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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 febbraio 2025

Cassazione n. 22609/2025

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 5 febbraio 2025 il Tribunale di Venezia ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto di convalida di sequestro preventivo del 24 dicembre 2024, notificato il 14 gennaio 2025, del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, di un’area nella quale era stato realizzato un deposito incontrollato di rifiuti, in relazione al reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, per essere la richiesta stata proposta nei confronti del provvedimento di convalida, trattandosi di provvedimento provvisorio non soggetto a impugnazione.

2. Avverso tale ordinanza lo stesso Gorinati ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a un unico motivo, con il quale ha denunciato, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., evidenziando che con un unico provvedimento il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia aveva contestualmente convalidato il sequestro preventivo eseguito d’urgenza dalla polizia giudiziaria e disposto tale misura in accoglimento della richiesta del Pubblico ministero, con la conseguente erroneità della affermazione della non impugnabilità del provvedimento oggetto della richiesta di riesame, essendo simultaneamente e con il medesimo provvedimento stato adottato il decreto di sequestro, che costituiva l’oggetto dell’impugnazione, come emergente con chiarezza dalle ragioni poste a fondamento della stessa.

Ha quindi concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia per la decisione nel merito della propria richiesta di riesame. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, fissato per la decisione senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., è inammissibile a causa della sua tardività.

Esso, infatti, proposto nei confronti di ordinanza emessa il 5 febbraio 2025, depositata nella parte motiva il 6 febbraio 2025, comunicata al difensore del richiedente a mezzo p.e.c. in data 5 febbraio 2025 nella parte dispositiva e in data 11 febbraio 2025 anche al ricorrente, è stato proposto con atto depositato il 5 marzo 2025, ossia oltre il termine di 15 giorni stabilito dall’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per proporre impugnazione avverso i provvedimenti emessi, come quello in esame, in seguito a procedimento in camera di consiglio.

Tale termine decorrente, a norma dell’art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento emesso a seguito di procedimento in camera di consiglio, e, quando la decorrenza è diversa per l’imputato e per il suo difensore, dall’ultima comunicazione, che nella specie è avvenuta l’11 febbraio 2025, è scaduto il 26 febbraio 2025, con la conseguente tardività del ricorso, in quanto proposto successivamente a tale scadenza, il 5 marzo 2025, circostanza che ne comporta l’inammissibilità.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 febbraio 2025 il Tribunale di Venezia ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto di convalida di sequestro preventivo del 24 dicembre 2024, notificato il 14 gennaio 2025, del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, di un’area nella quale era stato realizzato un deposito incontrollato di rifiuti, in relazione al reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, per essere la richiesta stata proposta nei confronti del provvedimento di convalida, trattandosi di provvedimento provvisorio non soggetto a impugnazione. 2. Avverso tale ordinanza lo stesso Gorinati ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a un unico motivo, con il quale ha denunciato, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., evidenziando che con un unico provvedimento il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia aveva contestualmente convalidato il sequestro preventivo eseguito d’urgenza dalla polizia giudiziaria e disposto tale misura in accoglimento della richiesta del Pubblico ministero, con la conseguente erroneità della affermazione della non impugnabilità del provvedimento oggetto della richiesta di riesame, essendo simultaneamente e con il medesimo provvedimento stato adottato il decreto di sequestro, che costituiva l’oggetto dell’impugnazione, come emergente con chiarezza dalle ragioni poste a fondamento della stessa. Ha quindi concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia per la decisione nel merito della propria richiesta di riesame. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, fissato per la decisione senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., è inammissibile a causa della sua tardività. Esso, infatti, proposto nei confronti di ordinanza emessa il 5 febbraio 2025, depositata nella parte motiva il 6 febbraio 2025, comunicata al difensore del richiedente a mezzo p.e.c. in data 5 febbraio 2025 nella parte dispositiva e in data 11 febbraio 2025 anche al ricorrente, è stato proposto con atto depositato il 5 marzo 2025, ossia oltre il termine di 15 giorni stabilito dall’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per proporre impugnazione avverso i provvedimenti emessi, come quello in esame, in seguito a procedimento in camera di consiglio. Tale termine decorrente, a norma dell’art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento emesso a seguito di procedimento in camera di consiglio, e, quando la decorrenza è diversa per l’imputato e per il suo difensore, dall’ultima comunicazione, che nella specie è avvenuta l’11 febbraio 2025, è scaduto il 26 febbraio 2025, con la conseguente tardività del ricorso, in quanto proposto successivamente a tale scadenza, il 5 marzo 2025, circostanza che ne comporta l’inammissibilità. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
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