CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 dicembre 2024
Cassazione n. 21150/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG O AtZ f LI? c_C-() scOn' t>i ; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 26 settembre 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha respinto la domanda di detenzione domiciliare introdotta da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In motivazione si afferma: a) che la pena residua è superiore ad anni due di reclusione; b) che, in ogni caso, quanto al profilo delle condizioni di salute non vi è prova della gravità delle medesime e il Lovero risulta, secondo il Tribunale, soggetto del tutto inaffidabile - in prospettiva di tutela della collettività - in ragione dei numerosi e gravi precedenti penali, della negativa condotta carceraria e della sostanziale assenza di revisione critica. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente contesta la modalità di computo della pena residua da espiare, con fine pena che andrebbe, in realtà, posizionato al 3.12.2024, dunque ben inferiore a due anni. Da qui deduce una sorta di travisamento di fatto che avrebbe inciso sulle valutazioni del Tribunale. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Il Tribunale, al di là del computo del fine pena, ha espresso un giudizio di attuale e consistente pericolosità sociale del Lovero, tale da inibire l'accesso a qualsivoglia misura alternativa alla detenzione. Con tale parte della decisione il ricorrente omette del tutto di confrontarsi, senza considerare che anche in ipotesi di rettifica del 'fine pena' la decisione è comunque tale da inibire la fruizione della detenzione domiciliare, dovendosi ritenere decisiva la prognosi negativa circa la possibilità di effettivo recupero e circa l'osservanza dei limiti correlati alla applicazione di misure alternative. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il i.