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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 luglio 2026

Cassazione n. 22813/2026

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in calce al ricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] delle Cave n. 55, in Roma, in persona dell’amministratorep.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procurain calce al controricorso;– controricorrente –avverso la sentenza n. 4234/2021 della Corte d’appello di Roma depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificata il 25/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 677/2022Numero sezionale 1713/2026Numero di raccolta generale 22813/2026Data pubblicazione 06/07/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la delibera assembleare adottata dalCondominio di Via delle Cave 55 in Roma il 28/5/2010, deducendone lanullità, per aver, a suo dire, immotivatamente ed illegittimamente negatol’autorizzazione all’installazione di una canna fumaria sulla pareteperimetrale secondaria dell’edificio al fine di adeguare il suo immobile allanormativa igienico-sanitaria e munirlo di impianto accessorio per estrazionefumi della cucina e/o dell’impianto termico.2.

Il Tribunale di Roma, espletata una c.t.u., rigettava la domanda,evidenziando che, come era dato apprezzare dalle fotografie versate in attie come era emerso in sede peritale, l’apposizione della canna fumaria percui è causa, in virtù del posizionamento previsto, delle sue dimensioni e delfatto di non avere alcun riferimento con l’ordito architettonico del fabbricatoe di fuoriuscire vistosamente dal vano vetrina del locale, creavaun’alterazione negativa del decoro del fabbricato, a causa dell’assenza diqualsiasi pertinenza con gli elementi architettonici dei prospetti,comportando così la disarmonia dell’insieme.3.

Sull’impugnazione del Barzaghi, la Corte d’appello di Roma rigettava ilgravame sulla base delle seguenti considerazioni:a) andava condiviso l’approccio del Tribunale il quale, invocando la necessitàche la decisione in ordine alla sussistenza o meno del diritto all’uso dellacosa comune ex art. 1102 c.c. in capo al condomino fosse assunta allastregua di una valutazione compiuta non già in astratto, bensì in concretosulla base delle prospettazioni offerte dalle parti, aveva ritenutol’illegittimità della canna fumaria, così come risultante dal progettodepositato da parte ricorrente al momento della precisazione della domandain sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., in relazione al qualeera stata espletata la c.t.u.;b) andava altresì condivisa l’impostazione del giudice di prime cure nellaparte in cui, prendendo le mosse dall’art. 1102 c.c., aveva evidenziato che2 di 11Numero registro generale 677/2022Numero sezionale 1713/2026Numero di raccolta generale 22813/2026Data pubblicazione 06/07/2026la decisione (non avrebbe potuto avere un contenuto astratto, ma) avrebbedovuto essere assunta sulla base delle prospettazioni concrete avanzatedalle parti, non potendosi affermare il diritto in astratto dell’attore adinstallare una canna fumaria, ma solo il diritto ad installare quelladeterminata canna fumaria individuata (con “un sufficiente livello diprecisazione”) alla stregua della documentazione prodotta dal medesimo inoccasione del deposito della detta memoria, con riferimento alla quale ilperito d’ufficio si era espresso;c) andava, infine, condiviso l’operato del Tribunale anche nella parte in cui,sulla base di una valutazione compiuta ex ante, alla luce del progettopresentato dal ricorrente in occasione della precisazione della domandagiudiziale, aveva rilevato in concreto che “l’apposizione della canna fumariaper cui è causa, in virtù del posizionamento previsto, delle sue dimensionie del fatto di non avere alcun riferimento con l’ordito architettonico delfabbricato e di fuoriuscire vistosamente dal vano vetrina del locale diproprietà dell’appellante, “(avrebbe creato) un’alterazione negativa deldecoro architettonico del fabbricato, a causa dell’assenza di qualsiasipertinenza linguistica con gli elementi architettonici dei prospetti,comportando così la disarmonia dell’insieme”, aggiungendo anche che nonsi sarebbe potuto pervenire ad una diversa conclusione per il solo fatto chela facciata dello stabile, ove avrebbe dovuto trovare collocazione ilmanufatto, fosse ubicata su un prospetto secondario e vedesse già appostitaluni condizionatori o discendenti pluviali.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione MarinoBarzaghi sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Via delle Cave 55 in Romaha resistito con controricorso, illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente deduce l’”error in procedendo de iure iniudicando” e la conseguente nullità della sentenza o del procedimento, inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver, a suo dire, la Corte3 di 11Numero registro generale 677/2022Numero sezionale 1713/2026Numero di raccolta generale 22813/2026Data pubblicazione 06/07/2026territoriale erroneamente ritenuto che la domanda a cui dare risposta fosseafferente a quella nuova, da lui introdotta in corso di causa con la memoriaex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., depositata il 16/05/2011, costituenteuna mutatio libelli, anziché dare risposta alla domanda di cui all’attointroduttivo del giudizio di primo grado.1.1.

Il motivo è infondato.La Corte d’appello ha condiviso l’approccio del Tribunale il quale, invocandola necessità che la decisione in ordine alla sussistenza o meno del dirittoall’uso della cosa comune ex art. 1102 c.c. in capo al condomino fosseassunta alla stregua di una valutazione compiuta non già in astratto, bensìin concreto sulla base delle prospettazioni offerte dalle parti, aveva ritenutol’illegittimità della canna fumaria così come risultante dal progettodepositato da parte ricorrente al momento della precisazione della domandain sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., in relazione al qualeera stata espletata la c.t.u..Sempre condividendo l’impostazione del giudice di prime cure, la Corted’appello ha, poi, prendendo le mosse dall’art. 1102 c.c., evidenziato che ladecisione (non avrebbe potuto avere un contenuto astratto, ma) avrebbedovuto essere assunta sulla base delle prospettazioni concrete avanzatedalle parti, non potendosi affermare il diritto in astratto dell’attore adinstallare una canna fumaria, ma solo il diritto ad installare quelladeterminata canna fumaria individuata (con “un sufficiente livello diprecisazione”) alla stregua della documentazione prodotta dal medesimo inoccasione del deposito della detta memoria, con riferimento alla quale ilperito d’ufficio si era espresso.L'installazione su parte comune di un impianto destinato al servizio di unaunità immobiliare che non renda necessaria la modificazione delle particondominiali può essere eseguita dal singolo condomino senza alcunapreventiva autorizzazione dell'assemblea.

Ne consegue che all'eventualeparere contrario alla installazione di un tale impianto espresso4 di 11Numero registro generale 677/2022Numero sezionale 1713/2026Numero di raccolta generale 22813/2026Data pubblicazione 06/07/2026dall'assemblea deve attribuirsi soltanto il valore di mero riconoscimentodell'esistenza di concrete pretese degli altri condomini rispetto allautilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante, conriferimento al quale non sussiste l'interesse ad agire per l'impugnazionedella deliberazione ai sensi dell'art. 1137 c.c. (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanzan. 1337 del 17/01/2023).La considerazione è in linea con il principio consolidato (Cass., Sez. 2,Sentenza n. 6341 del 16/05/2000; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5417 del15/04/2002), secondo cui l'appoggio di una canna fumaria al muro comuneperimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosacomune conforme alla destinazione funzionale della stessa, che ciascuncondomino - pertanto - può apportare a sue cure e spese, sempre che nonimpedisca l'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed allasicurezza dell'edificio, e non ne alteri il decoro architettonico; fenomeno -quest'ultimo - che si verifica non già quando si mutano le originali lineearchitettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamentesull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile.

Invero, nel condominio degliedifici, il giudice, nel decidere dell'incidenza di un'innovazione o di unamodifica sul decoro architettonico, deve adottare, caso per caso, criteri dimaggiore o minore rigore in considerazione delle caratteristiche del singoloedificio e/o della parte di esso interessata, accertando anche se esso avesseoriginariamente ed in quale misura un'unitarietà di linee e di stile,suscettibile di significativa alterazione in rapporto all'innovazione dedotta ingiudizio, nonché se su di essa avessero o meno inciso, menomandola,precedenti diverse modifiche operate da altri condomini.In tema di condominio negli edifici, per " decoro architettonico " deveintendersi l'estetica del fabbricato data dall'insieme delle linee e dellestrutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata,armonica fisionomia ed una specifica identità; pertanto, nessuna influenza,ai fini della tutela prevista dall'art.1120 c.c., può essere attribuita al grado5 di 11Numero registro generale 677/2022Numero sezionale 1713/2026Numero di raccolta generale 22813/2026Data pubblicazione 06/07/2026di visibilità delle innovazioni contestate, in relazione ai diversi punti diosservazione dell'edificio, ovvero alla presenza di altre pregresse modifichenon autorizzate (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 851 del 16/01/2007).

Ove siaaccertata una alterazione della fisionomia architettonica dell'edificiocondominiale (nella specie, per effetto della realizzazione di una cannafumaria apposta sulla facciata), il pregiudizio economico risultaconseguenza normalmente insita nella menomazione del decoroarchitettonico, che, costituendo una qualità del fabbricato, è tutelata, inquanto di per sé meritevole di salvaguardia, dalle norme che ne vietanol'alterazione (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 25790 del 13/11/2020).E’ evidente, pertanto, che non si è in presenza di una mutatio libelli,essendosi il Tribunale, prima, e la Corte d’appello, poi, pronunciati sullavalidità della delibera assembleare adottata il 28.5.2010 che aveva rigettatola richiesta dell’odierno ricorrente di installare una canna fumaria al serviziodel suo locale commerciale, lasciando immutati la causa petendi e il petitume considerando quanto esplicitato con la memoria istruttoria, al solo fine diindividuare con maggiore precisione su quale facciata condominiale sarebbestato installato il manufatto e quali dimensioni quest’ultimo avrebbe avutoe di conferire uno specifico incarico al consulente all’uopo designato.

