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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15380/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile di furto di energia elettrica aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7-bis cod. pen.

Con un unico motivo di ricorso la difesa dell'imputato lamenta la violazione del'art. 606 ,lett. e) cod.proc.pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. 2.11 ricorso è inammissibile.

Le doglianze articolate nell'impugnazione sono aspecifiche e non si confrontano con la sentenza impugnata che ha accertato che l'odierno ricorrente aveva sottratto energia elettrica ed al momento dell'intervento della Polizia giudiziaria stava saldando dei tubi di metallo utilizzando proprio la corrente proveniente dalla presa Enel.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile di furto di energia elettrica aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7-bis cod. pen. Con un unico motivo di ricorso la difesa dell'imputato lamenta la violazione del'art. 606 ,lett. e) cod.proc.pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. 2.11 ricorso è inammissibile. Le doglianze articolate nell'impugnazione sono aspecifiche e non si confrontano con la sentenza impugnata che ha accertato che l'odierno ricorrente aveva sottratto energia elettrica ed al momento dell'intervento della Polizia giudiziaria stava saldando dei tubi di metallo utilizzando proprio la corrente proveniente dalla presa Enel. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 15380/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris