CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 14975/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tro generale 23520/2025Numero sezionale 3965/2026Numero di raccolta generale 14975/2026Data pubblicazione 19/05/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza n. 5959/2025 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania, depositata il 18/9/2025.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 maggio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò dinanzi alla Corte di giustiziatributaria di primo grado di Caserta l’intimazione di pagamento relativaa due prodromici avvisi di accertamento con i quali erano statideterminati, rispettivamente per l’anno d’imposta 2017 e l’annod’imposta 2018, maggiori imponibili ai fini Ires, Irap e Iva.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso sul rilievo chel’intimazione di pagamento era stata – illegittimamente – emessa dopola disposta sospensione dell’esecutorietà degli atti presupposti.3. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, investita dell’appello della società contribuente, avente adoggetto il capo con il quale erano state compensate le spese di lite,respinse il gravame, evidenziando, da un lato, che la decisione dicompensare le spese è rimessa al potere discrezionale del giudice dimerito e il relativo esercizio non richiede specifica motivazione,dall’altro, che la Corte di primo grado aveva correttamente ravvisatogiusti motivi di compensazione nel fatto che l’iscrizione a ruolo inpendenza di ricorso era prevista dalla normativa vigente.4. – Avverso tale ultima pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. haproposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi e ulteriormenteNumero registro generale 23520/2025Numero sezionale 3965/2026Numero di raccolta generale 14975/2026Data pubblicazione 19/05/2026illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., cui la Agenzia delleentrate ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Per ragioni di priorità logica va dapprima esaminato il secondomotivo di ricorso, con il quale si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente, avendola Corte regionale apoditticamente affermato la legittimità dellacompensazione delle spese di lite disposta dal primo Giudice, senza farealcun riferimento alle circostanze concrete della controversia.2. – Il motivo è infondato.Secondo la giurisprudenza di questa Corte la motivazione èsolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttaviapercepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass., sez. un., n. 22232/2016; v. anche Cass. n.1986/2025), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicaregli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senzaun’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo,impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suoragionamento (Cass. n. 9105/2017), oppure, ancora, nell’ipotesi in cui leargomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da nonpermettere di individuare il ragionamento e di riconoscerlo comegiustificazione del decisum (Cass. n. 20112/2009).Nel caso di specie non ricorre nessuna delle anzidette ipotesi poichéla motivazione della sentenza impugnata è chiara e ben comprensibile. IlGiudice d’appello, esprimendo due autonome rationes decidendi, ha infattiritenuto che la decisione della Corte provinciale di compensare le spese diNumero registro generale 23520/2025Numero sezionale 3965/2026Numero di raccolta generale 14975/2026Data pubblicazione 19/05/2026lite non fosse censurabile, sia perché essa era espressione di un poterediscrezionale del giudice di merito, come tale insindacabile se non nelleipotesi in cui siano indicate ragioni di compensazione manifestamenteillogiche, sia perché, comunque, era pienamente condivisibile la scelta deiprimi giudici di compensare le spese in ragione del fatto che l’iscrizione aruolo in pendenza di ricorso era prevista dalla normativa vigente.3. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c. nonché dell’art. 111 Cost. poiché la sentenza impugnata,per confermare la correttezza della compensazione, ha erroneamenteaffermato che la valutazione circa la ricorrenza dei motivi per compensarele spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non necessitadi specifica motivazione, senza però individuare un caso di soccombenzareciproca, né una situazione di assoluta novità della questione trattata, néun mutamento di giurisprudenza, né una delle altre analoghe gravi edeccezionali ragioni che, secondo quanto indicato dalla Corte costituzionalenella sentenza n. 77/2018, possono giustificare una pronuncia dicompensazione delle spese.4. – Il motivo è fondato nei termini che di seguito si precisano.4.1. – In tema di spese, l’art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992,è stato modificato, dapprima, dall’art. 9, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 156del 2015, con il quale è stata, per la prima volta, introdotta nel processotributario la disciplina della compensazione delle spese di giudizio in modoautonomo rispetto al codice di procedura civile, stabilendo che «le spesedi giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dallacommissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca oqualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essereespressamente motivate».La disposizione in esame è stata poi interessata, più recentemente,da un’ulteriore modifica, apportata dall’art. 1, comma 1, lett. e), d.lgs. n.Numero registro generale 23520/2025Numero sezionale 3965/2026Numero di raccolta generale 14975/2026Data pubblicazione 19/05/2026220 del 2023, in conseguenza della quale il secondo comma del ridettoart. 