Delresto, di una ipotetica mutatio libelli (sebbene rilevabile d’ufficio) si sarebbepotuta lamentare, semmai, la controparte, vale a dire il condominio.Quanto alla censura secondo cui l’assemblea condominiale gli avrebbenegato a priori, senza alcuna motivazione, l’utilizzo del muro comune,consentendolo, invece, in maniera discriminatoria ad altro condomino,anche a prescindere dal rilievo per cui della questione non vi è cenno nellasentenza qui impugnata (sicché il ricorrente avrebbe dovuto indicare conprecisione in quale fase e con quale atto processuale l’avessetempestivamente sollevata), il Barzaghi ha omesso, in violazione delprincipio di specificità, di trascrivere, almeno nei suoi passaggimaggiormente significativi (o, almeno, di riprodurne il contenuto), la6 di 11Numero registro generale 677/2022Numero sezionale 1713/2026Numero di raccolta generale 22813/2026Data pubblicazione 06/07/2026delibera assembleare impugnata, onde porre questo Collegio nellecondizioni di scrutinare la fondatezza dei suoi assunti.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 189 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la Corte di merito considerato che egli,al momento della formulazione delle conclusioni in primo grado, avevainteso sottoporre al Collegio le conclusioni riportate nell’atto introduttivo delgiudizio (per mezzo del quale aveva chiesto dichiararsi la nullità delladelibera assembleare, in quanto vietava l’utilizzo del muro comune perappoggiarvi una canna fumaria senza fornire alcuna motivazione), e nonquelle riportate nella memoria prodotta al Tribunale di Roma ex art. 183,comma 6, n. 1, c.p.c..2.1.

Il motivo, che in parte è sovrapponibile al primo, è infondato.Nel richiamare quanto già osservato nell’analisi del precedente motivo (nelsenso di escludere che vi sia stata una violazione della mutatio libelli), vaqui aggiunto che in più passaggi della sentenza (pagg. 1-2, fine 3 e 4) laCorte d’appello di Roma ha evidenziato che il Barzaghi aveva invocato ladeclaratoria di nullità della delibera condominiale adottata dall’assemblea indata [OSCURATO:DATA_NASCITA] con riferimento al diniego opposto alla sua richiesta diinstallazione di una canna fumaria al servizio del proprio localecommerciale, avendo solo all’inizio di pagina 4 riportato che l’appellanteavrebbe altresì richiesto la declaratoria del suo diritto a utilizzare il murodell’edificio condominiale per potervi installare una canna fumaria.In ogni caso, fermo restando che il ricorrente ha del tutto omesso diriprodurre le conclusioni rassegnate in primo grado e con l’atto di appello(non potendosi, quindi, escludere che avesse introdotto sin da subìto ilprofilo o, almeno, avesse con il gravame allargato il thema decidendum,come è, invece, desumibile da quanto trascritto, rispettivamente, a pag. 2e a fine pag. 11 del controricorso), le pronunce adottate all’esito dei duegradi di merito hanno avuto ad oggetto principaliter la validità della delibera7 di 11Numero registro generale 677/2022Numero sezionale 1713/2026Numero di raccolta generale 22813/2026Data pubblicazione 06/07/2026assembleare impugnata, sia pure come riflesso della legittimità del rifiutoopposto dall’assemblea all’istanza di installazione della canna fumaria.3.

Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell’omesso esame di un fattodecisivo oggetto di discussione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5),c.p.c., anche in conseguenza della violazione e/o falsa applicazione dell’art.189 c.p.c., per aver, a suo dire, la Corte d’appello omesso di esaminare che,con la delibera impugnata, l’assemblea condominiale gli avevaarbitrariamente negato, senza motivazione, la possibilità di utilizzare ilmuro comune, mentre successivamente, giunta alla discussione della voce“varie ed eventuali”, aveva concesso ad altro condomino ([OSCURATO:PERSONA])l’utilizzo del muro condominiale a seguito di una mera richiesta verbaleavanzata nella stessa assemblea, senza neanche conoscere lecaratteristiche del manufatto.3.1.

