CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2024
Cassazione n. 15748/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell'impugnazione non supera il vaglio di ammissibilità, risolvendosi, nonostante la formale denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, nella sollecitazione di non consentiti apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito. Il provvedimento impugnato ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione dell'affidamento in prova, oltre che sulla gravità dei reati in esecuzione e sulla personalità negativa desunta dai precedenti penali, su modifiche condotte commesse in corso di esecuzione, che avevano determinato la revoca del programma di protezione e l'applicazione di un sanzione disciplinare, sulla fragilità del processo di revisione critica a causa di problemi familiari, di salute e sulla mancata sperimentazione di permessi premio anche a causa del diniego per assenza di presupposti. Si tratta di elementi che nel loro complesso escludono anche il ravvedimento necessario per l'ammissione del collaboratore di giustizia ai benefici. Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli e a confutare quelli ritenuti di segno contrario. 2. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.NI. Dichiara inammissibile il ricorso e condannaÚA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 28 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]