Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 07286/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10209/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]. 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e MINISTERO dell’INTERNO , domiciliat i in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ex lege -resistenti- avverso l’ORDINANZA d el [OSCURATO:PERSONA] di ROMA R.G. n. 42459/2022depositata il 16/12/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento in data 9/12/2022, pubblicato il 16/12/2022, il Giudice di Pace di Roma, pronunciando quale giudice di rinvio all’esito delle pronunce di questa Corte n.10529/2018 e n. 27274/22 pubblicata in data 16/09/2022, ha accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] Md, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Bangladesh), in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dalla Prefettura di Roma il 3-6-2016 e ha disposto, con separato provvedimento, la liquidazione delle spese.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Prefettura di Roma, che si è costituita tardivamente, unitamente al Ministero dell’Interno, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente denuncia: i) con il primo motivo, la violazione e mancata applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere il Giudice di Pace omesso la statuizione sulla domanda di liquidazione delle spese processuali per i due precedenti gradi di legittimità, iscritti al nr. 26409/20, deciso con ordinanza nr. 27274/22, e nr. 12189/17, deciso con ordinanza nr. 10529/18, in relazione ai quali, non essendo stata chiesta l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e provvisoria al C.O- A. di Roma ex art 126 D.P.R. nr 115/02, era stato chiesto in sede di riassunzione la condanna alle spese della resistente amministrazione, con distrazione in favore del difensore antistatario; deduce che sul punto vi è totale e completa omissione di decisione da parte dell’adito Giudice di Pace, che, con separato provvedimento, aveva liquidato il patrocinio a spese dello Stato per il grado di riassunzione, conformemente all’art. 18, comma 4, del D. Lgs. nr. 150/11, nulla decidendo in merito ai due precedenti gradi di legittimità; ii) con il secondo motivo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., nonché dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. , come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ. n. 3, rinvenibile nella implicita statuizione di compensazione delle spese dei due precedenti gradi di legittimità, avendo con separato provvedimento l’adito Giudice di Pace liquidato il Patrocinio a spese dello Stato peril grado di riassunzione; deduce che l’implicita statuizione di compensazione delle spese processuali costituisce violazione del principio che regolamenta la ripartizione degli oneri processuali, cioè quello della “soccombenza”, non essendo rinvenibile nel caso di specie alcuna delle specifiche ed eccezionali ragioni che l’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come modificato dalla sentenza additiva n. 77 del 19 aprile 2018 della Corte Costituzionale, pone quali uniche deroghe al predetto principio della soccombenza e che, in ogni caso, non sussistono nel caso in esame (la “assoluta novità della questione”, il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, nonché, come statuito dalla Consulta, “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, oltre che, ovviamente, l’ipotesi della soccombenza reciproca).

2. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

Ivizi denunciati, di omessa pronuncia sulle spese dei due giudizi di legittimità – primo motivo – e di illegittima compensazione “implicita” delle spese del giudizio di legittimità– secondo motivo - , sono, infatti , insussistenti .

Va osservato che il dispositivo dell’ordinanza impugnatasi conclude con la frase: “liquida le spese come da separato procedimento”.Ora detta locuzione, dato che non contiene alcuna precisazione circa il grado di giudizio a cui le spese da liquidare si riferiscono, nel suo tenore letterale non può che avere il significato di decisione sulle spese a favore del ricorrente vittorioso, e non certo di compensazione “implicita”.

La medesima locuzione è da intendersi riguardante tutte le spese, anche dei due giudizi di cassazione, in assenza, si ribadisce, di espressa limitazione della relativa regolazione al solo giudizio di riassunzione, il che consente di escludere anche la sussistenza del denunciato vizio di omessa pronuncia.

Si afferma, inoltre, in ricorso che il difensore del ricorrente aveva chiesto la distrazione in suo favore in relazione alle spese dei giudizi di cassazione, che per i medesimi giudizi non era stata chiesta l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che, pertanto, il Giudice di Pace avrebbe dovuto condannare la Prefettura al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Tale assunto è infondato perché, secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, n el procedimento di convalida del decreto di espulsione il cittadino extracomunitario è ammesso al gratuito patrocinio ex lege, sicché il diritto del difensore a pretendere la liquidazione dei compensi maturati per l'attività svolta nel predetto procedimento prescinde dalla presentazione di un'apposita istanza di ammissione(Cass.24102/2022) e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituire rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito (Cass.

S.U. 8561/2021).

Nella specie non è dedotto, né dimostrato che il ricorrente avesse rinunciato al beneficio, attribuito ex lege a prescindere da apposita istanza, sicché la mancanza di quest’ultima, contrariamente a quanto si assume in ricorso, non è idonea ad elidere la suddetta attribuzione.

Secondo il più recente orientamento di questa Corte,a conclusione del giudizio di cassazionenon vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.

Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.

S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023).

Detto principio non può che trova re applicazione anche nella fattispecie in esame, vertendosi in ipotesi di soccombenza dell’Amministrazione statalenei confronti di una parte ammessa ex legeal patrocinio a spese dello Stato, sicché l’ordinanza impugnata, il cui dispositivo, come già evidenziato, è da intendersi riferito a tutte le spese, comprese quelle dei due giudizi di legittimità, è immune dalle censure sollevate dal ricorrente e il compenso e le spese spettanti al difensoreper detti giudizi andranno se del caso liquidati , nella ricorrenza dei presupposti di legge,ai sensi dei citati artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115 del 2002, come peraltro già avvenuto solo per le spese del giudizio di riassunzione.