Il motivo è inammissibile.Invero, nel richiamare le considerazioni già formulate analizzando iprecedenti due motivi, va qui aggiunto che si è in presenza di una cd. doppiaconforme (né il ricorrente ha almeno dedotto che le due decisioni di meritosi fossero fondate su differenti ragioni di fatto), sicché è preclusaqualsivoglia censura di omesso esame di un fatto storico (art. 348-ter,comma 5, c.p.c., applicabile ratione temporis).Senza tralasciare che, discutendosi sulla legittimità o meno del rifiutoopposto dall’assemblea condominiale alla installazione di una cannafumaria, sarebbe stata priva dei connotati di decisività la circostanza che lastessa assemblea avesse concesso l’utilizzo dello stesso muro condominialead altro condominio, vieppiù se si considera che non sono stati neppureriportati almeno stralci della delibera impugnata.4.

Con il quarto motivo il ricorrente denunzia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., per aver i giudici di merito omesso di pronunciarsi sul vizio di eccessodi potere, sull’arbitrarietà, sulla disparità di trattamento e comunque sulla8 di 11Numero registro generale 677/2022Numero sezionale 1713/2026Numero di raccolta generale 22813/2026Data pubblicazione 06/07/2026nullità che erano stati dedotti con riferimento alla delibera assembleareimpugnata per aver concesso ad altro condomino l’utilizzazione della stessaparete condominiale per poterci collocare un grande motore dicondizionamento.4.1.

Il motivo è inammissibile, oltre che per le ragioni già espostenell’esaminare il precedente, anche perché, per come è desumibile daglistessi passaggi trascritti alle pagine 13-14 del ricorso per cassazione, ilBarzaghi ha per la prima volta denunciato il vizio di abuso, arbitrarietà e/oeccesso di potere, per aver l’assemblea adottato un trattamento difforme afavore di altro condomino, solo con l’atto di appello, laddove con lacomparsa conclusionale depositata in primo grado aveva, sia purtardivamente, sollevato incidenter tantum la questione, invocando,peraltro, esclusivamente la declaratoria di nullità o, comunque,l’annullamento della delibera perché lesiva di un proprio diritto soggettivo.5.

Con il quinto motivo il ricorrente deduce l’ultrapetizione in violazionedell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per nonaver la Corte di merito considerato che oggetto del giudizio non potevaessere la lesione o meno del decoro architettonico, in merito al qualel’assemblea condominiale non si era mai espressa nella delibera quiimpugnata, bensì esclusivamente l’accertamento della legittimità o menodella delibera nella parte in cui gli aveva negato la possibilità di utilizzare ilmuro comune, mentre allo stesso tempo aveva autorizzato un altrocondomino ad utilizzare lo stesso muro condominiale per collocarvi ungrande condizionatore.5.1.

Il motivo, che sostanzialmente è sovrapponibile ai precedenti, èinammissibile per le considerazioni già espresse in precedenza, daintendersi qui per integralmente richiamate.6.

Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 112 e/o 189 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all'art.360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver, a suo dire, la Corte d’appello9 di 11Numero registro generale 677/2022Numero sezionale 1713/2026Numero di raccolta generale 22813/2026Data pubblicazione 06/07/2026rilevato l’errore in cui era incorso il giudice di prime cure là dove avevaritenuto «che il presente giudizio mirasse all’accertamento e alla“declaratoria del diritto del ricorrente ad installare una canna fumaria lungola parete secondaria dell’edificio di Via delle Cave 55, e cioè quella di [OSCURATO:PERSONA], avente diametro esterno di cm 35, strato interno dicoibentazione di cm 2.5, colori uniformi alla facciata condominiale, distanzadalle finestre di almeno 230 cm, altezza superiore di mt. 1,5 dal colmodell’edificio più alto nel raggio di 70 mt, con vittoria di spese”, modificandocosì in corso di causa la domanda, a seguito dell’iniziativa personaledell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che con la sua memoria ex art. 183 c.p.c. co. 6termine n. 1 realizzava una inammissibile mutatio libelli».6.1.

Il motivo, sostanzialmente sovrapponibile al primo, è infondato per leragioni già formulate, cui si rimanda.Senza tralasciare che non è senz’altro configurabile una omissione dipronuncia, se solo si considera che la Corte capitolina ha espressamentepreso posizione, ritenendola infondata, sulla censura dell’allora appellanteavente ad oggetto l’asserita errata interpretazione della domanda giudizialecompiuta dal Tribunale.7.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita diessere accolto.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo.

