CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 01949/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' SAVERIO nato ad ALTAMURA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO DI BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 6 novembre 2020 la Corte di appello di Bari confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Saverio LORE' alla pena di sei mesi di reclusione e 300 euro di multa per il reato di appropriazione indebita aggravata ex art. 61, primo comma, n. 11, cod. pen. 2. Ha proposto ricorso Saverio LORE", a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e vizio motivazionale. Con successiva memoria difensiva sono stati trasmessi il verbale di remissione della querela e quello della relativa accettazione, redatti avanti la Guardia di Finanza di Altamura. 3. Ne consegue che il delitto di appropriazione indebita è estinto per remissione della querela ex art. 152 cod. pen. Infatti, considerata la natura mista, sostanziale e processuale, della querela, si è affermato che, in seguito della modifica del regime di procedibilità per i delitti di cui agli artt. 640 e 646 cod. pen., introdotta dal d. Igs. 10 aprile 2018, n. 36, nei procedimenti in corso per il delitto di appropriazione indebita aggravata ex art. 61, primo comma, n. 11, cod. pen., la intervenuta remissione della querela comporta l'obbligo di dichiarare la non procedibilità ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen., ove non ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatini, Rv. 273551, in motivazione; Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv. 276651; Sez. 2, n. 225 del 08/11/2018, dep. 2019, Mohamnnad, Rv. 274734). La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio. In assenza di un diverso accordo fra le parti, le spese del procedimento vanno poste a carico del querelato (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 7 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA](rie [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] Drposur, N