CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10388/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2020 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito, in difesa dell'imputata, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia confermava quella del locale Tribunale, pronunciata il 16 novembre 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata dichiarata colpevole dei reati di cui agli artt. 12, comma 5-bis, e 22, comma 12, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. innm.), rispettivamente contestati ai capi A) e B) della rubrica, ed era stata condannata alla pena ritenuta di giustizia. Secondo quanto accertato in sede di merito, l'imputata, titolare in Brescia di un'impresa individuale, avente ad oggetto la produzione artigianale di calzature, aveva occupato alle sue dipendenze, dal 2005 al novembre 2014, il cittadino albanese [OSCURATO:PERSONA], sprovvisto di titolo di soggiorno in Italia, e gli aveva dato altresì alloggio, avendo - in parziale corrispettivo della prestazione di lavoro subordinato, resa in assenza di corrispondente formalizzazione e dissimulata dalla stipula di un contratto di associazione in partecipazione, e quindi al fine di profitto di assicurarsi l'opera di un valente manovale - sublocato a quest'ultimo l'appartamento ove viveva. 2. L'imputata ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Con un primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe desunto l'impiego subordinato del cittadino straniero presso l'impresa artigiana della ricorrente dalla clausola del contratto di locazione dell'immobile, in cui era sancito che il rapporto veniva istituito «per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria (foresteria) per un proprio dipendente». La Corte stessa avrebbe valutato tale elemento alla stregua di una confessione stragiudiziale -istituto che non troverebbe però cittadinanza nel processo penale- e a tale elemento avrebbe erroneamente attribuito valore probatorio dirimente. La clausola contrattuale non conterrebbe, viceversa, alcun riferimento, neppure indiretto, alla persona di [OSCURATO:PERSONA]. La clausola sarebbe stata apposta in un contesto estraneo ai fatti di causa e risalente nel tempo, esprimendo un mero intendimento. In ogni caso la confessione dell'imputato, in sede penale, andrebbe sempre apprezzata nella sua genuinità, a sostegno della quale sarebbero necessari elementi di corroborazione che, nella specie, non sarebbero stati invece ricercati. Con un secondo motivo la ricorrente deduce violazione di legge. La Corte di appello avrebbe desunto la natura simulata del contratto di associazione in partecipazione dal fatto che il relativo documento venne prodotto solo nel corso dell'istruttoria dibattimentale, e non fu esibito cinque anni prima alla polizia t giudiziaria che eseguì l'accertamento presso il laboratorio artigiano, né agli inquirenti durante le indagini. Tale ragionamento sarebbe viziato, essendo sempre in facoltà dell'imputato far acquisire documenti in giudizio, anche oltre il termine stabilito per le richieste di prova a norma dell'art. 493 cod. proc. pen. Con un terzo motivo la ricorrente deduce violazione di legge. La Corte di appello non avrebbe fatto buon governo della normativa civilistica che regolava, con riferimento al tempo della stipula del contratto, regolarmente registrato il 6 aprile 2006, il rapporto di associazione in partecipazione. All'epoca, la legge consentiva la stipula di accordi con apporto esclusivo di lavoro da parte dell'associato e con esclusione di quest'ultimo dalle eventuali perdite di esercizio. Tali caratteri, impressi al rapporto di causa, non avevano alcunché di sospetto. A torto, la Corte di appello li avrebbe ritenuti indicativi di simulazione, in tal modo omettendo ogni reale accertamento in punto di assoggettamento del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare dell'imprenditore, in cui si concreta la subordinazione. Con un quarto motivo (erroneamente numerato come quinto) la ricorrente deduce vizio di motivazione. Il riscontro del fine di profitto, che integra il dolo specifico del reato di cui all'art. 12, comma 5-bis, T.U. imm., sarebbe affidato, nella sentenza impugnata, a semplici congetture, ossia ad ipotesi non suffragate da massime di esperienza e insuscettibili di verifica empirica. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi tre motivi di ricorso - connessi perché riferiti al ragionamento probatorio che ha determinato l'affermazione di penale responsabilità in ordine al capo b) della rubrica, e passibili di trattazione congiunta - sono infondati. 2. La Corte di appello ha tratto il convincimento che il cittadino albanese [OSCURATO:PERSONA] fosse impiegato presso l'imputata in qualità di lavoratore subordinato da un complesso di indici, gravi precisi e concordanti tra di loro, logicamente apprezzati, ed esattamente: - dalla clausola del contratto originario di locazione dell'immobile, che esplicitamente prevedeva l'instaurazione del rapporto ad uso foresteria per le esigenze di un lavoratore dipendente, che non può non identificarsi con colui che ha poi continuativamente abitato l'alloggio. Si tenga del resto presente che il rapporto di locazione, mentre [OSCURATO:PERSONA] già occupava l'immobile, è stato più volte prorogato, sempre con la medesima formale causale;- la mancata tempestiva rappresentazione, mentre erano in corso gli accertamenti di polizia giudiziaria, della pretesa natura autonoma del rapporto di lavoro; - le evidenti anomalie del preteso rapporto di associazione in partecipazione, caratterizzato non solo dalla presenza di un'espressa clausola di esclusione dell'associato dalle perdite, in sé ancora compatibile con lo schema legale, secondo la normativa del tempo, ma altresì dall'assenza di emergenti elementi che permettessero di considerare il lavoratore coinvolto nel rischio d'impresa, come il formale adempimento nei suoi confronti dell'obbligo di rendicontazione contabile di fine esercizio, sulla cui base si sarebbe dovuta parametrare la remunerazíone in forma di compartecipazione agli utili; - le condotte tese a nascondere la presenza dell'interessato in azienda come lavoratore, espressive di assenza di buona fede. Il primo motivo, dunque, non ha pregio perché non è solo dalla clausola contrattuale, in realtà non annoverabile alla stregua di una dichiarazione confessoria, e da valere, piuttosto, quale elemento concorrente di prova critica, che la sentenza impugnata ha fatto discendere la penale responsabilità in ordine al reato sub B). Il quadro probatorio si articola in un complesso di circostanze, parte delle quali la ricorrente neppure contesta e di cui certamente non coglie la valenza dimostrativa sinergica. Il secondo motivo non ha pregio, perché la sentenza impugnata non mette in discussione l'ammissibilità, in sé, della produzione documentale rappresentata dal contratto di associazione in partecipazione, effettuata a dibattimento in corso, ma rileva la scarsa credibilità della situazione ivi rappresentata, che sarebbe apparsa tanto più convincente quanto fosse stata coeva, o ravvicinata, rispetto all'accertamento. Il terzo motivo non ha pregio, perché la simulazione del rapporto di associazione in partecipazione è correlata, oltre che al rilievo che precede, al sostanziale mancato riscontro, ampiamente argomentato, dell'esistenza di un effettivo rischio d'impresa in capo al lavoratore. 3. Il quarto motivo è, esso stesso, infondato. Il fine di profitto, che integra l'elemento di dolo specifico del reato di cui al capo A), è individuato attraverso deduzioni logiche, perfettamente coerenti con la ricostruzione motivatamente accolta dalla sentenza impugnata. L'imprenditrice concesse alloggio, sopportando le relative spese, al valente manovale [OSCURATO:PERSONA], straniero sprovvisto di titolo legale di soggiorno, occupato presso la sua azienda. Il nesso sinallagmatico con la prestazione lavorativa è di tutta evidenza, venendo l'esborso ad integrare una forma (concorrente) di remunerazione in natura della prestazione stessa, da cui l'imputata ricavava sicure utilità valutabili in termini economico-patrimoniali. E in tale prospettiva l'imputata ha agito. La sentenza impugnata, che sul punto conclude in termini, appare impeccabile. 4. Il ricorso è conclusivamente respinto. La ricorrente è condannata alle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processua