P.Q.MRigetta il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio,che liquida in euro 5.500,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al 15% perspese generali e agli accessori di legge;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente10 di 11Numero registro generale 677/2022Numero sezionale 1713/2026Numero di raccolta generale 22813/2026Data pubblicazione 06/07/2026dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 3.7.2026.Il PresidenteAntonio Scarpa11 di 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in calce al ricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] delle Cave n. 55, in Roma, in persona dell’amministratorep.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procurain calce al controricorso;– controricorrente –avverso la sentenza n. 4234/2021 della Corte d’appello di Roma depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificata il 25/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 677/2022Numero sezionale 1713/2026Numero di raccolta generale 22813/2026Data pubblicazione 06/07/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la delibera assembleare adottata dalCondominio di Via delle Cave 55 in Roma il 28/5/2010, deducendone lanullità, per aver, a suo dire, immotivatamente ed illegittimamente negatol’autorizzazione all’installazione di una canna fumaria sulla pareteperimetrale secondaria dell’edificio al fine di adeguare il suo immobile allanormativa igienico-sanitaria e munirlo di impianto accessorio per estrazionefumi della cucina e/o dell’impianto termico.2. Il Tribunale di Roma, espletata una c.t.u., rigettava la domanda,evidenziando che, come era dato apprezzare dalle fotografie versate in attie come era emerso in sede peritale, l’apposizione della canna fumaria percui è causa, in virtù del posizionamento previsto, delle sue dimensioni e delfatto di non avere alcun riferimento con l’ordito architettonico del fabbricatoe di fuoriuscire vistosamente dal vano vetrina del locale, creavaun’alterazione negativa del decoro del fabbricato, a causa dell’assenza diqualsiasi pertinenza con gli elementi architettonici dei prospetti,comportando così la disarmonia dell’insieme.3. Sull’impugnazione del Barzaghi, la Corte d’appello di Roma rigettava ilgravame sulla base delle seguenti considerazioni:a) andava condiviso l’approccio del Tribunale il quale, invocando la necessitàche la decisione in ordine alla sussistenza o meno del diritto all’uso dellacosa comune ex art. 1102 c.c. in capo al condomino fosse assunta allastregua di una valutazione compiuta non già in astratto, bensì in concretosulla base delle prospettazioni offerte dalle parti, aveva ritenutol’illegittimità della canna fumaria, così come risultante dal progettodepositato da parte ricorrente al momento della precisazione della domandain sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., in relazione al qualeera stata espletata la c.t.u.;b) andava altresì condivisa l’impostazione del giudice di prime cure nellaparte in cui, prendendo le mosse dall’art. 1102 c.c., aveva evidenziato che2 di 11Numero registro generale 677/2022Numero sezionale 1713/2026Numero di raccolta generale 22813/2026Data pubblicazione 06/07/2026la decisione (non avrebbe potuto avere un contenuto astratto, ma) avrebbedovuto essere assunta sulla base delle prospettazioni concrete avanzatedalle parti, non potendosi affermare il diritto in astratto dell’attore adinstallare una canna fumaria, ma solo il diritto ad installare quelladeterminata canna fumaria individuata (con “un sufficiente livello diprecisazione”) alla stregua della documentazione prodotta dal medesimo inoccasione del deposito della detta memoria, con riferimento alla quale ilperito d’ufficio si era espresso;c) andava, infine, condiviso l’operato del Tribunale anche nella parte in cui,sulla base di una valutazione compiuta ex ante, alla luce del progettopresentato dal ricorrente in occasione della precisazione della domandagiudiziale, aveva rilevato in concreto che “l’apposizione della canna fumariaper cui è causa, in virtù del posizionamento previsto, delle sue dimensionie del fatto di non avere alcun riferimento con l’ordito architettonico delfabbricato e di fuoriuscire vistosamente dal vano vetrina del locale diproprietà dell’appellante, “(avrebbe creato) un’alterazione negativa deldecoro architettonico del fabbricato, a causa dell’assenza di qualsiasipertinenza linguistica con gli elementi architettonici dei prospetti,comportando così la disarmonia dell’insieme”, aggiungendo anche che nonsi sarebbe potuto pervenire ad una diversa conclusione per il solo fatto chela facciata dello stabile, ove avrebbe dovuto trovare collocazione ilmanufatto, fosse ubicata su un prospetto secondario e vedesse già appostitaluni condizionatori o discendenti pluviali.