Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16615/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaSicilia, n. 790/08/2018, depositata in data 16 febbraio 2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1.

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento n.TY301J500937/2015, con il quale gli veniva imputato, nella suaveste di socio al 75% delle quote della società [OSCURATO:PERSONA].r.l., e, quindi, recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l’anno2011, maggiore reddito di capitale per Euro 1.028.117,32.Numero registro generale 26846/2018Numero sezionale 3041/2026Numero di raccolta generale 16615/2026L’avviso traeva origine da altro atto impositivo, con il qualeData pubblicazione 27/05/2026l’Ufficio aveva rideterminato il reddito imponibile della società (perEuro 2.584.768,00), considerata a ristretta base; il reddito nondichiarato andava considerato quale utile extracontabile oggetto didistribuzione a favore dei soci.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Palermo rigettava ilricorso.2.

Il contribuente proponeva appello innanzi alla Commissionetributaria regionale della Sicilia, che confermava la decisione diprimo grado.3.

Contro la sentenza della CTR propone ricorso per cassazioneil contribuente, affidato a nove motivi.

L’Ufficio resiste concontroricorso.È stata fissata l’adunanza camerale per il 9 aprile 2026.Il ricorrente ha depositato, in data 24-26 marzo 2026,memoria ex art. 380bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il contribuente lamenta, in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto e precisamente dell’art. 7, comma 1,secondo periodo, della L. n. 212/2000» per avere la CTR ritenutovalido l’avviso di accertamento impugnato, pur se allo stesso non eraallegato alcun atto.

Sostiene, infatti, che anche a voler ritenere nonnecessaria l’allegazione del pvc redatto nei suoi confronti (in quantoconsegnato al ricorrente), l’avviso impugnato richiamava quellosocietario, il quale a sua volta richiamava il pvc redatto nei confrontidella società nel quale erano indicati i questionari inviati ai fornitorie le risposte fornite da questi ultimi; tutti i detti atti non solo nonerano allegati all’avviso impugnato ma non erano mai stati portati aconoscenza del contribuente.2.

Con il secondo motivo il contribuente lamenta, in viasubordinata rispetto al primo, ai sensi dell’art. 360, comma primo,n. 5, c.p.c., l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioNumero registro generale 26846/2018Numero sezionale 3041/2026Numero di raccolta generale 16615/2026che è stato oggetto di discussione tra le parti», ovvero la circostanzaData pubblicazione 27/05/2026della mancata consegna al ricorrente dei questionari compilati daifornitori della società.3.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazioneall’articolo 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto e precisamente dell’art.12 della L.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n.212, dell’art. 33 del D.P.R. n. 600/73 e dell’art. 52 delD.P.R. n. 633/72» per avere la CTR erroneamente rigettato il motivodi ricorso relativo alla mancanza di motivazione dell’autorizzazionedella Guardia di Finanza alla verifica rilevando che i motivi a basedell’ampliamento della verifica all’anno 2011 erano indicati nel PVC.Sostiene, di contro, che il PVC è l’atto conclusivo della verifica e nonpuò supplire alla mancanza di motivazione dell’autorizzazione allaverifica.4.

Con il quarto motivo, svolto in via subordinata rispetto alterzo, deduce, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.,l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti», ovvero la mancata motivazionedell’autorizzazione della Guardia di Finanza.5.

Con il quinto motivo il ricorrente lamenta, in relazioneall’articolo 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto e precisamente dell’art. 42 del D.P.R.600/73 e degli artt. 7, comma primo, 10 e 12, comma settimo, dellaL. 212/2000» per avere la CTR erroneamente ritenuto motivatol’avviso impugnato, essendo ivi ‘esplicitati con estrema chiarezza ipresupposti di fatto e le ragioni tecnico-giuridiche che stanno afondamento dei calcoli eseguiti e delle operazioni effettuate al fine dipervenire alla determinazione del quantum debeatur e allairrogazione delle sanzioni’.6.

