CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27525/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4), • Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letti il ricorso e la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], evidenzia che il coimputato nei medesimi reati si è visto riconoscere il beneficio della continuazione in relazione alle stesse fattispecie oggetto dell'istanza; Ritenuto che - gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto l'ordinanza impugnata ha ben evidenziato l'estemporaneità della condotta di lesioni per cui è stato condannato il ricorrente, nata da un episodio specifico, e nella sistematica della giurisprudenza di legittimità l'estemporaneità è un limite alla possibilità di poter individuare una volizione criminale unitaria (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01); - non è, pertanto, illogico che il giudice dell'esecuzione si sia discostato dal provvedimento pronunciato in favore di un coimputato, atteso che la finalità di mantenere in vita il sodalizio è un elemento unificatore troppo debole per poter essere fatto rientrare nel medesimo disegno criminoso, e che finisce con il porsi in contrasto con la sistematica della giurisprudenza di legittimità sul rapporto tra reato associativo e reati fine (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430), atteso che diversamente si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. (nello stesso senso, Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253); - per ciò che riguarda, invece, i reati in materia di stupefacenti non illogico è il riferimento contenuto nella ordinanza impugnata alla distanza temporale tra gli episodi contestati come ostacolo alla possibilità di individuare un disegno unico tra essi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis