Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 novembre 2025

Cassazione n. 39660/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - gli argomenti dedotti nei due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto il secondo consiste nella mera enunciazione della violazione di legge per violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio per le ragioni che erano state indicate nel primo motivo - in cui si sostiene che nessuno ha visto il ricorrente sui luoghi in cui è avvenuto l'incendio, anzi lo stesso è stato controllato a bordo di uno scooter a diversi chilometri di distanza dal luogo dei fatti, peraltro con tracce di fuliggine, e che la collocazione dello stesso in prossimità dei luoghi dell'incendio dipenderebbe dalle dichiarazioni della persona offesa che, però, sarebbe inattendibile - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché si risolvono in una mera richiesta di valutazione alternativa delle evidenze probatorie, che di per sé non è possibile in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519); - nel giudizio di legittimità, infatti, il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova è molto ristretto, perchè non può consistere nella rivalutazione della significatività delle prove, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 novembre 2025 Il consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - gli argomenti dedotti nei due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto il secondo consiste nella mera enunciazione della violazione di legge per violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio per le ragioni che erano state indicate nel primo motivo - in cui si sostiene che nessuno ha visto il ricorrente sui luoghi in cui è avvenuto l'incendio, anzi lo stesso è stato controllato a bordo di uno scooter a diversi chilometri di distanza dal luogo dei fatti, peraltro con tracce di fuliggine, e che la collocazione dello stesso in prossimità dei luoghi dell'incendio dipenderebbe dalle dichiarazioni della persona offesa che, però, sarebbe inattendibile - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché si risolvono in una mera richiesta di valutazione alternativa delle evidenze probatorie, che di per sé non è possibile in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519); - nel giudizio di legittimità, infatti, il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova è molto ristretto, perchè non può consistere nella rivalutazione della significatività delle prove, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 39660/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris