CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 ottobre 2025
Cassazione n. 26637/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15923/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende in virtù di procure in atti, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n. 5, -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio p.t., MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, tutti Numero registro generale 15923/2024 Numero sezionale 659/2025 Numero di raccolta generale 26637/2025 Data pubblicazione 03/10/2025 elettivamente domiciliati presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n. 12, -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2897/2024 depositata il 26/04/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 26/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 15923/2024 Numero sezionale 659/2025 Numero di raccolta generale 26637/2025 Data pubblicazione 03/10/2025 Numero registro generale 15923/2024 Numero sezionale 659/2025 Numero di raccolta generale 26637/2025 Data pubblicazione 03/10/2025