CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 20480/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 6 luglio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], ed avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione fra i reati di partecipazione. ad associazione di stampo mafioso e di estorsione, oggetto di tre distinte sentenze di condanna. L'ordinanza ha rilevato che i reati di estorsione avevano preceduto l'adesione al sodalizio camorristico, e dunque erano stati commessi in un diverso ambito. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Con l'unico motivo viene denunciato difetto di motivazione, in quanto il giudice dell'esecuzione non aveva considerato che l'istante era stato partecipe al clan diretto da [OSCURATO:PERSONA] e che i reati di estorsioni erano aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Era stato accertato che il mandante delle estorsioni era stato proprio [OSCURATO:PERSONA] e che, all'epoca, l'istante era già riconosciuto come sodale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso ha contenuto di merito e va„ perciò, dichiarato inammissibile. Il ricorso ha proposto argomentazioni che rimangono nell'ambito di una prospettiva attinente al merito, al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità. La difesa ha proposto una lettura alternativa dei dati fattuali considerati dal giudice dell'esecuzione, lettura nella quale è stato valorizzato, come elemento unificante, l'adesione dell'istante al clan [OSCURATO:PERSONA] sin da epoca antecedente a quella che è stata oggetto di accertamento giudiziale, e dunque costituisce un dato fattuale estraneo alla cognizione del giudice adito ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. Il sindacato motivazionale è consentito in relazione alla struttura delle argomentazioni poste a giustificazione della decisione, e in relazione ai parametri della effettività, coerenza e congruità logica, prospettiva che il ricorso non ha inteso coltivare, rimanendo nell'ambito di una motivata manifestazione di dissenso rispetto al merito della decisione, e dunque al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 febbraio 2022. Il Consigliere estensore 3 Il Presidente i# chele Bia chi [OSCURATO:PERSONA] , Lt/L,. ,, DEP