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione MarinoBarzaghi sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Via delle Cave 55 in Romaha resistito con controricorso, illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l’”error in procedendo de iure iniudicando” e la conseguente nullità della sentenza o del procedimento, inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver, a suo dire, la Corte3 di 11Numero registro generale 677/2022Numero sezionale 1713/2026Numero di raccolta generale 22813/2026Data pubblicazione 06/07/2026territoriale erroneamente ritenuto che la domanda a cui dare risposta fosseafferente a quella nuova, da lui introdotta in corso di causa con la memoriaex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., depositata il 16/05/2011, costituenteuna mutatio libelli, anziché dare risposta alla domanda di cui all’attointroduttivo del giudizio di primo grado.1.1. Il motivo è infondato.La Corte d’appello ha condiviso l’approccio del Tribunale il quale, invocandola necessità che la decisione in ordine alla sussistenza o meno del dirittoall’uso della cosa comune ex art. 1102 c.c. in capo al condomino fosseassunta alla stregua di una valutazione compiuta non già in astratto, bensìin concreto sulla base delle prospettazioni offerte dalle parti, aveva ritenutol’illegittimità della canna fumaria così come risultante dal progettodepositato da parte ricorrente al momento della precisazione della domandain sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., in relazione al qualeera stata espletata la c.t.u..Sempre condividendo l’impostazione del giudice di prime cure, la Corted’appello ha, poi, prendendo le mosse dall’art. 1102 c.c., evidenziato che ladecisione (non avrebbe potuto avere un contenuto astratto, ma) avrebbedovuto essere assunta sulla base delle prospettazioni concrete avanzatedalle parti, non potendosi affermare il diritto in astratto dell’attore adinstallare una canna fumaria, ma solo il diritto ad installare quelladeterminata canna fumaria individuata (con “un sufficiente livello diprecisazione”) alla stregua della documentazione prodotta dal medesimo inoccasione del deposito della detta memoria, con riferimento alla quale ilperito d’ufficio si era espresso.L'installazione su parte comune di un impianto destinato al servizio di unaunità immobiliare che non renda necessaria la modificazione delle particondominiali può essere eseguita dal singolo condomino senza alcunapreventiva autorizzazione dell'assemblea. Ne consegue che all'eventualeparere contrario alla installazione di un tale impianto espresso4 di 11Numero registro generale 677/2022Numero sezionale 1713/2026Numero di raccolta generale 22813/2026Data pubblicazione 06/07/2026dall'assemblea deve attribuirsi soltanto il valore di mero riconoscimentodell'esistenza di concrete pretese degli altri condomini rispetto allautilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante, conriferimento al quale non sussiste l'interesse ad agire per l'impugnazionedella deliberazione ai sensi dell'art. 1137 c.c. (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanzan. 1337 del 17/01/2023).La considerazione è in linea con il principio consolidato (Cass., Sez. 2,Sentenza n. 6341 del 16/05/2000; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5417 del15/04/2002), secondo cui l'appoggio di una canna fumaria al muro comuneperimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosacomune conforme alla destinazione funzionale della stessa, che ciascuncondomino - pertanto - può apportare a sue cure e spese, sempre che nonimpedisca l'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed allasicurezza dell'edificio, e non ne alteri il decoro architettonico; fenomeno -quest'ultimo - che si verifica non già quando si mutano le originali lineearchitettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamentesull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile. Invero, nel condominio degliedifici, il giudice, nel decidere dell'incidenza di un'innovazione o di unamodifica sul decoro architettonico, deve adottare, caso per caso, criteri dimaggiore o minore rigore in considerazione delle caratteristiche del singoloedificio e/o della parte di esso interessata, accertando anche se esso avesseoriginariamente ed in quale misura un'unitarietà di linee e di stile,suscettibile di significativa alterazione in rapporto all'innovazione dedotta ingiudizio, nonché se su di essa avessero o meno inciso, menomandola,precedenti diverse modifiche operate da altri condomini.In tema di condominio negli edifici, per " decoro architettonico " deveintendersi l'estetica del fabbricato data dall'insieme delle linee e dellestrutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata,armonica fisionomia ed una specifica identità; pertanto, nessuna influenza,ai fini della tutela prevista dall'art.1120 c.c., può essere attribuita al grado5 di 11Numero registro generale 677/2022Numero sezionale 1713/2026Numero di raccolta generale 22813/2026Data pubblicazione 06/07/2026di visibilità delle innovazioni contestate, in relazione ai diversi punti diosservazione dell'edificio, ovvero alla presenza di altre pregresse modifichenon autorizzate (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 851 del 16/01/2007). Ove siaaccertata una alterazione della fisionomia architettonica dell'edificiocondominiale (nella specie, per effetto della realizzazione di una