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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22799/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per morte dell'imputato; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 27/09/2021 del Tribunale di Milano di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 646 e 61, primo comma, n. 7) e n. 11), cod. pen.

Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] Si deve rilevare che, nelle more del procedimento, il 08/03/2023, è intervenuto il decesso dell'imputato, come risulta dal certificato di morte depositato dal suo difensore.

Per l'effetto, il reato contestato al medesimo si è estinto, ai sensi dell'art.150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

La morte dell'imputato intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione, infatti, impone l'annullamento senza rinvio, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tanto più quando non risulti dal testo del provvedimento impugnato, come nel caso di specie, l'evidenza (Sez.

U, n. 30 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217245- 01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per morte dell'imputato; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 27/09/2021 del Tribunale di Milano di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 646 e 61, primo comma, n. 7) e n. 11), cod. pen. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] Si deve rilevare che, nelle more del procedimento, il 08/03/2023, è intervenuto il decesso dell'imputato, come risulta dal certificato di morte depositato dal suo difensore. Per l'effetto, il reato contestato al medesimo si è estinto, ai sensi dell'art.150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. La morte dell'imputato intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione, infatti, impone l'annullamento senza rinvio, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tanto più quando non risulti dal testo del provvedimento impugnato, come nel caso di specie, l'evidenza (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217245- 01). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma, i
Sentenza Cassazione n. 22799/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris