CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02229/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] -atore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento coi rir vi° del provvedimento impugnato; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ins sie per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, la Corte d'Appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, avanzata dal Procuratore gen eral ad oggetto la revoca di validità dell'ordine di demolizione emesso a seguito della sentenza della Corte di appello di Napoli del 24 maggio 1999, def n ti nla il 20 luglio 1999, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'indicata sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del comune difensore di fiduci3 r3nché procuratore speciale, propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 601, corri •na 1, lett. B9, c) ed e) cod. proc. pen. Assumono i ricorrenti che l'affermazione della Corte territoriale, secondo cui la presenza nel locale sottotetto di innpia -iti rdrici e di riscaldamento avrebbe comportato la modifica della destinazione d'uso, non troverebbe riscontro negli atti istruttori, e trascurando quanto accertai:o ir) sede di merito, ossia che il locale sottotetto non aveva le altezze minime prev;ste ai fini dell'abitabilità, circostanza acclarata anche in sede di istruttoria per il rAascic dell'accertamento di conformità; l'affermazione della Corte di appeilc è mrcie apodittica e avrebbe dovuto essere verificata quantomeno con apposi:a perizia ai sensi dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 60E, :oirima 1, lett. e) cod. proc. pen. Lamentano i ricorrenti che la Corte di merito noli e\, ,-ebbe valutato l'ulteriore elemento che ha indotto il Comune a rilasciare l'accertanento in conformità, vale a dire che l'eventuale demolizione del solaio avrebbe a(l'eral:c e compromesso la staticità dell'intero fabbricato, come pacificamente accrta:c dal consulente di parte, sia dal tecnico comunale; in ogni caso, la Corte da Dpelle avrebbe dovuto quantomeno disporre accertamenti per verificare, appurto, il pregiudizio per la staticità dell'intero edificio. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, conrna :1, lett. e) cod. proc. pen. La motivazione, deducono i ricorrenti, sarebbe illogiC.3, nella parte in cui non contiene alcun riferimento all'ordinanza interlocutc ,ria, iel 3 febbraio 2020 e al materiale acquisito, sicché non è dato comprendere su quali basi la Corte di merito abbia rigettato le richieste della Procura Generale t delle parti interessate. 3. I ricorsi sono inammissibili per la manifesta infondatezza dei rrotk, , che possono esaminati congiuntamente essendo connessi.4. Si osserva che, diversamente da quanto opinato dai ricorrenti, la Corte di appello ha desunto la modifica della destinazione d'uso dalla sentema def nitiva di condanna, la quale, in parziale riforma della sentenza di primo gra Jo, lveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ci :ui 20, lett. c), I. n. 47 del 1985, per avere iniziato, continuato ed eseouto in assenza della concessione edilizia prescritta, in zona sottoposta a ‘incolo, le seguenti opere: mutamento di destinazione di sottotetto att -é verso l'abbassamento della quota di calpestio, installazione di impiar ti €1 ,:ttrici, predisposizione di impianti idrici e di riscaldamento, nonché realizzazicne ci una scala interna di collegamento con sottostante appartamento. In particolare, come emerge dalla motivazione della sentenza irre naoca di condanna, la Corte di merito ha accertato che "i lavori in questicnQ av:wanc prodotto una totale modifica ambientale del sottotetto, trasformandolo in livello abitabile dotato di autonomia funzionale. Tanto si evince con evidema dai rilievi fotografici in atti oltre che dalla segnala predisposizione dell'impiant) idri,:i e di riscaldamento". Di conseguenza, come osservato dalla Corte d'appello, tale elE Mei' tO di fatto, essendo coperto dal giudicato, non può essere smentito dall'accertanento di compatibilità urbanistica n. 34 rilasciato il 22 ottobre 2015 dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] in accoglimento dell'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] ho ed [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], in quanto contrastarte ::on la realtà fattuale definitivamente accertata dalla sentenza irrevocabile di cDnd.:nna. 5. Sulla base di tale corretta valutazione, la Corte d'appellc ha :)erciò ritenuto emanato in violazione di legge l'indicato accertamento di cprnpaibilità urbanistica, in ciò facendo buon governo del principio secondo cvi il giudice dell'esecuzione, a cui sia richiesto di revocare l'ordine di derrioliziche di manufatto abusivo in ragione di sopravvenuto provvedimento di coridDnD ha il potere di sindacare detto atto concessorio, disapplicandolo ove stesso sia stato emesso in assenza delle condizioni formali e sostanziali di legge previs:e per la sua esistenza (Sez. 3, n. 25485 del 17/03/2009, dep. 18/06/2009, Consolo, Rv. 243905; Sez. 3, n. 1104 del 25/11/2004, dep. 19/01/2)05, P.g. in c. Calabrese, Rv. 230815). 6. Parimenti irrilevante è la circostanza che l'eventuale dennglizior e del solaio avrebbe alterato e compromesso la staticità dell'intero fabbricalo. Come affermato da questa Corte, infatti, l'impossibilità tecnica d dare esecuzione all'ordine di demolire un manufatto abusivo senza danneggiAre la parte lecita del fabbricato, oltre a dover essere dimostrata, non rileva q,ianclo dipende da causa imputabile al condannato (Sez. 3, n. 7789 del C9/02/2021, dep. 26/02/2021, Severino, Rv. 281474). 7. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. p -oc:. per., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della caLn;a di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indic,Aa in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16/12/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]T _C rbetta i, t [OSCURATO:PERSONA]