cannafumaria apposta sulla facciata), il pregiudizio economico risultaconseguenza normalmente insita nella menomazione del decoroarchitettonico, che, costituendo una qualità del fabbricato, è tutelata, inquanto di per sé meritevole di salvaguardia, dalle norme che ne vietanol'alterazione (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 25790 del 13/11/2020).E’ evidente, pertanto, che non si è in presenza di una mutatio libelli,essendosi il Tribunale, prima, e la Corte d’appello, poi, pronunciati sullavalidità della delibera assembleare adottata il 28.5.2010 che aveva rigettatola richiesta dell’odierno ricorrente di installare una canna fumaria al serviziodel suo locale commerciale, lasciando immutati la causa petendi e il petitume considerando quanto esplicitato con la memoria istruttoria, al solo fine diindividuare con maggiore precisione su quale facciata condominiale sarebbestato installato il manufatto e quali dimensioni quest’ultimo avrebbe avutoe di conferire uno specifico incarico al consulente all’uopo designato. Delresto, di una ipotetica mutatio libelli (sebbene rilevabile d’ufficio) si sarebbepotuta lamentare, semmai, la controparte, vale a dire il condominio.Quanto alla censura secondo cui l’assemblea condominiale gli avrebbenegato a priori, senza alcuna motivazione, l’utilizzo del muro comune,consentendolo, invece, in maniera discriminatoria ad altro condomino,anche a prescindere dal rilievo per cui della questione non vi è cenno nellasentenza qui impugnata (sicché il ricorrente avrebbe dovuto indicare conprecisione in quale fase e con quale atto processuale l’avessetempestivamente sollevata), il Barzaghi ha omesso, in violazione delprincipio di specificità, di trascrivere, almeno nei suoi passaggimaggiormente significativi (o, almeno, di riprodurne il contenuto), la6 di 11Numero registro generale 677/2022Numero sezionale 1713/2026Numero di raccolta generale 22813/2026Data pubblicazione 06/07/2026delibera assembleare impugnata, onde porre questo Collegio nellecondizioni di scrutinare la fondatezza dei suoi assunti.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 189 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la Corte di merito considerato che egli,al momento della formulazione delle conclusioni in primo grado, avevainteso sottoporre al Collegio le conclusioni riportate nell’atto introduttivo delgiudizio (per mezzo del quale aveva chiesto dichiararsi la nullità delladelibera assembleare, in quanto vietava l’utilizzo del muro comune perappoggiarvi una canna fumaria senza fornire alcuna motivazione), e nonquelle riportate nella memoria prodotta al Tribunale di Roma ex art. 183,comma 6, n. 1, c.p.c..2.1. Il motivo, che in parte è sovrapponibile al primo, è infondato.Nel richiamare quanto già osservato nell’analisi del precedente motivo (nelsenso di escludere che vi sia stata una violazione della mutatio libelli), vaqui aggiunto che in più passaggi della sentenza (pagg. 1-2, fine 3 e 4) laCorte d’appello di Roma ha evidenziato che il Barzaghi aveva invocato ladeclaratoria di nullità della delibera condominiale adottata dall’assemblea indata [OSCURATO:DATA_NASCITA] con riferimento al diniego opposto alla sua richiesta diinstallazione di una canna fumaria al servizio del proprio localecommerciale, avendo solo all’inizio di pagina 4 riportato che l’appellanteavrebbe altresì richiesto la declaratoria del suo diritto a utilizzare il murodell’edificio condominiale per potervi installare una canna fumaria.In ogni caso, fermo restando che il ricorrente ha del tutto omesso diriprodurre le conclusioni rassegnate in primo grado e con l’atto di appello(non potendosi, quindi, escludere che avesse introdotto sin da subìto ilprofilo o, almeno, avesse con il gravame allargato il thema decidendum,come è, invece, desumibile da quanto trascritto, rispettivamente, a pag. 2e a fine pag. 11 del controricorso), le pronunce adottate all’esito dei duegradi di merito hanno avuto ad oggetto principaliter la validità della delibera7 di 11Numero registro generale 677/2022Numero sezionale 1713/2026Numero di raccolta generale 22813/2026Data pubblicazione 06/07/2026assembleare impugnata, sia pure come riflesso della legittimità del rifiutoopposto dall’assemblea all’istanza di installazione della canna fumaria.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell’omesso esame di un fattodecisivo oggetto di discussione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5),c.p.c., anche in conseguenza della violazione e/o falsa applicazione dell’art.189 c.p.c., per aver, a suo dire, la Corte d’appello omesso di esaminare che,con la delibera impugnata, l’assemblea condominiale gli avevaarbitrariamente negato, senza motivazione, la possibilità di utilizzare ilmuro comune, mentre successivamente, giunta alla discussione della voce“varie ed eventuali”, aveva concesso ad altro condomino ([OSCURATO:PERSONA])l’utilizzo del muro condominiale a seguito di una mera richiesta verbaleavanzata nella stessa assemblea, senza neanche conoscere lecaratteristiche del manufatto.3.1. Il motivo è inammissibile.Invero, nel richiamare le considerazioni già formulate analizzando iprecedenti due motivi, va qui aggiunto che si è in presenza di una cd. doppiaconforme (né il ricorrente ha almeno dedotto che le due decisioni di meritosi fossero fondate su differenti ragioni di fatto), sicché è preclusaqualsivoglia censura di omesso esame di un fatto storico (art. 348-ter,comma 5, c.p.c., applicabile ratione temporis).Senza tralasciare che, discutendosi sulla legittimità o meno del rifiutoopposto dall’assemblea condominiale alla installazione di una cannafumaria, sarebbe stata priva dei connotati di decisività la circostanza che lastessa assemblea avesse concesso l’utilizzo dello stesso muro condominialead altro condominio, vieppiù se si considera che non sono stati neppureriportati almeno stralci della delibera impugnata.4. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., per aver i giudici di merito omesso di pronunciarsi sul vizio di eccessodi potere, sull’arbitrarietà, sulla disparità di trattamento e comunque sulla8 di 11Numero registro generale 677/2022Numero sezionale 1713/2026Numero di raccolta generale 22813/2026Data pubblicazione 06/07/2026nullità che erano stati dedotti con riferimento alla delibera assembleareimpugnata per aver concesso ad altro condomino l’utilizzazione della stessaparete condominiale per poterci collocare un grande motore dicondizionamento.4.1. Il motivo è inammissibile, oltre che per le ragioni già espostenell’esaminare il precedente, anche perché, per come è desumibile daglistessi passaggi trascritti alle pagine 13-14 del ricorso per cassazione, ilBarzaghi ha per la prima volta denunciato il vizio di abuso, arbitrarietà e/oeccesso di potere, per aver l’assemblea adottato un trattamento difforme afavore di altro condomino, solo con l’atto di appello, laddove con lacomparsa conclusionale depositata in primo grado aveva, sia purtardivamente, sollevato incidenter tantum la questione, invocando,peraltro, esclusivamente la declaratoria di nullità o, comunque,l’annullamento della delibera perché lesiva di un proprio diritto soggettivo.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce l’ultrapetizione in violazionedell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per nonaver la Corte di merito considerato che oggetto del giudizio non potevaessere la lesione o meno del decoro architettonico, in merito al qualel’assemblea condominiale non si era mai espressa nella delibera quiimpugnata, bensì esclusivamente l’accertamento della legittimità o menodella delibera nella parte in cui gli aveva negato la possibilità di utilizzare ilmuro comune, mentre allo stesso tempo aveva autorizzato un altrocondomino ad utilizzare lo stesso muro condominiale per collocarvi ungrande condizionatore.5.1. Il motivo, che sostanzialmente è sovrapponibile ai precedenti, èinammissibile per le considerazioni già espresse in precedenza, daintendersi qui per integralmente richiamate.6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 112 e/o 189 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all'art.360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver, a suo dire, la Corte d’appello9 di 11Numero registro generale 677/2022Numero sezionale 1713/2026Numero di raccolta generale 22813/2026Data pubblicazione 06/07/2026rilevato l’errore in cui era incorso il giudice di prime cure là dove avevaritenuto «che il presente giudizio mirasse all’accertamento e alla“declaratoria del diritto del ricorrente ad installare una canna fumaria lungola parete secondaria dell’edificio di Via delle Cave 55, e cioè quella di [OSCURATO:PERSONA], avente diametro esterno di cm 35, strato interno dicoibentazione di cm 2.5, colori uniformi alla facciata condominiale, distanzadalle finestre di almeno 230 cm, altezza superiore di mt. 1,5 dal colmodell’edificio più alto nel raggio di 70 mt, con vittoria di spese”, modificandocosì in corso di causa la domanda, a seguito dell’iniziativa personaledell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che con la sua memoria ex art. 183 c.p.c. co. 6termine n. 1 realizzava una inammissibile mutatio libelli».6.1. Il motivo, sostanzialmente sovrapponibile al primo, è infondato per leragioni già formulate, cui si rimanda.Senza tralasciare che non è senz’altro configurabile una omissione dipronuncia, se solo si considera che la Corte capitolina ha espressamentepreso posizione, ritenendola infondata, sulla censura dell’allora appellanteavente ad oggetto l’asserita errata interpretazione della domanda giudizialecompiuta dal Tribunale.7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita diessere accolto.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio,che liquida in euro 5.500,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al 15% perspese generali e agli accessori di legge;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente10 di 11Numero registro generale 677/2022Numero sezionale 1713/2026Numero di raccolta generale 22813/2026Data pubblicazione 06/07/2026dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 3.7.2026.Il PresidenteAntonio Scarpa11 di 11
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