CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09438/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25221/2019 del ruolo generale, proposto DAL C [OSCURATO:PERSONA] M ONTEFIASCONE (codice fiscale 00088870563), con sede in Largo del Plebiscito n. 1, in persona del Sindaco pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, nonché di delibera della Giunta comunale n. 163 del 16 luglio 2019 e di determina del Responsabile I Settore n. 77 del 7 agosto 2019, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 73T45 F499 T), elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE – CONTRO J ANET A NNE D UGGAN (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 64R64 Z114 L), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 ottobre 1964 e residente in Montefiascone, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 45, rappresentata e difesa, giusta procura speciale e nomina poste a margine del controricorso, dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 52L01 A662 C), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 28. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 2180/6/2019 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 10 aprile 2019, non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 2 dicembre 2022; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 19/2/2017 della Commissione tributaria provinciale di Viterbo, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente contro i tre avvisi di accertamento (nn. 106/107/108), con cui il Comune di Montefiascone aveva recuperato a tassazione l’IMU non versata per gli anni di imposta 2012/2013/2014 in relazione a due terreni (aree fabbricabili) di comproprietà (al 50%) della suindicata controricorrente, indentificati al folio 55, particelle nn. 475 e 476; 1.1.il Giudice regionale, nello specifico, dopo aver riepilogato la nozione di vincolo pertinenziale e richiamato sul punto la pronuncia n. 29258/2007 resa da questa Corte tra le medesime parti in relazione al pagamento dell’ICI per gli anni di imposta 2006/2009/2011, ritenevainsussistente tale legame tra i citati terreni e l’abitazione principale della ricorrente, assumendo che la contribuente aveva «prodotto l’atto 11 dicembre 1992, con il quale essa ha acquistato la casa di abitazione in Montefiascone, [OSCURATO:PERSONA] n. 33, con annessa area scoperta di pertinenza in proprietà esclusiva; e l’area scoperta della superficie di mq 4040 è descritta come annessa, dandosi atto che sulla stessa esistono un pozzo, un forno e un ricovero agricolo», aggiungendo che dalle note tecniche prodotte emergeva che «i manufatti ubicati sul terreno fruiscono di allaccio alla rete elettrica dell’abitazione principale e che sul medesimo terreno è ubicata la bombola del gas per il riscaldamento dello stesso edificio» (v. pagine nn. 3 e 4 della sentenzaimpugnata); 2. avverso tale sentenza il Comune di Montefiascone proponeva ricorso per cassazione, notificato tramite posta elettronica certificata in data 29 agosto 2019, formulando tre motivi di impugnazione e successivamente, in data 17 novembre 2022, depositando memoria ex art. 380 bis.1., cod. proc. civ.; 3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso notificato in data 8 ottobre 2019, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] : 1.con il primo motivo di impugnazione il Comune di Montefiascone ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e 817 cod. civ. circa l’esistenza del vincolo pertinenziale tra i menzionati terreni e l’abitazione principale della contribuente, ponendo in rilievo la mancanza dei relativi requisiti, soggettivo ed oggettivo; 1.1. in particolare, l’istante ha ribadito che sui terreni in questione (p.lle 475 e 476 del folio 55) non erano presenti opere a destinazione durevole, risultando semplicemente la sussistenza di piante di ulivo, come documentato in primo grado (tramite planimetrie e fotografie), come emergente dagli stessi contenuti della perizia del 16 giugno 2015 prodotta dalla controparte e dal sopralluogo effettuato dall’Ufficio in data 6 aprile 2012, aggiungendo che i manufatti considerati dal Giudice regionale ricadevano, in realtà, «su immobili diversi dai terreni su in contestazione», mentre «l’atto di compravendita (ndr. citato nella sentenza impugnata) prova che detti manufatti sono solo vecchie costruzioni rurali preesistenti all’acquisto del terreno e non realizzate dagli attuali proprietari (pertanto non costituiscono alcuna manifestazione da parte della Duggan di creare un vincolo di pertinenzialità stabile e definitivo con l’abitazione principale), come risulta dall’atto di vendita invocato dalla stessa controparte, pertanto anche sotto questo aspetto difetterebbe l’elemento soggettivo che caratterizza la pertinenza» (v. pagina n. 9 del ricorso); 1.2. il Comune poneva, infine, in evidenza l’irrilevanza del riferimento operato dal Giudice regionale alla pronuncia n. 29258/2017 di questa Corte, facendo osservare che essa aveva annullato la sentenza di secondo grado per difetto di motivazione e che il giudice del rinvio con sentenza n. 9058/16/2018 aveva escluso in relazione ai beni in questione il vincolo di pertinenzialità, così come erano stati respinti i ricorsi proposti dal coniuge della contribuente, [OSCURATO:PERSONA], titolare del restante 50%, in relazione ai medesimi anni di imposta in oggetto e che anche per i precedenti anni di imposta (2009/2010/2011) il ricorso della contribuente era stato respinto; 2.con la seconda censura l’ente territoriale ha lamentato, in relazione all’art. 306, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dal fatto storico della mancanza di manufatti sui terreni (particelle nn. 475 e 476 del folio 55) sottoposti a tassazione, precisando di aver dedotto sin dal primo grado giudizio (in termini riconosciuti dal primo Giudice), come peraltro risultante dalla documentazione fotografica prodotta e dalla stessa relazione del consulente tecnico (geom. Ceccarini) della contribuente, che: -i manufatti considerati nella perizia di parte (fabbricati posti a confine con le particelle oggetto di causa, accatastate come magazzino ed autorimessa) ricadevano sulla diversa particella 4 del folio 55 (sub 1 e 2); -allo stesso modo «l’annessa area scoperta di pertinenza “venduta alla sig.ra Duggan assieme alla casa di abitazione (rogito notaio [OSCURATO:PERSONA] del 11.12.1992) ove insistono un pozzo, un forno e un ricovero agricolo, è un terreno diverso (particella 8257) da quelli oggetto d’imposizione […]» (v. pagina n. 14 del ricorso). 2.1. L’istante ha aggiunto che tale ordine di idee era stato poi ribadito dalla sentenza n. 9058/16/2018 della Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale, in sede di rinvio a seguito dell’annullamento della precedente pronuncia da parte della Corte di cassazione con la menzionata ordinanza n. 29258/2017, aveva deciso sulla debenza dell’analoga imposta ICI per gli anni d’imposta 2009/2011; 3.con la terza doglianza il Comune di Montefiascone ha denunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, secondo comma, num. 4, e 156, secondo comma, cod. proc. civ., in ragione della manifesta illogicità e contrasto tra motivazione e dispositivo, nella parte in cui nella prima si è dato conto delle ragioni che giustificavano la compensazione delle spese di lite («in considerazione delle diverse soluzioni adottate con riguardo alla situazione dei terreni oggetto dicausa»), mentre nel dispositivo il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. 4. Il ricorso va accolto per le seguenti ragioni. 5. Il primo ed il secondo motivo di impugnazione possono essere decisi unitariamente, in quanto connessi, ruotando entrambi sulla contestazione, sia pure sotto i menzionati diversi paradigmi censori di cui all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ., concernente la dedotta inesistenza del vincolo pertinenziale delle particelle n. 475 e n. 476 del folio 55 e, quindi, la violazione degli artt. 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e 817 cod. civ, in considerazione del fatto, del cui omesso esame ci si duole, dell’insussistenza sulle predette aree dei manufatti considerati dal Giudice regionale, siccome insistenti su altro terreno. 6. In effetti, va riconosciuto che la difesa del Comune aveva rappresentato nel giudizio di merito (nei termini segnalati, ai fini del requisito dell’autosufficienza, alle pagine nn. 13 e 14 del ricorso), la circostanza di fatto, oggetto di controversia perché contestata dalla contribuente (v. infra), secondo cui l’area considerata dalla Commissione tributaria regionale, su cui risulterebbero realizzati il pozzo, il forno ed il ricovero agricolo, ricade nella particella n. 8257 e, quindi, su di un terreno che sarebbe diverso da quelli oggetto di tassazione (particelle nn. 475/476), su cui invece insisterebbe solo un uliveto. Ebbene, si tratta di una circostanza che impegna un giudizio fattuale, che è stata oggetto di causa e che è controversa, giacchè la difesa della controricorrente assume che la partita 8257 (ove esisteva la particella n. 3 menzionata nell’atto del 1992) è stata poi sostituita dalle particelle 475/476. Sul punto la sentenza impugnata omette ogni esame e l’accertamento risulta essere decisivo ai fini della soluzione della controversia, poiché – come è intuibile - se i predetti comodi (pozzo, forno e ricovero, che si allacciano alla rete elettrica dell’abitazione principale) davvero non dovessero insistere sulle particelle oggetto di tassazione (nn. 475/475) verrebbe meno la ragione stessa della contestazione della contribuente, basata sul dedotto vincolo pertinenziale dell’area e, dunque, sull’esistenza di detti manufatti sull’area oggetto di contestazione. 7. Con riferimento al primo motivo di impugnazione si impone, per ragioni di necessaria implicazione giuridica sull’esistenza e sulla portata del nesso di pertinenzialità, anche la verifica del citato vincolo, sul piano soggettivo ed oggettivo, in relazione all’intera superfice considerata (di ben 4.040 mq) dalla sentenza impugnata, dovendo verificarsi se i predetti manufatti (ove insistenti su dette particelle) siano idonei ad imprimere il vincolo pertinenziale di cui si discute sull’intera estensione delle menzionate particelle. 8. Per tali ragioni, quindi, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai primi due motivi di ricorso, restando invece assorbito nel citato annullamento l’esame del terzo, che concerne la liquidazione delle spese di lite del grado d’appello, con rinvio, pertanto della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per liquidare le spese del presente grado di giudizio. P . Q . M . la Corte accoglie i prime due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la senten