CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 febbraio 2022
Cassazione n. 04053/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21966-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 21966/2020 Numero sezionale 69/2022 Numero di raccolta generale 4053/2022 Data pubblicazione 08/02/2022 - controricorrente - avverso la sentenza n. 515/2019 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 20/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 20 dicembre 2019, la Corte d’appello di Caltanissetta rigettava l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato l’illegittimità del verbale di accertamento [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al disconoscimento dei rapporti di lavoro di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigettando l’impugnazione della società in riferimento all’annullamento del rapporto di lavoro con [OSCURATO:PERSONA] e agli sgravi contributivi ex lege 407/1990, relativi all’assunzione della lavoratrice predetta, siccome indebiti; 2. essa riteneva insufficiente la dimostrazione della subordinazione di quest’ultimo, alla luce della documentazione formale del rapporto e delle prove orali, dalle quali risultava anzi l’esercizio dal predetto (amministratore unico da ottobre 2010, oltre che socio al 25%) del potere direttivo, organizzativo e di controllo del personale, tipicamente datoriale; 3. quanto agli sgravi contributivi, la Corte territoriale escludeva che la società ne avesse dimostrato la spettanza; 4. con atto notificato il 12 agosto 2020, la società ricorreva per cassazione con tre motivi, cui l’[OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 21966 sez. ML - ud. 11-01-2022 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 21966/2020 Numero sezionale 69/2022 Numero di raccolta generale 4053/2022 Data pubblicazione 08/02/2022 1. la ricorrente deduce omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, idonei ad escludere l’indebita fruizione delle agevolazioni contributive previste dalla legge 407/1990 relative all’asserito erroneo inquadramento di [OSCURATO:PERSONA] come lavoratrice subordinata, una volta accertatane la subordinazione alla società datrice, non dovendo essere alcunché ulteriormente dimostrato in assenza di specifica e diversa contestazione, avendo la sentenza impugnata pure motivato in modo contraddittorio (primo motivo); violazione dell’art. 13 d.lg. 124/2004 ed omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in appello nella ricostruzione del contenuto e nell’attribuzione di valore giuridico al verbale unico di accertamento dell’[OSCURATO:PERSONA], in assenza di contestazione di violazioni contributive eccedenti l’annullamento del rapporto di lavoro subordinato disconosciuto dall’Istituto e invece accertato dai giudici di merito (secondo motivo); omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, in riferimento all’interpretazione dell’attività istruttoria a riguardo della posizione di [OSCURATO:PERSONA], divenuto amministratore unico della società datrice (il 25 ottobre 2010) dopo la cessazione del suo rapporto di lavoro con essa (dal 16 gennaio al 23 ottobre 2010) (terzo motivo); 2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili; 3. la configurabilità dei vizi di omesso esame denunciati è preclusa dalla condivisa soluzione nei due gradi di merito sulla base di identiche ragioni di fatto (cd. “doppia conforme”), ai sensi dell’art. 348ter, ultimo comma c.p.c., non avendo la ricorrente indicato le ragioni di fatto a base delle decisioni di primo e di secondo grado, con dimostrazione della loro diversità (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 6 agosto 2019, n. 20994); Ric. 2020 n. 21966 sez. ML - ud. 11-01-2022 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 21966/2020 Numero sezionale 69/2022 Numero di raccolta generale 4053/2022 Data pubblicazione 08/02/2022 4. neppure sussiste la violazione di legge denunciata, dovendo essere integrata dalla deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicante un problema interpretativo; posto che, nel caso di specie, si tratta piuttosto dell'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass.13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340), qui per la ragione detta preclusa; 5. il giudice di merito ha soltanto accertato la posizione lavorativa di [OSCURATO:PERSONA] (e non anche di [OSCURATO:PERSONA], pure socio nella medesima quota di partecipazione del 25%, del quale come per la prima era riconosciuta l’instaurazione di un legittimo rapporto di lavoro subordinato con la società) senza tuttavia alcuna dimostrazione da parte della società della spettanza dell’indebita fruizione da questa di sgravi contributivi, ai sensi dell’art. 8 legge n. 407/1990, né allegazione dei relativi presupposti di legge (così al secondo e terzo capoverso di pg. 3 della sentenza): così come specificamente contestato nel verbale unico di accertamento dell’[OSCURATO:PERSONA] (al p.to sub b di pg. 7 del ricorso), trascritto in modo lacunoso e insufficiente, con relativo difetto di specificità, in violazione della prescrizione dell’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c. (Cass. 28 febbraio 2006, n. 4405; Cass. 30 luglio 2010, n. 17915; Cass.31 luglio 2012, n. 13677; Cass. 3 gennaio 2014, n. 48; Cass. 10 agosto 2017, n. 19985), a fronte dell’onere probatorio gravante sull'impresa che vanti il diritto al beneficio di sgravi contributivi (Cass. 26 ottobre 2010, n. 21898; Cass. 3 maggio 2012, n. 6671; Cass. 18 gennaio 2018, n. 1157; Cass. 18 ottobre 2021, n. 28617); Ric. 2020 n. 21966 sez. ML - ud. 11-01-2022 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 21966/2020 Numero sezionale 69/2022 Numero di raccolta generale 4053/2022 Data pubblicazione 08/02/2022 5. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale dell’11 gennaio 2022 Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) Ric. 2020 n. 21966 sez. ML - ud. 11-01-2022 -5- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V