Con il sesto motivo il contribuente lamenta, in viasubordinata rispetto al quinto, ai sensi dell’art. 360, comma primo,n. 5, c.p.c., l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti», ovvero l’omessaNumero registro generale 26846/2018Numero sezionale 3041/2026valutazione da parte dell’Ufficio delle osservazioni proposte dalNumero di raccolta generale 16615/2026contribuente ex art. 12, comma settimo, dello staDtuatat opu bbldicaezlio ne 27/05/2026contribuente.7.

Con il settimo motivo il ricorrente lamenta, in relazioneall’articolo 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto e precisamente dell’art. 1 del D.P.R.n. 917/86, dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/73 e degli artt. 2697, 2727,2728 e 2729 c.c.» per avere la CTR ritenuto sufficiente a fondare lapresunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci laristrettezza della base societaria, in assenza di ulteriori elementi.8.

Con l’ottavo motivo il contribuente lamenta, in relazioneall’articolo 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto e precisamente dell’art. 39, commaprimo, lettera d) del D.P.R. n. 600/73» per avere la CTRerroneamente ritenuto legittimo l’avviso di accertamento societario.La censura si sviluppa lungo tre direttrici:a) in primo luogo, si sostiene che i questionari inviati ad alcunifornitori della società non sono mai stati portati a conoscenza delcontribuente;b) inoltre, l’esistenza di ricavi (non contabilizzati né dichiarati)derivanti da cessioni di beni non può desumersi dall’indimostrataerroneità del dato contabile relativo all’ammontare dei ‘debiti versofornitori’ iscritti in bilancio (al 31.12.2011) e dai presunti pagamentieffettuati dalla società in favore dei fornitori;c) infine, in ogni caso dai questionari (e dalle risposte rese daifornitori) non possono trarsi presunzioni gravi, precise e concordanti.9.

Con il nono (ed ultimo) motivo il ricorrente lamenta, inrelazione all’articolo 360, comma primo, n. 4, c.p.c., la «nullità dellasentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e del correlato principiodi corrispondenza tra chiesto e pronunciato» per aver la CTR omessoqualsiasi pronuncia su alcuni motivi di appello, ovvero l’illegittimitàdell’avviso societario per la violazione dell’art. 7, primo comma, l.212/2000 (a), dell’art. 12 della l. 212/2000 e dell’art. 33 del d.P.R.Numero registro generale 26846/2018Numero sezionale 3041/2026Numero di raccolta generale 16615/2026n. 600/1973 (b), con riferimento all’IRAP (c), per la violazioneData pubblicazione 27/05/2026dell’art. 39 d.P.R. n. 600/1973 con riferimento alla presunta omessacontabilizzazione dei ricavi (d), l’infondatezza del predetto avvisocon riferimento alla presunta contabilizzazione di fatture peroperazioni inesistenti (e), e, infine l’illegittimità dell’avvisoimpugnato con riferimento alle sanzioni.10.

La Corte, preliminarmente, rileva che l’esame del terzo edel quarto motivo presuppone la soluzione della questione dellainutilizzabilità degli atti e documenti acquisiti in violazione di dirittifondamentali del contribuente, nel caso in cui, come dedotto dalricorrente, l’autorizzazione della GDF sia carente di motivazione.Con ordinanza n. 13696/2026 è stata, invero, rimessa alleSezioni Unite la questione in merito all’interpretazione ed alla portatadell’art. 7quinquies l. 212/2000, in particolare in relazione allaesistenza, nell’ordinamento giuridico complessivamente inteso, giàin epoca precedente alla sua introduzione, di un principio diinutilizzabilità degli atti e dei documenti acquisiti in violazione didiritti fondamentali del contribuente.11.

La pendenza della questione innanzi alla Sezioni Unite diquesta Corte impone, nella specie, il rinvio a nuovo ruolo in attesadella decisione delle Sezioni Unite.

P.Q.MLa Corte rinvia il giudizio a nuovo ruolo in attesa della decisione delleSezioni Unite sulla questione rimessa con l’ordinanza n. 13696/2026.Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 9 aprile 2026 e, aseguito di riconvocazione, del 26 maggio 2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaSicilia, n. 790/08/2018, depositata in data 16 febbraio 2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento n.TY301J500937/2015, con il quale gli veniva imputato, nella suaveste di socio al 75% delle quote della società [OSCURATO:PERSONA].r.l., e, quindi, recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l’anno2011, maggiore reddito di capitale per Euro 1.028.117,32.Numero registro generale 26846/2018Numero sezionale 3041/2026Numero di raccolta generale 16615/2026L’avviso traeva origine da altro atto impositivo, con il qualeData pubblicazione 27/05/2026l’Ufficio aveva rideterminato il reddito imponibile della società (perEuro 2.584.768,00), considerata a ristretta base; il reddito nondichiarato andava considerato quale utile extracontabile oggetto didistribuzione a favore dei soci.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Palermo rigettava ilricorso.2. Il contribuente proponeva appello innanzi alla Commissionetributaria regionale della Sicilia, che confermava la decisione diprimo grado.3. Contro la sentenza della CTR propone ricorso per cassazioneil contribuente, affidato a nove motivi. L’Ufficio resiste concontroricorso.È stata fissata l’adunanza camerale per il 9 aprile 2026.Il ricorrente ha depositato, in data 24-26 marzo 2026,memoria ex art. 380bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il contribuente lamenta, in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto e precisamente dell’art. 7, comma 1,secondo periodo, della L. n. 212/2000» per avere la CTR ritenutovalido l’avviso di accertamento impugnato, pur se allo stesso non eraallegato alcun atto. Sostiene, infatti, che anche a voler ritenere nonnecessaria l’allegazione del pvc redatto nei suoi confronti (in quantoconsegnato al ricorrente), l’avviso impugnato richiamava quellosocietario, il quale a sua volta richiamava il pvc redatto nei confrontidella società nel quale erano indicati i questionari inviati ai fornitorie le risposte fornite da questi ultimi; tutti i detti atti non solo nonerano allegati all’avviso impugnato ma non erano mai stati portati aconoscenza del contribuente.2. Con il secondo motivo il contribuente lamenta, in viasubordinata rispetto al primo, ai sensi dell’art. 360, comma primo,n. 5, c.p.c., l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioNumero registro generale 26846/2018Numero sezionale 3041/2026Numero di raccolta generale 16615/2026che è stato oggetto di discussione tra le parti», ovvero la circostanzaData pubblicazione 27/05/2026della mancata consegna al ricorrente dei questionari compilati daifornitori della società.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazioneall’articolo 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto e precisamente dell’art.12 della L.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n.212, dell’art. 33 del D.P.R. n. 600/73 e dell’art. 52 delD.P.R. n. 633/72» per avere la CTR erroneamente rigettato il motivodi ricorso relativo alla mancanza di motivazione dell’autorizzazionedella Guardia di Finanza alla verifica rilevando che i motivi a basedell’ampliamento della verifica all’anno 2011 erano indicati nel PVC.Sostiene, di contro, che il PVC è l’atto conclusivo della verifica e nonpuò supplire alla mancanza di motivazione dell’autorizzazione allaverifica.4. Con il quarto motivo, svolto in via subordinata rispetto alterzo, deduce, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.,l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti», ovvero la mancata motivazionedell’autorizzazione della Guardia di Finanza.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta, in relazioneall’articolo 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto e precisamente dell’art. 42 del D.P.R.600/73 e degli artt. 7, comma primo, 10 e 12, comma settimo, dellaL. 212/2000» per avere la CTR erroneamente ritenuto motivatol’avviso impugnato, essendo ivi ‘esplicitati con estrema chiarezza ipresupposti di fatto e le ragioni tecnico-giuridiche che stanno afondamento dei calcoli eseguiti e delle operazioni effettuate al fine dipervenire alla determinazione del quantum debeatur e allairrogazione delle sanzioni’.6. Con il sesto motivo il contribuente lamenta, in viasubordinata rispetto al quinto, ai sensi dell’art. 360, comma primo,n. 5, c.p.c., l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti», ovvero l’omessaNumero registro generale 26846/2018Numero sezionale 3041/2026valutazione da parte dell’Ufficio delle osservazioni proposte dalNumero di raccolta generale 16615/2026contribuente ex art. 12, comma settimo, dello staDtuatat opu bbldicaezlio ne 27/05/2026contribuente.7. Con il settimo motivo il ricorrente lamenta, in relazioneall’articolo 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto e precisamente dell’art. 1 del D.P.R.n. 917/86, dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/73 e degli artt. 2697, 2727,2728 e 2729 c.c.» per avere la CTR ritenuto sufficiente a fondare lapresunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci laristrettezza della base societaria, in assenza di ulteriori elementi.8. Con l’ottavo motivo il contribuente lamenta, in relazioneall’articolo 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto e precisamente dell’art. 39, commaprimo, lettera d) del D.P.R. n. 600/73» per avere la CTRerroneamente ritenuto legittimo l’avviso di accertamento societario.La censura si sviluppa lungo tre direttrici:a) in primo luogo, si sostiene che i questionari inviati ad alcunifornitori della società non sono mai stati portati a conoscenza delcontribuente;b) inoltre, l’esistenza di ricavi (non contabilizzati né dichiarati)derivanti da cessioni di beni non può desumersi dall’indimostrataerroneità del dato contabile relativo all’ammontare dei ‘debiti versofornitori’ iscritti in bilancio (al 31.12.2011) e dai presunti pagamentieffettuati dalla società in favore dei fornitori;c) infine, in ogni caso dai questionari (e dalle risposte rese daifornitori) non possono trarsi presunzioni gravi, precise e concordanti.9. Con il nono (ed ultimo) motivo il ricorrente lamenta, inrelazione all’articolo 360, comma primo, n. 4, c.p.c., la «nullità dellasentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e del correlato principiodi corrispondenza tra chiesto e pronunciato» per aver la CTR omessoqualsiasi pronuncia su alcuni motivi di appello, ovvero l’illegittimitàdell’avviso societario per la violazione dell’art. 7, primo comma, l.212/2000 (a), dell’art. 12 della l. 212/2000 e dell’art. 33 del d.P.R.Numero registro generale 26846/2018Numero sezionale 3041/2026Numero di raccolta generale 16615/2026n. 600/1973 (b), con riferimento all’IRAP (c), per la violazioneData pubblicazione 27/05/2026dell’art. 39 d.P.R. n. 600/1973 con riferimento alla presunta omessacontabilizzazione dei ricavi (d), l’infondatezza del predetto avvisocon riferimento alla presunta contabilizzazione di fatture peroperazioni inesistenti (e), e, infine l’illegittimità dell’avvisoimpugnato con riferimento alle sanzioni.10. La Corte, preliminarmente, rileva che l’esame del terzo edel quarto motivo presuppone la soluzione della questione dellainutilizzabilità degli atti e documenti acquisiti in violazione di dirittifondamentali del contribuente, nel caso in cui, come dedotto dalricorrente, l’autorizzazione della GDF sia carente di motivazione.Con ordinanza n. 13696/2026 è stata, invero, rimessa alleSezioni Unite la questione in merito all’interpretazione ed alla portatadell’art. 7quinquies l. 212/2000, in particolare in relazione allaesistenza, nell’ordinamento giuridico complessivamente inteso, giàin epoca precedente alla sua introduzione, di un principio diinutilizzabilità degli atti e dei documenti acquisiti in violazione didiritti fondamentali del contribuente.11. La pendenza della questione innanzi alla Sezioni Unite diquesta Corte impone, nella specie, il rinvio a nuovo ruolo in attesadella decisione delle Sezioni Unite. P.Q.MLa Corte rinvia il giudizio a nuovo ruolo in attesa della decisione delleSezioni Unite sulla questione rimessa con l’ordinanza n. 13696/2026.Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 9 aprile 2026 e, aseguito di riconvocazione, del 26 maggio 2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]