CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 13010/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vv. [OSCURATO:PERSONA];ricorrenticontroIntesa [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];controricorrentenonché contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA].;[OSCURATO:SOCIETA].,intimatiavverso la sentenza n. 579/2021 emessa dalla Corte di appello di Perugia il 12ottobre 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026 dalconsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30964/2021Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 13010/2026Data pubblicazione 06/05/20261. ─ [OSCURATO:PERSONA], quale mutuatario e datore di ipoteca, e Diego DeSantis e [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussori, proponevano opposizione al precetto,notificato in data 10 gennaio 2014, con cui l’[OSCURATO:SOCIETA]. aveva intimatoloro il pagamento della residua intera somma mutuata di € 205.677,93, inragione del contratto stipulato in data 26 luglio 2007. Gli opponenti deducevanodi aver pagato la rata di mutuo scaduta il 30 giugno 2013 e parte dell’ulteriorecon scadenza 31 dicembre 2013, con la conseguenza che, non essendo decadutidal beneficio del termine, non si era verificata alcuna risoluzione del contratto,con conseguente nullità o inefficacia dell’atto di precetto.La banca opposta, costituitasi in giudizio, concludeva per il rigettodell’opposizione, mentre gli opponenti, nella memoria depositata ai sensi dell’art.183, sesto comma, n. 1 c.p.c., precisavano la domanda chiedendo di dichiararenullo o inefficace l’atto di precetto notificato e di dichiarare che il cessatorapporto di mutuo doveva essere ripristinato, secondo l’originario piano diammortamento e i relativi termini di pagamento previsti nello stesso contratto.Il Tribunale di Spoleto accoglieva l’opposizione rilevando che «la missivadatata 18/10/2013 con cui la banca richiedeva a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di €. 205.677,93, cioè dell’intero, non è infatti inalcun modo qualificabile come mera diffida a regolarizzare la posizione,contenendo la stessa una richiesta di restituzione integrale del capitale residuo,rate insolute, interessi di mora ed accessori, cioè una inequivoca manifestazionedella volontà di risolvere il contratto; tale atto veniva però posto in essere in unmomento in cui non erano ancora decorsi i centottantagiorni dalla scadenza dellarata del 30/6/2013. L’illegittimità di tale atto determina già di per sé l’illegittimitàdel conseguente atto di precetto notificato il 16/10/2014».Avverso tale sentenza gli opponenti proponevano appello al fine di faraccertare e dichiarare che, a seguito dell’accoglimento dell’opposizione e delrigetto della domanda di risoluzione proposta dalla banca, si era ripristinato ilcontratto di mutuo con un diverso dies a quo per il pagamento delle rate, apartire dalla sentenza di primo grado o da quella della Corte di Appello, qualoraNumero registro generale 30964/2021Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 13010/2026Data pubblicazione 06/05/2026passata in giudicato.La Corte di appello di Perugia, con la sentenza in questa sede impugnata,pur confermando la sentenza di primo grado di rigetto della domanda dirisoluzione del contratto, respingeva il gravame proposto, osservando che ladomanda volta al ripristino del contratto di mutuo con un diverso dies a quo peril pagamento delle rate «prospettando uno slittamento delle rate a partire daldeposito della sentenza di secondo grado, o in ipotesi di primo grado, introduceuna domanda nuova, tardiva e chiaramente inammissibile, in quantocontrastante con l’art. 345 c.p.c.». Sotto altro profilo, la Corte evidenziava che,non essendosi risolto il contratto per effetto della lettera del 18 ottobre 2013, «ilrapporto contrattuale era ancora in essere, e con esso l’obbligo del mutuatario dicontinuare a corrispondere le rate alle scadenze stabilite. Il piano diammortamento contenuto nel contratto di mutuo non aveva quindi subitoslittamenti o variazioni cronologiche. Pertanto gli appellanti avrebbero dovutoprovvedere al regolare pagamento delle rate di mutuo secondo le scadenzefissate contrattualmente, e in caso di ostruzionismo dell’Istituto di credito offrirela somma secondo gli usi o costituire in mora il creditore, segnatamente aseguito dell’ordinanza di sospensione dell’efficacia dell’atto di precetto del 14maggio 2014».2. ─ A seguito del rigetto dell’appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAgliani Donatella proponevano ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. depositava controricorso. Le altre parti rimanevanointimate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAgliani Donatella lamentano la «violazione dell’art. 1453, ultimo comma, c.