CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2025
Cassazione n. 23533/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di A. Essekkaki; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della recidiva infraquenquennale e conseguente prescrizione del reato di calunnia, commesso il 19 marzo 2012. Premesso che, in appello, non era stata contestata l'applicazione della recidiva (che in primo grado era stata bilanciata con le generiche prevalenti e, quindi applicata), è manifestamente infondato il motivo di ricorso che ne contesta la sussistenza "perché il reato non era stato commesso entro i cinque anni dalla precedente sentenza di condanna intervenuta il 7 febbraio 2007" poiché, invece, ai fini dell'applicazione della recidiva infraquinquennale rileva la data di irrevocabilità della sentenza, nel caso intervenuta il 17 luglio 2007, quale termine per il computo (Sez. 2, n. 32785 del 13/07/2021, Amadasi, Rv. 281860 - 01). Ne consegue la manifesta infondatezza anche della eccepita prescrizione non essendo decorsi alla data odierna anni tredici e mesi sei che corrispondono ai termini massimi, di prescrizione del reato di calunnia in presenza di recidiva infraquinquennale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2025 La Consigliera relatrice Il P