto che laddove il vincolo della continuazione sia invocato in sede esecutiva con riferimento a una pluralità di reati, collegati a un'organizzazione mafiosa, analogamente al caso di [OSCURATO:PERSONA], non è sufficiente il riferimento all'astratta omogeneità dei reati, occorrendo «una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione» (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec