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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29333/2026

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edimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna della Barbaruolo per i delitti di furto aggravato dalla commissione del fatto in edificio pubblico e di cui agli artt. 2 e 76 del d.lgs. n. 159 del 2011; [OSCURATO:PERSONA] che la ricorrente, con il primo motivo, lamenta che, in mancanza di querela, il fatto di cui al capo a) erroneamente è stato ritenuto procedibile attesa la mancata contestazione della commissione del fatto in un edificio pubblico; [OSCURATO:PERSONA] detto motivo manifestamente infondato poiché il Pubblico Ministero, in data 11 aprile 2019, e quindi prima dell'emanazione del d.lgs. n. 150 del 2022che ha modificato il regime di procedibilità del delitto di furto, ha contestato la circostanza aggravante in questione; [OSCURATO:PERSONA] che, con il secondo motivo, la Barbaruolo lamenta l'omessa concessione delle circostanze attenuati generiche senza un'adeguata motivazione; [OSCURATO:PERSONA] detto motivo inammissibile a fronte delle congrue argomentazioni in forza delle quali la Corte territoriale ha denegato le circostanze attenuanti generiche, ponendo in rilievo che il fatto si è caratterizzato per particolare disinvoltura e costituisce l'ennesima manifestazione di una condotta di vita ispirata alla commissione di reati in funzione di illecito arricchimento e, inoltre, che la condotta è ulteriormente colorata dalla violazione del divieto di rientro imposto dal Questore, indice di totale noncuranza per le regole imposte; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
edimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna della Barbaruolo per i delitti di furto aggravato dalla commissione del fatto in edificio pubblico e di cui agli artt. 2 e 76 del d.lgs. n. 159 del 2011; [OSCURATO:PERSONA] che la ricorrente, con il primo motivo, lamenta che, in mancanza di querela, il fatto di cui al capo a) erroneamente è stato ritenuto procedibile attesa la mancata contestazione della commissione del fatto in un edificio pubblico; [OSCURATO:PERSONA] detto motivo manifestamente infondato poiché il Pubblico Ministero, in data 11 aprile 2019, e quindi prima dell'emanazione del d.lgs. n. 150 del 2022che ha modificato il regime di procedibilità del delitto di furto, ha contestato la circostanza aggravante in questione; [OSCURATO:PERSONA] che, con il secondo motivo, la Barbaruolo lamenta l'omessa concessione delle circostanze attenuati generiche senza un'adeguata motivazione; [OSCURATO:PERSONA] detto motivo inammissibile a fronte delle congrue argomentazioni in forza delle quali la Corte territoriale ha denegato le circostanze attenuanti generiche, ponendo in rilievo che il fatto si è caratterizzato per particolare disinvoltura e costituisce l'ennesima manifestazione di una condotta di vita ispirata alla commissione di reati in funzione di illecito arricchimento e, inoltre, che la condotta è ulteriormente colorata dalla violazione del divieto di rientro imposto dal Questore, indice di totale noncuranza per le regole imposte; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
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