CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 07160/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8265/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domicili ata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATEe [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimate – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 1063/6/2020depositata in data 18.2.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 14.12.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; N. 8265/21 R.G. Rilevatoche: -[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione , affidato a d un unico motiv o , avverso la sentenza in epigrafe, con cui la C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, accogliendo il gravame dell’Agenzia delle Entrate, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso originario di essa contribuente , senza tuttavia verificare se l’appello erariale contro la sentenza di primo grado, che aveva invece annullato l’avviso di iscrizione ipotecaria, fosse stato tempestivamente proposto o meno; -l’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sono rimaste intimat e ; Ritenuto che: - si renda necessario, ai fini della decisione, esaminare la documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate unitamente al proprio appello, donde la necessità di acquisire il fascicolo d’ufficio del giudizio d’appello, la cui trasmissione è stata tempestivamente richiesta e depositata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 369, comma 2, c.p.c.; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, dinanzi alla Sezione Tributaria, disponendo l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio d’appello e mandando la Cancelleria per gli adempimenti. Roma, così deciso nella