Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2024
ECLI:EU:T:2024:457
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0541_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 10 luglio 2024 – [OSCURATO:SOCIETA] / EUIPO –
[OSCURATO:PERSONA] II ([OSCURATO:PERSONA] de Chine [OSCURATO:PERSONA] R3505 Chaara 4011)
(causa T-541/23) (
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)
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione Europea figurativo [OSCURATO:PERSONA] de Chine [OSCURATO:PERSONA] R3505 Chaara 4011 – Marchio dell'Unione Europea figurativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] 4011 B552 – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»
1.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Annullamento o riforma per motivi emersi successivamente alla pronuncia della decisione – Esclusione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 72, § 2, e 95)
(v. punto 15)
2.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Riesame dei fatti alla luce di prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso – Esclusione
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 188; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72)
(v. punto 16)
3.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 25, 26, 84, 86)
4.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Determinazione del pubblico di riferimento – Livello di attenzione del pubblico
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 32, 33)
5.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi figurativi [OSCURATO:PERSONA] de Chine [OSCURATO:PERSONA] R3505 Chaara 4011 e [OSCURATO:PERSONA] 4011 B552
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 35, 57, 60, 68, 75, 80, 88-90)
6.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Marchio complesso – Valutazione del carattere distintivo di un elemento che compone un marchio
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 39-43, 58)
7.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Ponderazione degli elementi di somiglianza o di differenza tra i segni – Considerazione delle caratteristiche intrinseche dei segni o delle condizioni di commercializzazione dei prodotti o dei servizi
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punto 87)
Dispositivo
1)
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 12 giugno 2023 (procedimento R 2017/2022-2) è annullata nella parte in cui ha annullato la decisione della divisione di opposizione del20 settembre 2022 relativa al marchio dell’Unione europea figurativo [OSCURATO:PERSONA] de Chine [OSCURATO:PERSONA] R3505 Chaara 4011 per quanto concerne il «té» rientrante nella classe 30 ai sensi dell’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato.
2)
L’EUIPO si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla [OSCURATO:SOCIETA].
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GU C 224 del 23.10.2023
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