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».In particolare, secondo i ricorrenti, ai sensi dell’ultimo comma dell’art.1453 c.c. - applicabile anche alla risoluzione ex art. 1456 c.c. e, quindi, ancheall’ipotesi di cui all’art. 40 tub e all’art. 21 del Capitolato di mutuo - dalla datadella domanda di risoluzione il debitore inadempiente non può più adempiere laNumero registro generale 30964/2021Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 13010/2026Data pubblicazione 06/05/2026propria obbligazione. Di ciò, tuttavia, la Corte di appello non avrebbe tenutoconto, avendo affermato che era onere del mutuatario, nonostante la pendenzadella risoluzione, costituire in mora la banca e, nel caso di eventuale rifiuto dellaprestazione da parte della banca, provvedere ad offerta reale o nei modi d’uso,non potendosi ripristinare il rapporto con scadenze diverse (e, quindi, a partiredalla pronuncia di secondo grado). Ebbene, tale statuizione sarebbe in contrastocon l’ultimo comma dell’art. 1453 c.c. che, cristallizzando le posizioni delle particontraenti sino al passaggio in giudicato della sentenza sulla risoluzione,impedisce sia all’una (mutuataria) che all’altra parte (mutuante),rispettivamente, di adempiere e di pretendere l’adempimento. Il contratto dimutuo, quindi, non avrebbe potuto conservare le originarie scadenze, maavrebbe dovuto seguire le diverse scadenze a decorrere dal passaggio ingiudicato della sentenza sulla risoluzione.Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono la «falsaapplicazione degli artt. 1206, 1209 e ss., 1214 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3) c.p.c.», ricollegandosi alle ragioni esposte nella precedentedoglianza, poiché, in ragione della pendenza del giudizio finalizzato a verificare lalegittimità della risoluzione contrattuale intimata dall’istituto di credito, avrebbeerrato la Corte di appello nel ritenere che i debitori dovessero formulare unaofferta reale (o nei termini d’uso) del pagamento delle rate che via via andavanoin scadenza.Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano la «violazione dell’art.183 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma n. 3), c.p.c. o, in subordine, n. 4),c.p.c.» per avere la Corte di merito ritenuto nuova e, quindi, inammissibile ladomanda concernente il ripristino del contratto di mutuo con le diverse scadenzea partire dal passaggio in giudicato della pronuncia sulla risoluzione.In particolare, secondo i ricorrenti, la richiesta di rideterminare lescadenze delle singole rate del mutuo costituiva, al contrario di quanto ritenutodal giudice del merito, una mera precisazione della domanda già proposta,precisazione consequenziale alla cristallizzazione del contratto medesimo fino almomento del passaggio in giudicato della sentenza sulla risoluzione.2. ― I primi due motivi di ricorso, che vanno trattati congiuntamentestante la loro connessione, sono infondati.Numero registro generale 30964/2021Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 13010/2026Data pubblicazione 06/05/2026Come è noto, l’ultimo comma dell’art. 1453 c.c. dispone che dalla datadella domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propriaobbligazione.Sebbene la disposizione ricolleghi letteralmente gli effetti preclusivi allasola proposizione della domanda di risoluzione, è giocoforza ammettere che, inbase al principio di buona fede oggettiva, l'estensione si ricolleghi anche allarichiesta stragiudiziale di risoluzione.Tuttavia, deve anche ritenersi che l’effetto preclusivo della domanda dirisoluzione venga meno sia in caso di estinzione del giudizio, sia quando ilgiudizio si concluda in rito o, in ultimo, quando la domanda di risoluzione siadisattesa nel merito o sia dichiarata la cessazione della materia del contendereper rinuncia all'azione.Ciò preliminarmente chiarito, la giurisprudenza di legittimità ha affermatoda tempo che l’art. 1453, ultimo comma, c.c., il quale non consente alla parteinadempiente di eseguire la prestazione dopo che l'altra parte abbia propostodomanda di risoluzione, postula che la inadempienza sia colposa e grave, sì dagiustificare la risoluzione, e, pertanto, non vale ad escludere la possibilità di unadempimento tardivo quando la risoluzione stessa sia stata chiesta senza ilconcorso dei predetti requisiti (Cass. Sez. 2, 18/05/1985, n. 3058, Rv. 440760 -01).In questa prospettiva, il divieto per il debitore di adempiere la propriaobbligazione dopo la proposizione della domanda di risoluzione (art. 1453, terzocomma, cod. civ.) - divieto che si basa sulla mancanza di interesse del creditoread ottenere l'adempimento - non è assoluto, presupponendo la fondatezza ditale domanda in base ai fatti dedotti, con la conseguenza che, nel caso in cui ladomanda non sia fondata, per cui il comportamento del debitore anteriore alladomanda non giustifichi il disinteresse del creditore all'adempimento, lo stessodebitore non è esonerato dall'obbligo di adempiere (o di farne congrua offerta),potendo il suo persistente atteggiamento negativo trasformare il suo precedenteinadempimento "non grave" in inadempimento "grave", e perciò tale dalegittimare l'accoglimento della domanda di risoluzione (Cass. Sez. 2,29/08/1990, n. 8955, Rv. 469121 - 01).Non sembra discostarsi da tale principio la successiva giurisprudenza cheNumero registro generale 30964/2021Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 13010/2026Data pubblicazione 06/05/2026ha chiarito che, dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale dirisoluzione del contratto per inadempimento dell'altra parte, e fino a quando nonsi sia formato il giudicato su questa domanda, il convenuto, sia nel caso che lapredetta domanda debba considerarsi fondata sia in quello opposto, non può piùadempiere efficacemente la propria obbligazione perché l'adempimento èespressamente "vietato" dall'art. 1453 cod. civ., senza distinzione e limiti disorta; conseguentemente il giudice, nella valutazione della gravitàdell'inadempimento, non può tenere conto del ritardo ulteriore dovuto alla duratadel processo, ma deve decidere valutando la situazione cristallizzata al momentoe per effetto della domanda di risoluzione. (Cass. Sez. 2, 01/06/1993, n. 6121,Rv. 482617 - 01). Infatti, tale ultimo arresto e gli altri che ne sono seguiti (Cass.Sez. 2, 29/11/1996, n. 10632, Rv. 500891 - 01 e Cass. Sez. 2, 11/02/2000, n.1525, Rv. 533734 - 01) ha avuto cura di precisare che il giudice non puòvalutare la gravità dell’inadempimento tenendo conto dell’ulteriore ritardodovuto alla durata del processo, dovendo tale presupposto della risoluzioneessere valutato avendo presente la situazione cristallizzata nella domandagiudiziaria.Tale ultima affermazione non implica, tuttavia, che, una volta rigettata ladomanda di risoluzione contrattuale, il rapporto negoziale possa subiremodificazioni con riguardo alle scadenze in esso stabilite.Al contrario, al caso di specie, sembra adattarsi la giurisprudenzaformatasi in tema di risoluzione del contratto di locazione.È stato, infatti, affermato che, in tema di contratto di locazione, ai finidell'emissione della richiesta pronunzia costitutiva di risoluzione del contratto permorosità del conduttore, il giudice deve valutare la gravità dell'inadempimento diquest'ultimo anche alla stregua del suo comportamento successivo allaproposizione della domanda, giacché in tal caso, come in tutti quelli di contrattodi durata in cui la parte che abbia domandato la risoluzione non è posto incondizione di sospendere a sua volta l'adempimento della propria obbligazione,non è neppure ipotizzabile, diversamente dalle ipotesi ricadenti nell'ambito diapplicazione della regola generale posta dall'art. 1453 cod. civ. (secondo cui laproposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimentocomporta la cristallizzazione, fino alla pronunzia giudiziale definitiva, delleNumero registro generale 30964/2021Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 13010/2026Data pubblicazione 06/05/2026posizioni delle parti contraenti, nel senso che come è vietato al convenuto dieseguire la sua prestazione così non è consentito all'attore di pretenderla), ilvenir meno dell'interesse del locatore all'adempimento da parte del conduttoreinadempiente, il quale, senza che il locatore possa impedirlo, continua nelgodimento della cosa locata consegnatagli dal locatore ed è tenuto, ai sensidell'art. 1591 cod. civ., a dare al locatore il corrispettivo convenuto (salvol'obbligo di risarcire il maggior danno) fino alla riconsegna. (Cass. Sez. 3,04/06/2002, n. 8076, Rv. 554860 - 01, nonché, da ultimo, Cass. Sez. 3,29/12/2023, n. 36494, Rv. 669783 - 01 secondo la quale, a fronte di unadomanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore, ilgiudice deve tener conto, nella valutazione della gravità dell'inadempimento, delsuo comportamento anche successivo alla proposizione della domanda, dalmomento che, non potendo il locatore sospendere a sua volta l'adempimentodella propria obbligazione (trattandosi di un contratto di durata), permane incapo allo stesso l'interesse alla percezione del corrispettivo convenuto, dovutogli,ai sensi dell'art. 1591 c.c., fino al momento della riconsegna del bene).Ebbene, appare evidente il parallelismo che sussiste tra la giurisprudenzaora richiamata ed il caso oggi sottoposto all’attenzione della Corte.Infatti, anche nel caso di contratto di mutuo, a seguito della domanda dirisoluzione contrattuale, il mutuatario conserva la disponibilità della sommaoggetto del contratto, somma di cui continua a godere.Conseguentemente, ove la domanda di risoluzione venga poi rigettata,come correttamente evidenziato dalla corte territoriale, il rapporto contrattualerimane in essere e con esso l’obbligo di continuare a corrispondere le rate allescadenze stabilite secondo l’originario piano di ammortamento. Ne derivaulteriormente che gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto provvedere al regolarepagamento delle rate del mutuo secondo le scadenze fissate contrattualmente o,quanto meno, offrire la somma e costituire in mora l’istituto di credito.In conclusione, la decisione impugnata risulta conforme ai principi di dirittoora esposta ed immune dai vizi denunziati dai ricorrenti.Il terzo motivo di ricorso risulta assorbito dal rigetto dei precedenti, inquanto - attesa la circostanza che il ripristino del contratto doveva in ogni casoavvenire secondo l’originario piano di ammortamento - risulta ininfluenteNumero registro generale 30964/2021Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 13010/2026Data pubblicazione 06/05/2026indagare se la domanda con la quale si chiedeva al giudice di “rideterminare” lescadenze contrattuali fosse o meno «nuova».3. ― Il ricorso va quindi rigettato con condanna dei ricorrenti allarefusione delle spese legali di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA].p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 10.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidatiin €. 200,00 ed agli accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile,in data 21 gennaio 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]