CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06065/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le note conclusive 1:rasmesse dalle parti civili costituite; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo motivo rileva asserite violazioni nella formazione della prova relativa deposizione testimoniale della persona offesa Benedettini - sia per la lettura integrale, all'atto della escussione, della relazione di servizio stesa dallo stesso teste e relativa ai fatti oggetto di giudizio in ritenuta violazione del disposto di cui all'art. 499 comma 5 cpp, sia per la natura meramente suggestiva delle domande formulate nel corso del relativo esame- per più versi inconferenti ( non risulta che alle dette modalità di escussione della prova in questione la difesa dell'imputato abbia opposto alcunché nel corso della relativa assunzione la quale, del resto, nel contraddittorio delle parti, consente la consultazione degli scritti preventivamente redatti dalle parti, essendo indifferente che l'aiuto alla memoria garantito da tale consultazione sia parziale o totale, atteso che l'art 499 comma 5 non distingue tra tali due forme di ausilio); il secondo motivo, oltre che formulato attraverso una tecnica redazionale non consentita per la genericità della relativa deduzione (perché, piuttosto che individuare specifici vuoti decisori rispetto ad altrettanto definiti rilievi articolati con il gravame di merito, la difesa ha pedissequamente trascritto il contenuto dei due atti, trascurando di indicare le specifiche pretermissioni destinate, per il loro rilievo dirimente, a viziare la sentenza impugnata) è comunque manifestamente infondato, atteso che la lettura delle due decisioni di merito e delle prove orali rese dalle due persone offese ( in particolare ripresa dalla sentenza appellata), da adeguato conto del contegno non solo dispregiativo ( unicamente ritenuto dalla difesa) ma anche concretamente minaccioso e oppositivo, ricavabile dal complessivo e aggressivo atteggiamento tenuto dall'imputato nei confronti dei soggetti qualificati, nel cui contesto vanno immediatamente letti e valutati, a tacer d'altro, i riferimenti resi da Fidanza al ruolo pubblico all'epoca rivestito (" se non lo hai capito sono assessore"), proferiti contestualmente ad interlocuzioni dal contenuto inequivocabilmente intimidatorio ( "ti faccio vedere cosa vi succede a tutti e due"), tali da rendere manifestamente inconferente l'assunto difensivo; il terzo motivo, con il quale si contrasta la tenuta motivazionale della decisione gravata nel giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti atipiche e della sospensione condizionale della pena è generico perché, come in appello, non risultano precisate le specifiche ragioni, pretermesse dai giudici del merito, utili ad orientare in termini diversi la relativa valutazione e il conseguente giudizio discrezionale su entrambi tali temi, se del caso anche ai sensi dell'art. 164 comma 4 cod. pen. ( aspetti di certo non ricavabili, con riguardo alla sospensione condizionale, dalla apodittica affermazione del modesto disvalore penale delle precedenti condanne a pena sospesa); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. ma non la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado in favore delle costituite parti civili, il cui contributo difensivo non ha inciso sulla decisione in esame; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 ge