3. Nulla va disposto sulle spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di rituale attività difensiva da parte degli intimati.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo un

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10209/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]. 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e MINISTERO dell’INTERNO , domiciliat i in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ex lege -resistenti- avverso l’ORDINANZA d el [OSCURATO:PERSONA] di ROMA R.G. n. 42459/2022depositata il 16/12/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento in data 9/12/2022, pubblicato il 16/12/2022, il Giudice di Pace di Roma, pronunciando quale giudice di rinvio all’esito delle pronunce di questa Corte n.10529/2018 e n. 27274/22 pubblicata in data 16/09/2022, ha accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] Md, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Bangladesh), in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dalla Prefettura di Roma il 3-6-2016 e ha disposto, con separato provvedimento, la liquidazione delle spese. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Prefettura di Roma, che si è costituita tardivamente, unitamente al Ministero dell’Interno, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente denuncia: i) con il primo motivo, la violazione e mancata applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere il Giudice di Pace omesso la statuizione sulla domanda di liquidazione delle spese processuali per i due precedenti gradi di legittimità, iscritti al nr. 26409/20, deciso con ordinanza nr. 27274/22, e nr. 12189/17, deciso con ordinanza nr. 10529/18, in relazione ai quali, non essendo stata chiesta l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e provvisoria al C.O- A. di Roma ex art 126 D.P.R. nr 115/02, era stato chiesto in sede di riassunzione la condanna alle spese della resistente amministrazione, con distrazione in favore del difensore antistatario; deduce che sul punto vi è totale e completa omissione di decisione da parte dell’adito Giudice di Pace, che, con separato provvedimento, aveva liquidato il patrocinio a spese dello Stato per il grado di riassunzione, conformemente all’art. 18, comma 4, del D. Lgs. nr. 150/11, nulla decidendo in merito ai due precedenti gradi di legittimità; ii) con il secondo motivo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., nonché dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. , come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ. n. 3, rinvenibile nella implicita statuizione di compensazione delle spese dei due precedenti gradi di legittimità, avendo con separato provvedimento l’adito Giudice di Pace liquidato il Patrocinio a spese dello Stato peril grado di riassunzione; deduce che l’implicita statuizione di compensazione delle spese processuali costituisce violazione del principio che regolamenta la ripartizione degli oneri processuali, cioè quello della “soccombenza”, non essendo rinvenibile nel caso di specie alcuna delle specifiche ed eccezionali ragioni che l’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come modificato dalla sentenza additiva n. 77 del 19 aprile 2018 della Corte Costituzionale, pone quali uniche deroghe al predetto principio della soccombenza e che, in ogni caso, non sussistono nel caso in esame (la “assoluta novità della questione”, il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, nonché, come statuito dalla Consulta, “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, oltre che, ovviamente, l’ipotesi della soccombenza reciproca). 2. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati. Ivizi denunciati, di omessa pronuncia sulle spese dei due giudizi di legittimità – primo motivo – e di illegittima compensazione “implicita” delle spese del giudizio di legittimità– secondo motivo - , sono, infatti , insussistenti . Va osservato che il dispositivo dell’ordinanza impugnatasi conclude con la frase: “liquida le spese come da separato procedimento”.Ora detta locuzione, dato che non contiene alcuna precisazione circa il grado di giudizio a cui le spese da liquidare si riferiscono, nel suo tenore letterale non può che avere il significato di decisione sulle spese a favore del ricorrente vittorioso, e non certo di compensazione “implicita”. La medesima locuzione è da intendersi riguardante tutte le spese, anche dei due giudizi di cassazione, in assenza, si ribadisce, di espressa limitazione della relativa regolazione al solo giudizio di riassunzione, il che consente di escludere anche la sussistenza del denunciato vizio di omessa pronuncia. Si afferma, inoltre, in ricorso che il difensore del ricorrente aveva chiesto la distrazione in suo favore in relazione alle spese dei giudizi di cassazione, che per i medesimi giudizi non era stata chiesta l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che, pertanto, il Giudice di Pace avrebbe dovuto condannare la Prefettura al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario. Tale assunto è infondato perché, secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, n el procedimento di convalida del decreto di espulsione il cittadino extracomunitario è ammesso al gratuito patrocinio ex lege, sicché il diritto del difensore a pretendere la liquidazione dei compensi maturati per l'attività svolta nel predetto procedimento prescinde dalla presentazione di un'apposita istanza di ammissione(Cass.24102/2022) e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituire rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito (Cass. S.U. 8561/2021). Nella specie non è dedotto, né dimostrato che il ricorrente avesse rinunciato al beneficio, attribuito ex lege a prescindere da apposita istanza, sicché la mancanza di quest’ultima, contrariamente a quanto si assume in ricorso, non è idonea ad elidere la suddetta attribuzione. Secondo il più recente orientamento di questa Corte,a conclusione del giudizio di cassazionenon vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023). Detto principio non può che trova re applicazione anche nella fattispecie in esame, vertendosi in ipotesi di soccombenza dell’Amministrazione statalenei confronti di una parte ammessa ex legeal patrocinio a spese dello Stato, sicché l’ordinanza impugnata, il cui dispositivo, come già evidenziato, è da intendersi riferito a tutte le spese, comprese quelle dei due giudizi di legittimità, è immune dalle censure sollevate dal ricorrente e il compenso e le spese spettanti al difensoreper detti giudizi andranno se del caso liquidati , nella ricorrenza dei presupposti di legge,ai sensi dei citati artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115 del 2002, come peraltro già avvenuto solo per le spese del giudizio di riassunzione. 3. Nulla va disposto sulle spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di rituale attività difensiva da parte degli intimati. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo un