CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35230/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza, senza rinvio, per intervenuta prescrizione dei reati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 maggio 2011, il Tribunale di Milano aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine a due reati di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi nonché a un reato di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla propria identità. Con sentenza pronunziata il 6 aprile 2021, la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, assolvendo l'imputato dal reato di cui all'art. 495 cod. pen. e rideterminando la pena per le restanti due imputazioni, che hanno ad oggetto il possesso di due passaporti apparentemente rilasciati da autorità albanesi: uno recante le generalità dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (capo 1); l'altro di tale [OSCURATO:PERSONA] (capo 2). 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, articolato in ordine al reato di cui al capo 1, deduce la violazione della legge processuale in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. Sostiene che l'imputato sarebbe già stato condannato per il medesimo fatto storico (possesso del passaporto intestato a [OSCURATO:PERSONA]) con la sentenza del Tribunale di Teramo del 19 ottobre 2000, sebbene il fatto fosse stato qualificato come ricettazione. La Corte territoriale avrebbe erroneamente respinto lo specifico motivo di appello, sebbene oggetto materiale di entrambi i reati sarebbe il medesimo passaporto. 2.2 Con un secondo motivo, deduce l'inosservanza della legge penale, in relazione agli artt. 157, 497-bis, 477 e 489 cod. pen. Sostiene che l'imputato avrebbe acquisito il possesso di entrambi i documenti falsi nel 1999: la consumazione dei reati, pertanto, dovrebbe essere retrodatata a tale anno, quando ancora non era stato introdotto l'art. 497-bis cod. pen. I fatti contestati andrebbero conseguentemente ricondotti nell'ambito di applicazione degli artt. 477 e 489 cod. pen. e i reati, essendo stati consumati nel 1999, sarebbero estinti per prescrizione. 2.3 Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione per travisamento della prova. Sostiene che la Corte di appello avrebbe ignorato taluni documenti, dai quali emergerebbero prove decisive per il giudizio. 3. Il Procuratore generale, nelle conclusioni scritte, ha chiesto di annullare la sentenza, senza rinvio, per intervenuta prescrizione dei reati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.Come correttamente evidenziato dalla Corte di appello, il reato giudicato dal Tribunale di Teramo è stato consumato nel settembre 2000 e nel territorio rientrante nel circondario di quel tribunale ed attiene a un fatto storico completamente diverso da quello oggetto del presente processo, commesso, in Milano nel 2008, quando il prevenuto faceva uso del passaporto, a fini identificativi, esibendolo all'[OSCURATO:PERSONA] della Questura di Milano. Alcuna violazione del principio del ne bis in idem processuale (e tantomeno di quello sostanziale) vi è stata, atteso che il fatto storico oggetto di giudicato è completamente diverso da quello oggetto della successiva iniziativa penale. La nozione di "bis in idem" processuale, invero, ha riguardo al rapporto tra il fatto storico, oggetto di giudicato, e il nuovo giudizio e, prescindendo dalle eventuali differenti qualificazioni giuridiche, preclude una seconda iniziativa penale là dove il medesimo fatto, nella sua dimensione storico-naturalistica, sia stato già oggetto di una pronuncia di carattere definitivo (Sez. 5, n. 663 del 28/09/2021, Leto, Rv. 282529). 1.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Il reato oggetto del presente processo è stato consumato il 14 ottobre 2008 ed è del tutto errato il riferimento all'anno 1999, che riguarda la consumazione del diverso reato già giudicato dal Tribunale di Teramo. Considerando la corretta data di consumazione del reato e tenuto conto del periodo di sospensione pari a otto anni e tredici giorni, appare evidente che il termine massimo di prescrizione - tredici anni, dieci mesi e venti giorni - non sia decorso. 1.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Con esso, il ricorrente, invero, ha articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Egli, in realtà, pur genericamente invocando un presunto travisamento di prova, non lo dimostra né, tantomeno, evidenzia una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,0