CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021
Cassazione n. 40947/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2020 del TRIBUNALE di CASSINO cGto avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in data 8 luglio 2020, il Tribunale di Callo ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei delitti p. e p. dagli artt. 455 cod.pen. (capi da A a D), recependo l'accordo in tal senso raggiunto dal difensore dell'imputato con il Pubblico Ministero. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore del Benvenuto, articolando due motivi, con i quali deduce il vizio argomentativo in relazione alla sussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.proc.pen. e il vizio di violazione di legge in ordine alla congruità della pena, considerato che non era stata applicata la riduzione prevista per le attenuanti generiche nella sua massima estensione. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 4. L' inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen.. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]