15 è attualmente del seguente tenore: «Le spese del giudizio sonocompensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca equando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essereespressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sullabase di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso delgiudizio».La disposizione da ultimo così modificata si applica, in virtù di quantodisposto dall’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 220 del 2023, ai giudizi instaurati,in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal 5gennaio 2024, giorno successivo a quello di entrata in vigore del decretodi riforma, e, dunque, è applicabile alla fattispecie in esame, venendo inrilievo un giudizio instaurato già in primo grado nel febbraio 2024.4.2. – Sebbene il legislatore, prima nel 2015 e poi nel 2023, abbiadisciplinato la compensazione delle spese nel processo tributario in modoautonomo rispetto all’art. 92 c.p.c. non può prescindersi dagli approdidella giurisprudenza, anche costituzionale, in merito a detta ultima norma.Va rammentato in proposito che l’attuale versione dell’art. 15 d.lgs. n. 546del 1992 è analoga a quanto disposto dall’art. 92, comma 2, c.p.c.successivamente alle modifiche apportate dall’art. 45, comma 11, leggen. 69 del 2009 che aveva riformulato detta disposizione prevedendo insostituzione della compensazione per «giusti motivi» la compensazioneper «gravi ed eccezionali ragioni». Intervenendo nuovamente sull’art. 92cit., il legislatore con l’art. 13, comma 1, d.l. n. 132 del 2014, convertitocon modificazioni dalla legge n. 162 del 2014, ha eliminato la clausolagenerale delle «gravi ed eccezionali ragioni» prevedendo lacompensazione in due ipotesi nominate (oltre quella della soccombenzareciproca che non è mai mutata), ossia l’assoluta novità della questionetrattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questionidirimenti.Numero registro generale 23520/2025Numero sezionale 3965/2026Numero di raccolta generale 14975/2026Data pubblicazione 19/05/2026La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di taleulteriore restrizione, l’ha ritenuta in violazione del principio diragionevolezza e di eguaglianza, essendo rimaste fuori altre analoghefattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa (v. Corte cost. n.77/2018).4.3. – La sentenza impugnata, nell’affermare che la decisione deiprimi giudici di compensare le spese di lite fosse insindacabile perchérimessa al potere discrezionale del giudice di merito, esercitabile senzaneppure bisogno di fornire una specifica motivazione, si è posta in apertocontrasto con il chiaro tenore letterale dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546del 1992, nella formulazione applicabile ratione temporis, richiamandoprincipi di diritto ormai non più attuali alla luce delle modifiche normativeche hanno interessato la disciplina della compensazione delle spese sianel giudizio tributario che in quello civile, o addirittura inconferenti poichériferiti alla diversa ipotesi in cui il giudice di merito abbia ritenuto di noncompensare le spese processuali.Erronea risulta, inoltre, anche quella statuizione, che si pone comeseconda ratio decidendi della sentenza impugnata, con la quale il Giudiced’appello ha ritenuto condivisibile la scelta dei giudici di primo grado diravvisare giusti motivi di compensazione nel «fatto che l’iscrizione a ruoloin pendenza di ricorso era prevista dalla normativa vigente». Con tuttaevidenza, tale circostanza non è riconducibile alle «gravi ed eccezionaliragioni» di cui discorre l’art. 15, comma 2, cit., dal momento che, comesi evince chiaramente dalla sentenza di primo grado, allegata al ricorsoper cassazione in ossequio al canone di specificità, la Corte di giustizia diCaserta aveva sì riconosciuto la facoltà dell’amministrazione finanziaria diprocedere alla riscossione provvisoria anche in pendenza del giudizio diimpugnazione dell’atto impositivo a norma dell’art. 15 d.P.R. n. 602 del1973, ma aveva altresì precisato che l’operatività di tale normapresupponeva che gli atti impositivi fossero dotati di esecutività laddoveNumero registro generale 23520/2025Numero sezionale 3965/2026Numero di raccolta generale 14975/2026Data pubblicazione 19/05/2026tale esecutorietà era stata sospesa dal giudice dinanzi al quale gli avvisiprodromici erano stati impugnati.In definitiva, l’intimazione di pagamento è stata annullata siccomecostituente esercizio di un potere che, pur previsto da una norma, èsubordinato ad una condizione nella specie non ricorrente: sicché, in unasituazione del genere, non può costituire grave ed eccezionale ragione dicompensazione il solo fatto che quel potere, esercitato al di fuori dellecondizioni normativamente previste, sia in astratto contemplatodall’ordinamento.3. – Va dunque accolto il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo,con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversacomposizione, che provvederà a un nuovo esame nonché a liquidare lespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, che provvederà anche in ordine alla liquidazione dellespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio 2026La PresidenteGiulia Iofrida